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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1, comma 1-bis, di una legge della Regione Siciliana che esentava gli enti pubblici economici dal concorso pubblico per certe assunzioni. La pronuncia non entra nel merito.

Di cosa si tratta

Alcuni lavoratori di un consorzio di bonifica siciliano chiedevano la conversione dei loro contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. La norma regionale in discussione esentava gli enti pubblici economici dalla selezione pubblica per le assunzioni che richiedevano solo il titolo della scuola dell’obbligo. Il giudice dubitava della sua compatibilità con il principio del pubblico concorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (introdotto dalla legge regionale n. 18 del 1999), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ritenendo violato il principio del pubblico concorso e di ragionevolezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non essendovi un esame nel merito, la disposizione regionale resta in vigore.

Il principio

La declaratoria di inammissibilità impedisce alla Corte di pronunciarsi sul contrasto tra la deroga al concorso pubblico e i parametri costituzionali invocati: la valutazione di fondatezza resta preclusa.

Domande e risposte

Perché la questione è inammissibile?

Perché presenta vizi che impediscono alla Corte di esaminare nel merito il dubbio di costituzionalità sulla deroga al concorso pubblico.

La regola del concorso pubblico è stata messa in discussione?

No. La Corte non si è pronunciata sul merito; il principio del pubblico concorso, sancito dall’art. 97 Cost., resta il criterio generale di accesso al pubblico impiego.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale ordinario di Catania, in una causa di lavoro relativa a un consorzio di bonifica.

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