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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017), respingendo invece la questione sull’art. 6, comma 5, della stessa legge.
Di cosa si tratta
La legge regionale veneta collegata alla stabilità 2017 istituiva un Servizio regionale di vigilanza e ne disciplinava competenze e funzioni. Lo Stato riteneva che alcune di queste disposizioni invadessero ambiti riservati alla competenza statale, come l’ordine pubblico e la sicurezza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 6, comma 5, e 20 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) ed o), della Costituzione, materie riservate allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge regionale, mentre ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 6, comma 5, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
Il principio
Le funzioni regionali che sconfinano negli ambiti riservati allo Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost. sono illegittime: l’art. 20 è stato annullato, mentre l’art. 6, comma 5, è rimasto entro i limiti delle competenze regionali.
Domande e risposte
Quale articolo è stato annullato?
L’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016.
L’art. 6, comma 5, è stato salvato?
Sì. La questione sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. è stata dichiarata non fondata.
Quali competenze statali erano in gioco?
Quelle indicate dall’art. 117, secondo comma, lettere h) e o), Cost., relative tra l’altro a ordine pubblico e sicurezza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative esclusive dello Stato, comma secondo, lettere h) e o)
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