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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Veneto n. 28 del 2016 sull’applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva approvato una legge che dava applicazione, a livello regionale, alla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. La disciplina delle minoranze e l’attuazione di obblighi internazionali sono però ambiti che intrecciano competenze statali, sollevando dubbi sulla legittimazione della Regione a intervenire.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), nel suo intero testo e con riguardo all’art. 4, contestando la competenza del legislatore regionale a dettare tale disciplina.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 28 del 2016. Ha inoltre dichiarato inammissibili gli interventi di un’associazione e di un soggetto privato nel giudizio.

Il principio

La disciplina dell’applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali eccede le competenze del legislatore regionale: la relativa legge veneta è stata interamente caducata.

Domande e risposte

Che cosa ha deciso la Corte?

Ha annullato per intero la legge della Regione Veneto n. 28 del 2016 sulle minoranze nazionali.

Chi aveva impugnato la legge?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale.

Gli interventi dei privati sono stati ammessi?

No. La Corte ha dichiarato inammissibili sia l’intervento dell’associazione sia quello del soggetto privato.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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