Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 239/2018 – Elezioni europee: la soglia di sbarramento del 4% è legittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla soglia di sbarramento del 4% prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo: la clausola è compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Per l’elezione dei parlamentari europei spettanti all’Italia, la legge prevede che accedano al riparto dei seggi solo le liste che superano il 4% dei voti. Alcuni candidati e partiti ne contestavano la legittimità, sostenendo che comprimesse il voto e la rappresentanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato le questioni sull’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e sull’art. 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (elezione dei membri del Parlamento europeo), nel testo modificato dalla legge n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.

    Il principio

    La soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee rientra nella discrezionalità del legislatore, perseguendo l’obiettivo legittimo di evitare la frammentazione della rappresentanza, e non viola la sovranità popolare, l’eguaglianza né la libertà e l’eguaglianza del voto.

    Domande e risposte

    Che cos’è la soglia di sbarramento?

    È la percentuale minima di voti che una lista deve ottenere per partecipare all’assegnazione dei seggi; per le europee in Italia è fissata al 4%.

    Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

    Perché risponde all’esigenza ragionevole di evitare l’eccessiva frammentazione della rappresentanza e rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Quali principi erano invocati contro la soglia?

    La sovranità popolare, l’eguaglianza e la libertà ed eguaglianza del voto (artt. 1, 3 e 48 della Costituzione).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2018 – Leggi della Regione Basilicata: più norme dichiarate incostituzionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime diverse disposizioni del «collegato» alla legge di stabilità 2017 della Regione Basilicata (e una norma successiva connessa), respingendo invece la censura su una di esse e dichiarando estinto il processo per un’altra.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato più articoli di una legge regionale «collegata» alla stabilità, che intervenivano su materie eterogenee — tra cui i termini per l’adeguamento delle strutture sanitarie. La Corte ha esaminato le singole censure, riservando ad altre pronunce alcune questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento a diverse disposizioni costituzionali, sugli artt. 23, 26 (commi 2, 3 e 4, primo periodo), 30 (comma 2), 33 e 45 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26 (commi 3 e 4, primo periodo), 30, comma 2, e 33 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nonché dell’art. 23 della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 45 e ha dichiarato estinto il processo limitatamente a una delle questioni, riservando a separate pronunce le restanti.

    Il principio

    Le leggi regionali «collegate» alla stabilità non possono superare i limiti costituzionali di competenza: le singole disposizioni vanno valutate puntualmente, con esiti differenziati di illegittimità, infondatezza o estinzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è una legge «collegata» alla stabilità?

    È una legge regionale che accompagna la manovra di bilancio e contiene disposizioni eterogenee in vari settori di intervento della Regione.

    La legge regionale è stata annullata per intero?

    No. Solo alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime; un’altra censura è stata respinta e per una questione il processo è stato dichiarato estinto.

    Che cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Che la Corte ha deciso solo alcune delle questioni sollevate, rinviando le altre a successive decisioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2018 – Opposizione a sanzione stradale: legittimo il criterio del giudice competente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni del Giudice di pace di Cava de’ Tirreni sul giudice competente a decidere l’opposizione alla sanzione per la mancata comunicazione dei dati del conducente: il criterio di competenza non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Quando il proprietario di un veicolo non comunica i dati del conducente autore di una violazione, scatta una sanzione amministrativa autonoma. Il giudice rimettente dubitava delle regole che individuano quale giudice di pace sia competente a decidere l’eventuale opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Cava de’ Tirreni, con tre ordinanze, ha sollevato le questioni — in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione — sugli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sull’art. 126-bis del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, individuano il giudice competente per l’opposizione a tale sanzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 126-bis del codice della strada.

    Il principio

    Il criterio legale che individua il giudice competente per l’opposizione alla sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente non viola i principi di eguaglianza, di difesa, del giudice naturale e del giusto processo.

    Domande e risposte

    Di quale sanzione si parla?

    Della sanzione amministrativa per la mancata comunicazione, da parte del proprietario, dei dati personali e della patente del conducente al momento della violazione.

    Che cosa contestava il giudice di pace?

    Le regole che individuano quale giudice sia territorialmente competente a decidere l’opposizione contro quella sanzione.

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché ritenute manifestamente infondate: il criterio di competenza è risultato compatibile con i principi costituzionali invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2018 – Lesioni in famiglia: non sono di competenza del giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuiva al giudice di pace anche le lesioni volontarie commesse contro ascendenti o discendenti, sottraendole al giudice ordinario, ed ha esteso in via consequenziale la pronuncia ad altri familiari.

    Di cosa si tratta

    Il giudice di pace ha competenza penale limitata ad alcuni reati minori. La disposizione contestata vi includeva le lesioni volontarie lievi, ma senza escludere quelle commesse all’interno della famiglia, in un contesto in cui il legislatore aveva invece rafforzato la tutela contro la violenza domestica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Teramo ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000 (competenza penale del giudice di pace), come modificato dal d.l. n. 93 del 2013, nella parte in cui non escludeva dalla competenza del giudice di pace le lesioni volontarie commesse contro l’ascendente o il discendente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui non escludeva dalla competenza del giudice di pace le lesioni volontarie (art. 582, secondo comma, cod. pen.) commesse contro l’ascendente o il discendente di cui all’art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen., estendendo poi in via consequenziale la pronuncia anche agli altri soggetti indicati nella norma.

    Il principio

    Le lesioni volontarie commesse in ambito familiare, in coerenza con il rafforzamento della tutela contro la violenza domestica, non possono restare attribuite al giudice di pace e devono rientrare nella competenza del giudice ordinario.

    Domande e risposte

    Perché le lesioni in famiglia non spettano al giudice di pace?

    Perché sottrarle al giudice ordinario sarebbe incoerente con la scelta del legislatore di rafforzare la tutela contro la violenza domestica e contrasterebbe con l’eguaglianza e il diritto di difesa.

    Che cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    È l’estensione della dichiarazione di incostituzionalità ad altre parti della norma logicamente collegate, anche se non direttamente impugnate.

    Chi giudica ora questi reati?

    Il giudice ordinario, e non più il giudice di pace, quando le lesioni volontarie sono commesse contro i familiari indicati dalla norma.

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  • Corte cost. n. 235/2018 – Dibattito pubblico regionale: la Puglia non può estenderlo alle opere statali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge pugliese sulla partecipazione, nella parte in cui prevedeva che il dibattito pubblico regionale si svolgesse anche sulle opere nazionali, mentre ha salvato la previsione sulla pubblicità degli esiti.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale disciplina gli strumenti con cui i cittadini partecipano all’elaborazione delle politiche pubbliche, tra cui il «dibattito pubblico» sulle opere e i progetti di particolare rilevanza. Il Governo contestava che la Regione potesse imporre tale dibattito anche per opere di competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, commi 2, 5 e 12, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), per violazione degli artt. 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nella parte in cui estendeva il dibattito pubblico regionale anche alle opere statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, e dell’art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 7, comma 12.

    Il principio

    La Regione può disciplinare il dibattito pubblico come forma di partecipazione, ma non può estenderne l’ambito alle opere di competenza statale: in tal modo invaderebbe attribuzioni che non le spettano.

    Domande e risposte

    Che cos’è il dibattito pubblico previsto dalla legge regionale?

    È una procedura di consultazione e confronto con i cittadini su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale.

    Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La parte della legge che estendeva il dibattito pubblico regionale anche alle opere nazionali, di competenza statale.

    La legge sulla partecipazione è stata annullata del tutto?

    No. È stata colpita solo nella parte che riguardava le opere statali; la previsione sull’art. 7, comma 12, è stata invece ritenuta legittima.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2018 – Recidiva e regime delle attenuanti: questioni manifestamente inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Imperia sulle norme della legge n. 251 del 2005 in materia di recidiva e bilanciamento delle circostanze, sollevate in riferimento al diritto dell’Unione europea.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta «ex Cirielli») ha modificato la disciplina della recidiva, delle attenuanti generiche e del giudizio di comparazione tra circostanze. Il giudice di Imperia dubitava della compatibilità di alcune di queste norme con vincoli derivanti dal diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato le questioni sugli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Imperia.

    Il principio

    Quando le questioni sono formulate in modo da non consentire un effettivo scrutinio nel merito — anche con riferimento ai parametri europei richiamati — la Corte le dichiara manifestamente inammissibili senza pronunciarsi sulla fondatezza.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «manifestamente inammissibile»?

    Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché presenta vizi evidenti che ne impediscono l’esame (ad esempio nella formulazione o nella rilevanza).

    Quali norme erano in discussione?

    Disposizioni della legge n. 251 del 2005 in tema di attenuanti generiche, recidiva e giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione a una decisione quadro dell’Unione europea.

    Norme collegate

    • Art. 11 della Costituzione — riguarda i limiti di sovranità e l’apertura all’ordinamento europeo, invocato come parametro
    • Art. 117 della Costituzione — primo comma, vincola la legislazione al rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
  • Corte cost. n. 233/2018 – Contrabbando di tabacchi: la pena per ogni grammo non è incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma doganale che punisce il contrabbando di tabacchi lavorati esteri con una multa commisurata a ogni grammo di prodotto: la disciplina è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge doganale punisce il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quando il quantitativo supera i dieci chilogrammi, con una multa proporzionale alla quantità (cinque euro per ogni grammo convenzionale). Il giudice di Napoli Nord dubitava che questo meccanismo sanzionatorio fosse ragionevole e rispettoso della finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli Nord ha sollevato la questione sull’art. 291-bis, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 (testo unico in materia doganale), in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della pena pecuniaria parametrata a ogni grammo di prodotto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 291-bis, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973.

    Il principio

    La pena pecuniaria commisurata alla quantità di tabacco oggetto del contrabbando rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola né il principio di eguaglianza e ragionevolezza né i principi di personalità e funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cosa puniva la norma contestata?

    Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri oltre i dieci chilogrammi, con una multa proporzionale alla quantità di prodotto (cinque euro per grammo convenzionale).

    Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

    Perché la scelta di commisurare la sanzione alla quantità rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta irragionevole né contraria ai principi sulla pena.

    Quali principi erano invocati?

    L’eguaglianza e la ragionevolezza (art. 3) e i principi di personalità e finalità rieducativa della pena (art. 27).

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  • Corte cost. n. 232/2018 – Congedo per assistere un familiare disabile anche senza convivenza preesistente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui escludeva dal congedo straordinario il figlio che, al momento della domanda, non conviveva ancora con il genitore disabile grave, ma che instaura la convivenza successivamente.

    Di cosa si tratta

    Il congedo straordinario retribuito consente di assistere un familiare con disabilità grave. La norma richiedeva però una convivenza già in atto al momento della richiesta, escludendo chi si rendeva disponibile a trasferirsi presso il familiare proprio per assisterlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, sull’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico sulla tutela della maternità e paternità), nella parte in cui richiedeva la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non include tra i legittimati al congedo il figlio che, al momento della richiesta, non conviva ancora con il genitore disabile grave, ma che instauri tale convivenza successivamente, in mancanza o impossibilità degli altri familiari conviventi legittimati in via prioritaria.

    Il principio

    Il diritto al congedo straordinario per l’assistenza al familiare disabile grave non può essere negato per la sola mancanza di una convivenza già in atto, se l’interessato si impegna a instaurarla per prestare l’assistenza: subordinare il beneficio alla convivenza preesistente contrasta con la tutela della famiglia, della solidarietà e della salute.

    Domande e risposte

    Chi può chiedere il congedo dopo questa sentenza?

    Anche il figlio che non convive ancora con il genitore disabile grave, purché instauri la convivenza per assisterlo e ricorrano le condizioni di legge (mancanza o impossibilità degli altri familiari conviventi legittimati).

    Perché la convivenza preesistente era un ostacolo?

    Perché chi voleva trasferirsi presso il familiare proprio per assisterlo restava escluso, non avendo ancora una convivenza in atto al momento della domanda.

    Quali valori costituzionali sono stati richiamati?

    La tutela della famiglia, della solidarietà, del lavoro e della salute della persona con disabilità.

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  • Corte cost. n. 231/2018 – Messa alla prova: niente menzione nel casellario richiesto dall’interessato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del testo unico sul casellario giudiziale nella parte in cui non escludevano dai certificati richiesti dall’interessato l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e la sentenza di estinzione del reato conseguente.

    Di cosa si tratta

    Chi accede alla messa alla prova segue un percorso di condotte riparatorie e lavori di pubblica utilità che, se positivo, porta all’estinzione del reato. I giudici rimettenti hanno rilevato che, a differenza di altri istituti premiali, di questi provvedimenti restava traccia nel certificato del casellario richiesto dal privato, con un effetto irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni, sollevate dai Tribunali di Firenze, Palermo e Genova in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e ragionevolezza), riguardavano gli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale), nella parte in cui non prevedevano l’omessa menzione, nei certificati richiesti dall’interessato, dell’ordinanza di messa alla prova ex art. 464-quater cod. proc. pen. e della relativa sentenza di estinzione ex art. 464-septies cod. proc. pen.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 122 del 2018), nella parte in cui non escludevano dai certificati richiesti dall’interessato l’iscrizione dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova e della sentenza di estinzione del reato. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le altre questioni (sull’art. 5, comma 2, e quelle sollevate dal GIP di Firenze in riferimento al solo art. 3).

    Il principio

    È irragionevole, e contrario al principio di eguaglianza, riportare nel certificato del casellario richiesto dall’interessato la messa alla prova e la conseguente estinzione del reato, quando analogo beneficio della non menzione è riconosciuto ad altri esiti processuali premiali.

    Domande e risposte

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un percorso alternativo al processo, fondato su condotte riparatorie e lavori di pubblica utilità, che in caso di esito positivo porta all’estinzione del reato.

    Che cosa cambia con questa sentenza?

    Nel certificato del casellario richiesto dall’interessato non devono più comparire l’ordinanza di messa alla prova e la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della prova.

    Perché si parla di violazione dell’eguaglianza?

    Perché per altri istituti premiali (come il patteggiamento o il decreto penale) la non menzione era già prevista, mentre per la messa alla prova — che richiede una condotta attiva — era irragionevolmente negata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è il parametro: principio di eguaglianza e ragionevolezza violato dalla mancata non menzione
  • Corte cost. n. 230/2018 – Lotta al tabagismo in Campania: processo estinto per rinuncia al ricorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge campana per la lotta al tabagismo, perché il Governo ha rinunciato al ricorso — dopo l’abrogazione della norma impugnata — e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato l’art. 2 della legge della Regione Campania n. 30 del 2017, che prevedeva un piano regionale triennale di lotta al tabagismo, temendo un’interferenza con i poteri del Commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario. Nel corso del giudizio la disposizione è però stata abrogata da una legge regionale successiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2 della legge della Regione Campania 9 ottobre 2017, n. 30, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120 della Costituzione. Successivamente, vista l’avvenuta abrogazione della norma, ha rinunciato al ricorso e la Regione Campania ha accettato la rinuncia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, essendo la rinuncia al ricorso stata accettata dalla controparte costituita.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, senza che si arrivi a una decisione sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non si è pronunciata sul merito?

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso, dopo che la norma impugnata era stata abrogata, e la Regione ha accettato la rinuncia: ciò comporta l’estinzione del processo.

    Che cosa prevedeva la legge campana impugnata?

    Un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo, con misure di prevenzione, assistenza e supporto alla disassuefazione.

    L’estinzione equivale a dare ragione a una delle parti?

    No. L’estinzione chiude il giudizio per motivi processuali, senza stabilire chi avesse ragione nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 229/2018 – Segreto investigativo: la Corte annulla la norma sulle informative di reato

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    Decidendo un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura di Bari, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Governo adottare la norma del d.lgs. n. 177 del 2016 che incideva sulle comunicazioni relative alle informative di reato, e l’ha conseguentemente annullata nella parte indicata.

    Di cosa si tratta

    La riforma che ha assorbito il Corpo forestale dello Stato conteneva, all’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, una previsione che imponeva ai responsabili dei presidi di polizia di trasmettere alla propria scala gerarchica le notizie sull’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi del codice di procedura penale. La Procura di Bari ha ritenuto che ciò ledesse il segreto investigativo e le prerogative del pubblico ministero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, lamentando la violazione degli artt. 76, 109 e 112 della Costituzione: la norma avrebbe inciso sul segreto investigativo (art. 329 cod. proc. pen.), sull’obbligatorietà dell’azione penale e sulla dipendenza della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Governo adottare l’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 nella parte indicata e ha conseguentemente annullato tale disposizione in quella parte.

    Il principio

    Il Governo non può, attraverso la decretazione delegata, introdurre flussi informativi che incidano sulle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria requirente collegate al segreto investigativo e all’obbligatorietà dell’azione penale.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È lo strumento con cui un potere dello Stato (qui la Procura, espressione dell’autorità giudiziaria) chiede alla Corte di stabilire a chi spettava adottare un certo atto, lamentando un’invasione delle proprie attribuzioni.

    Che cosa ha deciso in concreto la Corte?

    Ha stabilito che non spettava al Governo introdurre quella previsione e ne ha annullato la parte contestata, riguardante l’obbligo di trasmissione gerarchica delle notizie sulle informative di reato.

    Perché era in gioco il segreto investigativo?

    Perché la norma imponeva di far circolare, lungo la scala gerarchica di polizia, notizie coperte dal segreto investigativo, indipendentemente dalle regole del codice di procedura penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2018 – Clownterapia: la Regione non può creare la professione di «clown di corsia»

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’intera legge della Regione Puglia n. 60 del 2017 sulla clownterapia, perché istituiva una nuova figura professionale — il «clown di corsia» — invadendo una competenza che spetta allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge per promuovere la clownterapia (la «terapia del sorriso») nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, prevedendo un percorso formativo, una qualifica professionale di «clown di corsia» e un apposito registro regionale. Il Governo ha impugnato la legge ritenendo che individuasse di fatto una nuova professione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, e in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 5, denunciandone il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione: la disciplina delle professioni rientra infatti tra le materie di competenza concorrente, nelle quali spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, tra cui l’individuazione delle figure professionali e dei relativi profili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Puglia n. 60 del 2017.

    Il principio

    L’individuazione di nuove figure professionali e dei relativi profili è riservata allo Stato; la Regione che istituisce e disciplina una nuova professione, prevedendone qualifica, formazione e registro, eccede la propria competenza e viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché la legge sulla clownterapia è stata annullata?

    Perché creava una nuova figura professionale, il «clown di corsia», con tanto di qualifica, percorso formativo e registro: un’operazione che spetta allo Stato e non alla Regione.

    La clownterapia in sé è vietata?

    No. La pronuncia non vieta la clownterapia, ma stabilisce che la Regione non poteva istituire e regolare una nuova professione collegata ad essa.

    Che cosa significa competenza concorrente sulle professioni?

    Significa che lo Stato detta i principi fondamentali — compresa l’individuazione delle professioni — mentre alla Regione resta solo la disciplina di dettaglio, nel rispetto di quei principi.

    Norme collegate