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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge per il voto dei cittadini italiani residenti all’estero. Non entra nel merito per un difetto del modo in cui la questione era stata sollevata.

Di cosa si tratta

Un cittadino aveva contestato, davanti al Tribunale di Venezia, le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero, lamentando una compromissione della personalità e segretezza del voto.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Tribunale ordinario di Venezia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza pronunciarsi sul merito della disciplina del voto all’estero.

Il principio

L’inammissibilità manifesta colpisce le questioni che non superano i requisiti minimi di proponibilità: la Corte può esaminare la legittimità di una norma solo se il giudice la solleva in modo corretto e rilevante per il giudizio in corso.

Domande e risposte

La Corte ha detto che il voto all’estero è legittimo?

No. Non ha deciso nel merito: si è fermata a una pronuncia di rito, dichiarando inammissibile la questione.

Che differenza c’è con una sentenza?

L’ordinanza di manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali; non valuta se la legge sia conforme o meno alla Costituzione.

La questione può tornare davanti alla Corte?

Sì, in futuro un altro giudice potrebbe sollevarla nuovamente in forma corretta, perché il merito non è stato deciso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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