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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 97 del 2004 in materia universitaria, sollevata per presunta disparità di trattamento. La disciplina non viola il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di Stato dubitava della legittimità di una norma sugli esami di Stato e sul reclutamento universitario, ritenendo che potesse determinare un trattamento irragionevolmente differenziato tra situazioni analoghe.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 2004, n. 143, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Consiglio di Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina censurata non determina una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Il principio
Non ogni differenza di trattamento integra una violazione dell’art. 3 Cost.: la disparità è illegittima solo quando irragionevole, e spetta al giudice rimettente dimostrare l’effettiva identità delle situazioni messe a confronto.
Domande e risposte
Qual era il dubbio del Consiglio di Stato?
Riteneva che la norma potesse trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente uguali, in contrasto con l’art. 3 Cost.
Come si è conclusa?
Con una pronuncia di non fondatezza: la norma resta in vigore e non è incostituzionale.
Che cosa significa «non fondata»?
Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha escluso il contrasto con la Costituzione, lasciando la norma valida.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — unico parametro evocato, sul principio di uguaglianza e ragionevolezza
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