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La Corte dichiara illegittimo l’art. 1, comma 202, della legge di stabilità 2015 nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per ripartire un fondo statale destinato a valorizzare i prodotti agroalimentari. Il fondo in sé resta legittimo: a mancare era solo la leale collaborazione.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva impugnato la norma che istituiva, presso il Ministero delle politiche agricole, un fondo per la promozione e la tutela in Italia e all’estero delle imprese e dei prodotti agroalimentari, nell’ambito del piano straordinario per il made in Italy. Secondo la Regione, lo Stato invadeva la competenza residuale in materia di «agricoltura» con finanziamenti vincolati.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione e, in via subordinata, al principio di leale collaborazione. Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa agli artt. 117 e 119 Cost.: il fondo rientra in una legittima politica economica generale dello Stato a carattere strutturale e anticiclico. Ha invece accolto la censura sulla leale collaborazione, dichiarando illegittima la norma nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni per determinare progetti e ripartizione dei finanziamenti.
Il principio
Quando interventi statali di politica economica generale si sovrappongono a competenze regionali, lo Stato può legittimamente agire, ma deve coinvolgere le Regioni attraverso l’intesa «in senso forte» in Conferenza permanente: la sola presenza di rappresentanti regionali in un comitato non basta a soddisfare la leale collaborazione.
Domande e risposte
Il fondo statale è stato cancellato?
No. La Corte ha ritenuto legittimo il fondo come strumento di politica economica generale; ha solo imposto che la ripartizione delle risorse avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Perché non bastava il comitato ministeriale?
Perché il coinvolgimento regionale sarebbe stato tardivo, successivo alla fase più importante di definizione dei criteri e dei finanziamenti; serve un’intesa preventiva.
Che cos’è il «principio anticiclico» citato dalla Corte?
È la funzione della legge di bilancio, dopo la riforma dell’art. 81 Cost. del 2012, di intervenire sull’economia per attenuare le fluttuazioni dei cicli economici, anche toccando ambiti di competenza regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze tra Stato e Regioni invocato dalla ricorrente
- Art. 119 della Costituzione — parametro sull’autonomia finanziaria regionale richiamato per i fondi vincolati
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.