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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 79, comma 1, e — limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto» — dell’art. 83, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016.

Di cosa si tratta

La legge regionale veneta collegata alla stabilità 2017 prevedeva misure a sostegno del sistema produttivo regionale, tra cui agevolazioni riservate alle imprese con sede operativa in Veneto. Il vincolo territoriale e altri profili della disciplina sollevavano dubbi rispetto ai principi di concorrenza e di libera circolazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 79, comma 1, e 83 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, primo e secondo comma (lettera e), e 120 della Costituzione, anche in relazione a norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 1, e quella dell’art. 83, comma 1, limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 79, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 107 TFUE.

Il principio

Le agevolazioni regionali riservate alle sole imprese con sede operativa nel territorio regionale introducono una discriminazione incompatibile con i parametri costituzionali: il vincolo territoriale è stato espunto e l’art. 79, comma 1, annullato.

Domande e risposte

Che cosa significa l’annullamento «limitatamente alle parole»?

Significa che la Corte ha rimosso solo l’inciso «aventi sede operativa in Veneto», lasciando in vigore il resto dell’art. 83, comma 1.

Perché il limite territoriale è problematico?

Perché riservare i benefici alle sole imprese con sede in regione crea una disparità di trattamento e ostacola la concorrenza e la libera circolazione.

Tutte le censure sono state accolte?

No. La questione sull’art. 79, comma 1, riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 107 TFUE è stata dichiarata inammissibile.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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