Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 87/2018 – Diritto allo studio universitario e intesa con le Regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di più commi della legge di bilancio 2017 in materia di diritto allo studio universitario, imponendo l’intesa con le Regioni là dove la legge prevedeva solo un parere.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2017 riorganizzava il sistema del diritto allo studio universitario, prevedendo l’istituzione di nuovi enti erogatori, criteri per i fabbisogni finanziari regionali e borse di studio nazionali. In più punti, le decisioni statali coinvolgevano le Regioni solo con un parere, e non con l’intesa, sollevando dubbi sul rispetto del riparto di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 1, commi 269, 270, 271, 272 e 275, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, lamentando la lesione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 269, 270 e 272; del comma 271 nella parte in cui prevede il «parere» anziché l’«intesa» con la Conferenza Stato-Regioni; e del comma 275 nella parte in cui prevede che la Fondazione bandisca le borse di studio «sentita» anziché «d’intesa con» la Conferenza.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente che incidono sul diritto allo studio, il coinvolgimento regionale deve assumere la forma dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni: il semplice parere non basta a garantire la leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «parere» e «intesa»?

    Il parere è un’opinione non vincolante; l’intesa richiede un accordo effettivo con le Regioni ed esprime un livello più alto di leale collaborazione.

    Quali norme sono state annullate?

    I commi 269, 270 e 272 per intero, e i commi 271 e 275 nelle parti in cui prevedevano il parere o il «sentita» anziché l’intesa.

    Chi aveva impugnato le disposizioni?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro la legge di bilancio 2017.

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  • Corte cost. n. 86/2018 – Licenziamento illegittimo e detrazione dell’aliunde perceptum

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), come riformato dalla legge Fornero, in tema di indennità risarcitoria dovuta al lavoratore reintegrato.

    Di cosa si tratta

    Quando un licenziamento è dichiarato illegittimo e il lavoratore viene reintegrato, ha diritto a un’indennità risarcitoria per il periodo tra il licenziamento e la reintegra. L’art. 18, quarto comma, dello Statuto, riformato nel 2012, disciplina i criteri di calcolo di questa indennità, comprese le detrazioni di quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito altrove.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero), in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina dell’art. 18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori, nel testo riformato, resta quindi in vigore.

    Il principio

    La disciplina dell’indennità risarcitoria in caso di reintegrazione, nei termini censurati, non viola il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: la questione è stata respinta nel merito.

    Domande e risposte

    La norma sull’indennità di reintegra è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, perciò la disciplina resta in vigore.

    Quale parametro era stato invocato?

    L’art. 3, primo comma, della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, in una causa relativa a un licenziamento.

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  • Corte cost. n. 64/2018 – Depenalizzazione e nuovi illeciti civili: questione inammissibile

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    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul decreto legislativo che ha abrogato alcuni reati introducendo illeciti civili con sanzioni pecuniarie. La pronuncia è di rito, non di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Firenze, in un procedimento penale, dubitava della norma che, nell’ambito della depenalizzazione del 2016, aveva abrogato determinati reati trasformandoli in illeciti civili sanzionati pecuniariamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Giudice di pace di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esaminare nel merito la scelta di depenalizzazione.

    Il principio

    Le scelte di politica criminale, come la trasformazione di reati in illeciti civili, rientrano nella discrezionalità del legislatore delegato: la Corte le esamina solo se la questione è sollevata con i requisiti di ammissibilità e di rilevanza.

    Domande e risposte

    La depenalizzazione è stata confermata?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi la norma resta in vigore.

    Che cosa contestava il giudice?

    Riteneva che la trasformazione del reato in illecito civile violasse uguaglianza, principio di legalità penale e riparto delle funzioni legislative.

    Perché «manifestamente inammissibile»?

    Perché le questioni presentavano vizi di prospettazione tali da impedire alla Corte di esaminarne il merito.

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  • Corte cost. n. 63/2018 – Voto degli italiani all’estero: questione manifestamente inammissibile

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    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge per il voto dei cittadini italiani residenti all’estero. Non entra nel merito per un difetto del modo in cui la questione era stata sollevata.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino aveva contestato, davanti al Tribunale di Venezia, le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero, lamentando una compromissione della personalità e segretezza del voto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Tribunale ordinario di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza pronunciarsi sul merito della disciplina del voto all’estero.

    Il principio

    L’inammissibilità manifesta colpisce le questioni che non superano i requisiti minimi di proponibilità: la Corte può esaminare la legittimità di una norma solo se il giudice la solleva in modo corretto e rilevante per il giudizio in corso.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che il voto all’estero è legittimo?

    No. Non ha deciso nel merito: si è fermata a una pronuncia di rito, dichiarando inammissibile la questione.

    Che differenza c’è con una sentenza?

    L’ordinanza di manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali; non valuta se la legge sia conforme o meno alla Costituzione.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Sì, in futuro un altro giudice potrebbe sollevarla nuovamente in forma corretta, perché il merito non è stato deciso.

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  • Corte cost. n. 62/2018 – Abilitazione scientifica e idoneità dei commissari: questione infondata

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 97 del 2004 in materia universitaria, sollevata per presunta disparità di trattamento. La disciplina non viola il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato dubitava della legittimità di una norma sugli esami di Stato e sul reclutamento universitario, ritenendo che potesse determinare un trattamento irragionevolmente differenziato tra situazioni analoghe.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 2004, n. 143, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Consiglio di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina censurata non determina una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza.

    Il principio

    Non ogni differenza di trattamento integra una violazione dell’art. 3 Cost.: la disparità è illegittima solo quando irragionevole, e spetta al giudice rimettente dimostrare l’effettiva identità delle situazioni messe a confronto.

    Domande e risposte

    Qual era il dubbio del Consiglio di Stato?

    Riteneva che la norma potesse trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente uguali, in contrasto con l’art. 3 Cost.

    Come si è conclusa?

    Con una pronuncia di non fondatezza: la norma resta in vigore e non è incostituzionale.

    Che cosa significa «non fondata»?

    Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha escluso il contrasto con la Costituzione, lasciando la norma valida.

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  • Corte cost. n. 85/2018 – Decreto penale di condanna e termine per il giudizio: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate dai Tribunali di Pisa e di Ivrea in materia di decreto penale di condanna.

    Di cosa si tratta

    Il decreto penale di condanna è un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza un’udienza ordinaria; l’imputato può però opporsi. La norma censurata, l’art. 456, comma 2, c.p.p., riguarda gli avvisi e le facoltà collegate a questo rito speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Pisa e di Ivrea avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale: il Tribunale di Pisa in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il Tribunale di Ivrea in riferimento al solo art. 24 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. La disposizione del codice di procedura penale resta in vigore.

    Il principio

    Le questioni sull’art. 456, comma 2, c.p.p. presentano vizi che ne precludono l’esame nel merito: la declaratoria di manifesta inammissibilità chiude i giudizi senza valutazione di fondatezza.

    Domande e risposte

    Che cos’è il decreto penale di condanna?

    È un provvedimento che, fuori dall’udienza ordinaria, infligge una pena (di regola pecuniaria); l’imputato può proporre opposizione per ottenere un giudizio.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché presentano vizi che impediscono alla Corte di esaminare nel merito i dubbi di costituzionalità sollevati.

    Quali giudici avevano sollevato le questioni?

    I Tribunali ordinari di Pisa e di Ivrea, con due distinte ordinanze poi riunite dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 61/2018 – Fondi statali vincolati e intesa con le Regioni sul made in Italy

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 1, comma 202, della legge di stabilità 2015 nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per ripartire un fondo statale destinato a valorizzare i prodotti agroalimentari. Il fondo in sé resta legittimo: a mancare era solo la leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva impugnato la norma che istituiva, presso il Ministero delle politiche agricole, un fondo per la promozione e la tutela in Italia e all’estero delle imprese e dei prodotti agroalimentari, nell’ambito del piano straordinario per il made in Italy. Secondo la Regione, lo Stato invadeva la competenza residuale in materia di «agricoltura» con finanziamenti vincolati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione e, in via subordinata, al principio di leale collaborazione. Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa agli artt. 117 e 119 Cost.: il fondo rientra in una legittima politica economica generale dello Stato a carattere strutturale e anticiclico. Ha invece accolto la censura sulla leale collaborazione, dichiarando illegittima la norma nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni per determinare progetti e ripartizione dei finanziamenti.

    Il principio

    Quando interventi statali di politica economica generale si sovrappongono a competenze regionali, lo Stato può legittimamente agire, ma deve coinvolgere le Regioni attraverso l’intesa «in senso forte» in Conferenza permanente: la sola presenza di rappresentanti regionali in un comitato non basta a soddisfare la leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Il fondo statale è stato cancellato?

    No. La Corte ha ritenuto legittimo il fondo come strumento di politica economica generale; ha solo imposto che la ripartizione delle risorse avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    Perché non bastava il comitato ministeriale?

    Perché il coinvolgimento regionale sarebbe stato tardivo, successivo alla fase più importante di definizione dei criteri e dei finanziamenti; serve un’intesa preventiva.

    Che cos’è il «principio anticiclico» citato dalla Corte?

    È la funzione della legge di bilancio, dopo la riforma dell’art. 81 Cost. del 2012, di intervenire sull’economia per attenuare le fluttuazioni dei cicli economici, anche toccando ambiti di competenza regionale.

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  • Corte cost. n. 84/2018 – Risorse alle Regioni per le funzioni provinciali: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione promossa dalla Regione Lombardia contro la legge di bilancio 2017, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto riassegnare alle Regioni le risorse delle funzioni provinciali non fondamentali.

    Di cosa si tratta

    Con il riordino delle Province, molte funzioni non fondamentali erano passate alle Regioni e agli enti locali, ma le relative risorse erano state in parte sottratte agli enti provinciali. La Regione Lombardia lamentava che la legge di bilancio 2017 non avesse provveduto a riassegnare quelle risorse, pur essendo — a suo dire — la sede naturale per farlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia aveva impugnato la legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento all’art. 119, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non disponeva alcuna riassegnazione alle Regioni e agli enti locali delle risorse sottratte a Province e Città metropolitane.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge n. 232 del 2016 sollevata in riferimento all’art. 119 Cost. La pronuncia non entra nel merito.

    Il principio

    La richiesta di una pronuncia che imponesse al legislatore una determinata riassegnazione di risorse esula dai limiti del giudizio costituzionale: la relativa questione, così impostata, è inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa chiedeva la Regione Lombardia?

    Che la legge di bilancio 2017 fosse dichiarata illegittima per non aver riassegnato alle Regioni le risorse delle funzioni provinciali non fondamentali.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché mirava a ottenere dalla Corte un intervento additivo sulle scelte di spesa riservate al legislatore, al di fuori dei limiti del sindacato di costituzionalità.

    L’autonomia finanziaria delle Regioni è tutelata dalla Costituzione?

    Sì. L’art. 119 Cost. riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

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  • Corte cost. n. 83/2018 – Aiuti alle imprese venete e limite della sede operativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 79, comma 1, e — limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto» — dell’art. 83, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale veneta collegata alla stabilità 2017 prevedeva misure a sostegno del sistema produttivo regionale, tra cui agevolazioni riservate alle imprese con sede operativa in Veneto. Il vincolo territoriale e altri profili della disciplina sollevavano dubbi rispetto ai principi di concorrenza e di libera circolazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 79, comma 1, e 83 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, primo e secondo comma (lettera e), e 120 della Costituzione, anche in relazione a norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 1, e quella dell’art. 83, comma 1, limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 79, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 107 TFUE.

    Il principio

    Le agevolazioni regionali riservate alle sole imprese con sede operativa nel territorio regionale introducono una discriminazione incompatibile con i parametri costituzionali: il vincolo territoriale è stato espunto e l’art. 79, comma 1, annullato.

    Domande e risposte

    Che cosa significa l’annullamento «limitatamente alle parole»?

    Significa che la Corte ha rimosso solo l’inciso «aventi sede operativa in Veneto», lasciando in vigore il resto dell’art. 83, comma 1.

    Perché il limite territoriale è problematico?

    Perché riservare i benefici alle sole imprese con sede in regione crea una disparità di trattamento e ostacola la concorrenza e la libera circolazione.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. La questione sull’art. 79, comma 1, riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 107 TFUE è stata dichiarata inammissibile.

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  • Corte cost. n. 82/2018 – Servizio di vigilanza regionale veneto: illegittimo l’art. 20

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017), respingendo invece la questione sull’art. 6, comma 5, della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale veneta collegata alla stabilità 2017 istituiva un Servizio regionale di vigilanza e ne disciplinava competenze e funzioni. Lo Stato riteneva che alcune di queste disposizioni invadessero ambiti riservati alla competenza statale, come l’ordine pubblico e la sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 6, comma 5, e 20 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) ed o), della Costituzione, materie riservate allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge regionale, mentre ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 6, comma 5, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

    Il principio

    Le funzioni regionali che sconfinano negli ambiti riservati allo Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost. sono illegittime: l’art. 20 è stato annullato, mentre l’art. 6, comma 5, è rimasto entro i limiti delle competenze regionali.

    Domande e risposte

    Quale articolo è stato annullato?

    L’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016.

    L’art. 6, comma 5, è stato salvato?

    Sì. La questione sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. è stata dichiarata non fondata.

    Quali competenze statali erano in gioco?

    Quelle indicate dall’art. 117, secondo comma, lettere h) e o), Cost., relative tra l’altro a ordine pubblico e sicurezza.

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  • Corte cost. n. 81/2018 – Minoranze nazionali: illegittima la legge veneta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Veneto n. 28 del 2016 sull’applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato una legge che dava applicazione, a livello regionale, alla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. La disciplina delle minoranze e l’attuazione di obblighi internazionali sono però ambiti che intrecciano competenze statali, sollevando dubbi sulla legittimazione della Regione a intervenire.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), nel suo intero testo e con riguardo all’art. 4, contestando la competenza del legislatore regionale a dettare tale disciplina.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 28 del 2016. Ha inoltre dichiarato inammissibili gli interventi di un’associazione e di un soggetto privato nel giudizio.

    Il principio

    La disciplina dell’applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali eccede le competenze del legislatore regionale: la relativa legge veneta è stata interamente caducata.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha annullato per intero la legge della Regione Veneto n. 28 del 2016 sulle minoranze nazionali.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale.

    Gli interventi dei privati sono stati ammessi?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili sia l’intervento dell’associazione sia quello del soggetto privato.

  • Corte cost. n. 80/2018 – Assunzioni negli enti pubblici economici siciliani senza concorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1, comma 1-bis, di una legge della Regione Siciliana che esentava gli enti pubblici economici dal concorso pubblico per certe assunzioni. La pronuncia non entra nel merito.

    Di cosa si tratta

    Alcuni lavoratori di un consorzio di bonifica siciliano chiedevano la conversione dei loro contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. La norma regionale in discussione esentava gli enti pubblici economici dalla selezione pubblica per le assunzioni che richiedevano solo il titolo della scuola dell’obbligo. Il giudice dubitava della sua compatibilità con il principio del pubblico concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (introdotto dalla legge regionale n. 18 del 1999), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ritenendo violato il principio del pubblico concorso e di ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non essendovi un esame nel merito, la disposizione regionale resta in vigore.

    Il principio

    La declaratoria di inammissibilità impedisce alla Corte di pronunciarsi sul contrasto tra la deroga al concorso pubblico e i parametri costituzionali invocati: la valutazione di fondatezza resta preclusa.

    Domande e risposte

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché presenta vizi che impediscono alla Corte di esaminare nel merito il dubbio di costituzionalità sulla deroga al concorso pubblico.

    La regola del concorso pubblico è stata messa in discussione?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito; il principio del pubblico concorso, sancito dall’art. 97 Cost., resta il criterio generale di accesso al pubblico impiego.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Catania, in una causa di lavoro relativa a un consorzio di bonifica.

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