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La Corte dichiara parzialmente illegittima una norma della legge di bilancio 2017 sul concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, mentre respinge o dichiara inammissibili le altre censure di Veneto e Valle d’Aosta: l’illegittimità riguarda un limitato profilo del comma 527.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) disciplinava il concorso di Regioni ed enti locali al risanamento della finanza pubblica e i relativi accantonamenti. Le Regioni Veneto e Valle d’Aosta ritenevano che alcune norme incidessero in modo unilaterale e sproporzionato sulla loro autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Veneto e Valle d’Aosta hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in particolare i commi 392, 394, 527 e 528), in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza e alle norme statutarie della Valle d’Aosta.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, limitatamente alle parole «al primo e»; ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 392 sollevate dal Veneto, cessata la materia del contendere sul comma 528 e non fondate le questioni sui commi 392 e 394 sollevate dalla Valle d’Aosta.
Il principio
Il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica deve rispettare l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost. e, per le autonomie speciali, il metodo pattizio: le norme statali sono legittime solo se non alterano in modo sproporzionato l’equilibrio dei rapporti finanziari, come accaduto per il profilo del comma 527 dichiarato illegittimo.
Domande e risposte
Quale norma è stata dichiarata illegittima?
L’art. 1, comma 527, della legge di bilancio 2017, ma soltanto limitatamente alle parole «al primo e»: un intervento circoscritto, non l’intera disposizione.
Cosa significa «cessata la materia del contendere» sul comma 528?
Che, per quella disposizione, fatti sopravvenuti hanno fatto venire meno l’interesse alla decisione, sicché la Corte non si è pronunciata nel merito su quel punto.
Le altre censure sono state accolte?
No. Le questioni sul comma 392 sollevate dal Veneto sono state dichiarate inammissibili e quelle sui commi 392 e 394 sollevate dalla Valle d’Aosta sono state dichiarate non fondate.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti territoriali, parametro centrale della decisione.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze in materia di coordinamento della finanza pubblica.
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