leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2078 Codice Civile: Efficacia degli usi

    Articolo 2078 Codice Civile: Efficacia degli usi

    Art. 2078 c.c. Efficacia degli usi

    In vigore

    In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

  • Articolo 2079 Codice Civile: Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

    Articolo 2079 Codice Civile: Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

    Art. 2079 c.c. Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

    In vigore

    coltivatore diretto La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo. Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

  • Articolo 2080 Codice Civile: Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

    Articolo 2080 Codice Civile: Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

    Art. 2080 c.c. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

    In vigore

    miglioria Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

  • Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore

    Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore

    Art. 2082 c.c. Imprenditore

    In vigore

    È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

  • Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori

    Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori

    Art. 2083 c.c. Piccoli imprenditori

    In vigore

    Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia.

  • Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    Art. 2084 c.c. Condizioni per l’esercizio dell’impresa

    In vigore

    La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative] (1).

  • Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione

    Articolo 2085 Codice Civile: Indirizzo della produzione

    Art. 2085 c.c. Indirizzo della produzione

    In vigore

    Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative] (1). La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

  • Articolo 2086 Codice Civile: Direzione e gerarchia nell’impresa

    Articolo 2086 Codice Civile: Direzione e gerarchia nell’impresa

    Art. 2086 c.c. Direzione e gerarchia nell’impresa

    In vigore

    L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. (2)

  • Articolo 2087 Codice Civile: Tutela delle conduzioni di lavoro

    Articolo 2087 Codice Civile: Tutela delle conduzioni di lavoro

    Art. 2087 c.c. Tutela delle conduzioni di lavoro

    In vigore

    L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

  • Art. 2089 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2089 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2089 c.c. [Abrogato]

    In vigore

    dell'imprenditore] (1) Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno alla economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’art. 2091.