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Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge per il voto dei cittadini italiani residenti all’estero. Non entra nel merito per un difetto del modo in cui la questione era stata sollevata.
Di cosa si tratta
Un cittadino aveva contestato, davanti al Tribunale di Venezia, le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero, lamentando una compromissione della personalità e segretezza del voto.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Tribunale ordinario di Venezia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza pronunciarsi sul merito della disciplina del voto all’estero.
Il principio
L’inammissibilità manifesta colpisce le questioni che non superano i requisiti minimi di proponibilità: la Corte può esaminare la legittimità di una norma solo se il giudice la solleva in modo corretto e rilevante per il giudizio in corso.
Domande e risposte
La Corte ha detto che il voto all’estero è legittimo?
No. Non ha deciso nel merito: si è fermata a una pronuncia di rito, dichiarando inammissibile la questione.
Che differenza c’è con una sentenza?
L’ordinanza di manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali; non valuta se la legge sia conforme o meno alla Costituzione.
La questione può tornare davanti alla Corte?
Sì, in futuro un altro giudice potrebbe sollevarla nuovamente in forma corretta, perché il merito non è stato deciso.
Norme collegate
- Art. 48 della Costituzione — parametro principale, sul diritto di voto personale, eguale, libero e segreto
- Art. 1 della Costituzione — parametro sul principio di sovranità popolare invocato dal rimettente
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