Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 15-bis L. 354/1975 – Giustizia riparativa

    Art. 15-bis L. 354/1975 – Giustizia riparativa

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

    2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

  • Art. 15 L. 354/1975 – Elementi del trattamento

    Art. 15 L. 354/1975 – Elementi del trattamento

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.

    Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro.
    Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

  • Art. 14-quater L. 354/1975 – Contenuti del regime di sorveglianza particolare

    Art. 14-quater L. 354/1975 – Contenuti del regime di sorveglianza
    particolare

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario.

    2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell’articolo 18-ter

    3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

    4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l’igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l’uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall’articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

    5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell’istituto ove il detenuto o l’internato si trova, l’amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.

  • Prescrizione dei crediti di lavoro: quando si perdono

    I crediti di lavoro — stipendi, scatti, differenze retributive, TFR — non durano per sempre: se non si fanno valere entro un certo termine, si prescrivono e il diritto a riscuoterli si perde. Le regole sono nel codice civile, ma il punto più delicato è da quando inizia a decorrere il termine: su questo la Cassazione ha mutato orientamento. Questa guida spiega in quanto tempo si prescrivono i crediti di lavoro, da quando decorre il termine e come interromperlo.

    I termini di prescrizione

    La prescrizione estingue il diritto che non viene esercitato entro il tempo stabilito dalla legge. Per i crediti di lavoro la regola principale è quella dell’art. 2948 c.c., che fissa una prescrizione di cinque anni per le retribuzioni periodiche e, più in generale, per tutto ciò che deve pagarsi a periodi non superiori all’anno. Vi rientrano stipendio, mensilità aggiuntive, scatti e voci retributive ricorrenti. Altri crediti, di natura diversa, possono seguire termini differenti, fino alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c. per le ipotesi non soggette a termini speciali.

    Tipo di credito Termine
    Retribuzioni periodiche e voci ricorrenti 5 anni (art. 2948 c.c.)
    TFR 5 anni dalla cessazione del rapporto
    Crediti senza termine speciale 10 anni (art. 2946 c.c.)

    Da quando decorre il termine

    Il vero nodo è il momento di decorrenza. In passato si riteneva che, nei rapporti dotati di stabilità reale (quelli assistiti dalla reintegrazione), la prescrizione dei crediti retributivi potesse decorrere già in costanza di rapporto, mentre nei rapporti privi di tale stabilità decorresse dalla cessazione, per evitare che il timore del licenziamento impedisse al lavoratore di far valere i propri diritti.

    Questo assetto è stato rivisto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha affermato che, dopo le riforme che hanno modificato il regime delle tutele contro il licenziamento illegittimo, il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più durante il suo svolgimento. La ragione: nel quadro attuale il lavoratore non può conoscere in anticipo quale tutela gli sarebbe applicata in caso di licenziamento illegittimo, e dunque non gode di quella stabilità che giustificava la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. È un principio che protegge il dipendente, evitando che i crediti si estinguano mentre è ancora al lavoro e teme ripercussioni.

    Come si interrompe la prescrizione

    La prescrizione non è una scadenza inarrestabile: può essere interrotta, e con l’interruzione il termine ricomincia da capo. Gli strumenti tipici sono:

    • la costituzione in mora, cioè una richiesta scritta di pagamento del credito (anche tramite lettera o PEC), purché chiara e specifica;
    • la domanda giudiziale, con cui il credito viene azionato davanti al giudice del lavoro.

    Conservare prova della richiesta è essenziale: è l’atto interruttivo che impedisce al credito di prescriversi e fa ripartire il computo del termine.

    Prescrizione e decadenza: due cose diverse

    La prescrizione non va confusa con la decadenza, un istituto diverso che pure può far perdere un diritto. La prescrizione estingue il diritto per il suo mancato esercizio entro un termine, ma può essere interrotta e sospesa. La decadenza, invece, impone di compiere un determinato atto entro un termine perentorio, di regola non interrompibile né sospendibile: è il caso, ad esempio, dei termini brevi per impugnare il licenziamento, entro i quali il lavoratore deve attivarsi a pena di perdere la possibilità di contestarlo. Sono meccanismi distinti, che possono operare insieme sullo stesso rapporto: per questo, di fronte a un credito o a un licenziamento, conviene verificare con attenzione sia i termini di prescrizione sia quelli di decadenza, perché rispondono a regole e tempi differenti.

    Spunti pratici

    • Cinque anni è la regola base. Stipendi e voci ricorrenti si prescrivono in cinque anni; non lasciar passare il tempo.
    • Conta dalla fine del rapporto. Dopo la giurisprudenza recente, per i crediti retributivi il termine decorre, di regola, dalla cessazione.
    • Interrompi per iscritto. Una richiesta formale di pagamento azzera e fa ripartire il termine: conserva la prova dell’invio.
    • Non aspettare l’ultimo giorno. Vicino alla scadenza, una costituzione in mora tempestiva mette al riparo il credito.

    Casi pratici

    Tizio — le differenze retributive. Tizio scopre di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto: può recuperare le differenze maturate entro il termine quinquennale, calcolato secondo le regole sulla decorrenza dalla cessazione del rapporto.

    Caia — la lettera che salva il credito. Caia, vicina alla scadenza, invia una richiesta scritta di pagamento: la costituzione in mora interrompe la prescrizione e il termine riparte da capo.

    Sempronio — il TFR. Sempronio cessa il rapporto e non riceve il TFR: il diritto si prescrive in cinque anni dalla cessazione, momento in cui il credito è divenuto esigibile.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Il rito del lavoro: come si fa causa al datore

    Il rito del lavoro è il procedimento speciale, più rapido e a misura del lavoratore, con cui si fanno valere in giudizio i diritti nascenti dal rapporto di lavoro: differenze retributive, licenziamenti, mansioni, qualifiche, contributi. È disciplinato dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile ed è caratterizzato da oralità, concentrazione e tentativo di conciliazione.

    Quali controversie segue il rito del lavoro

    Il rito speciale si applica alle controversie individuali di lavoro subordinato privato, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ad altri rapporti elencati dall’art. 409 c.p.c., nonché, con adattamenti, al pubblico impiego privatizzato. Rientrano qui le cause su retribuzione, qualifica e mansioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, malattia e infortuni, TFR e omissioni contributive (queste ultime spesso con l’INPS in causa).

    La fase preliminare: conciliazione e diffida

    Prima della causa, è spesso utile (e in alcuni casi previsto) un tentativo di conciliazione in sede sindacale o presso l’Ispettorato del lavoro. La conciliazione raggiunta in queste sedi “protette” è inoppugnabile e rende il verbale titolo esecutivo. Conviene comunque inviare prima una lettera di diffida e messa in mora (utile anche a interrompere la prescrizione dei crediti) chiedendo al datore quanto dovuto entro un termine.

    Termini di decadenza e prescrizione

    Per il licenziamento vigono termini di decadenza stringenti: l’atto va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione e, successivamente, va depositato il ricorso (o promossa la conciliazione/arbitrato) entro 180 giorni, pena l’inefficacia dell’impugnazione (art. 6 L. 604/1966). I crediti retributivi si prescrivono nei termini ordinari: è quindi fondamentale agire o interrompere la prescrizione per tempo.

    Adempimento Termine Norma
    Impugnazione del licenziamento 60 giorni art. 6 L. 604/1966
    Deposito ricorso dopo l’impugnazione 180 giorni art. 6 L. 604/1966
    Crediti retributivi termini di prescrizione ordinari codice civile

    Il rito speciale per i licenziamenti

    Per alcune controversie sui licenziamenti è esistito un rito acceleratorio dedicato (il cosiddetto “rito Fornero”), poi superato per i rapporti più recenti a favore del rito ordinario del lavoro con priorità di trattazione. Resta il principio che le cause di licenziamento godono di una corsia preferenziale: il giudice deve fissare l’udienza in tempi brevi, data la natura del bene in gioco (il posto di lavoro). In presenza di un licenziamento nullo (ad esempio discriminatorio, o intimato in periodo protetto di maternità), il lavoratore può inoltre chiedere provvedimenti d’urgenza per ottenere una tutela immediata, vista la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio.

    Conciliazione, arbitrato e certificazione

    Non tutte le vertenze finiscono davanti al giudice. Oltre alla conciliazione in sede sindacale o presso l’Ispettorato, le parti possono ricorrere all’arbitrato nei casi previsti, affidando la decisione a un collegio anziché al tribunale. Esiste poi la certificazione dei contratti presso apposite commissioni, che riduce il contenzioso futuro sulla qualificazione del rapporto. Questi strumenti sono spesso più rapidi del giudizio e, quando si svolgono in sede protetta, producono accordi difficilmente contestabili: vanno valutati come alternativa concreta alla causa, soprattutto quando l’esito giudiziale è incerto o i tempi sono un fattore critico.

    Come si svolge il processo

    1. Ricorso introduttivo: il lavoratore deposita un ricorso che deve contenere già tutte le domande, i fatti e i mezzi di prova (documenti e testimoni), perché il rito è a preclusioni anticipate.
    2. Decreto e notifica: il giudice fissa l’udienza; il ricorso e il decreto vanno notificati al datore convenuto, che si costituisce con memoria difensiva contenente a sua volta eccezioni e prove.
    3. Udienza di discussione: il giudice tenta la conciliazione, ammette le prove, sente i testimoni; il rito è orale e concentrato.
    4. Sentenza: il giudice decide, spesso leggendo il dispositivo in udienza. La sentenza è di norma provvisoriamente esecutiva.

    Impugnazioni ed esecuzione

    Contro la sentenza del Tribunale si può proporre appello alla Corte d’appello entro i termini di legge e, infine, ricorso per cassazione per motivi di diritto. Se il datore non paga spontaneamente, la sentenza esecutiva consente l’esecuzione forzata (pignoramento). Per i licenziamenti illegittimi è prevista, secondo i regimi applicabili, la reintegrazione o un’indennità.

    Le prove nel processo del lavoro

    Il rito del lavoro ruota attorno alla prova dei fatti. I mezzi più usati sono i documenti (buste paga, contratto, lettere, email, tracciati del badge) e la prova testimoniale. Vige la regola generale dell’art. 2697 c.c.: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne sono il fondamento. Così, chi chiede differenze per straordinario deve provarne entità e collocazione; chi impugna un licenziamento per giusta causa beneficia invece del fatto che è il datore a dover provare la sussistenza e la gravità della condotta contestata. Il giudice del lavoro dispone inoltre di poteri istruttori d’ufficio più ampi che nel rito ordinario, potendo disporre prove anche oltre le richieste delle parti, ma sempre nel rispetto del contraddittorio.

    Le norme cardine, commentate

    • Art. 409 c.p.c. elenca i rapporti soggetti al rito speciale: ne segna il perimetro.
    • Art. 414 c.p.c. impone che il ricorso contenga, a pena di nullità, l’oggetto della domanda, i fatti e i mezzi di prova: da qui il principio delle preclusioni anticipate.
    • Art. 420 c.p.c. disegna l’udienza di discussione, aperta dal tentativo di conciliazione e improntata all’oralità.
    • Art. 431 c.p.c. rende la sentenza di condanna a favore del lavoratore provvisoriamente esecutiva.
    • Art. 6 L. 604/1966 fissa la doppia decadenza (60 + 180 giorni) per impugnare il licenziamento.

    Spese e gratuito patrocinio

    Chi perde di norma paga le spese di lite, ma il giudice può compensarle in tutto o in parte. Il lavoratore con reddito sotto le soglie di legge può accedere al gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato), che copre il compenso dell’avvocato.

    Errori frequenti

    • Lasciar scadere i 60 giorni per impugnare il licenziamento.
    • Depositare un ricorso incompleto: nel rito del lavoro le prove vanno indicate subito.
    • Non interrompere la prescrizione dei crediti con una diffida scritta.
    • Trascurare la conciliazione, che può chiudere la vertenza più in fretta.

    Competenza e avvio della causa

    La causa di lavoro si propone, di regola, davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui è sorto il rapporto, dove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore è addetto, o dove prestava la sua opera (art. 413 c.p.c.). Si tratta di una competenza inderogabile: eventuali clausole che spostano il foro sono di norma inefficaci a danno del lavoratore. Per avviare il giudizio occorre, di norma, l’assistenza di un avvocato; nelle cause di valore minimo è ammessa, entro certi limiti, la difesa personale. Il primo atto resta il ricorso, che fissa l’oggetto della lite e va costruito con cura, perché nel rito del lavoro non sarà possibile ampliarlo liberamente in corso di causa.

    Spunti pratici

    Sempronio viene licenziato e vuole contestare il provvedimento. Per prima cosa, entro 60 giorni invia al datore una impugnazione scritta del licenziamento; poi, entro i successivi 180 giorni, deposita il ricorso o avvia la conciliazione (art. 6 L. 604/1966). Nel ricorso indica già documenti (buste paga, lettera di licenziamento) e testimoni, perché il rito non consente di “aggiungere” prove più avanti. Se invece la pretesa riguarda differenze retributive, Sempronio si preoccupa di interrompere la prescrizione con una diffida scritta prima che i crediti più vecchi si estinguano. In entrambi i casi, agire per tempo, con un ricorso completo e prove ben organizzate, è ciò che fa la differenza tra una vertenza vinta e un diritto perso per decadenza o per carenza di prova.

    Risorse correlate

  • Art. 14-ter L. 354/1975 – Reclamo

    Art. 14-ter L. 354/1975 – Reclamo

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II.

  • Art. 14-bis L. 354/1975 – Regime di sorveglianza particolare

    Art. 14-bis L. 354/1975 – Regime di sorveglianza particolare

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell’amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell’articolo 80.

    3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l’autorità giudiziaria che procede.

    4. In caso di necessità ed urgenza l’amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l’amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

    5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell’imputazione, nello stato di libertà. L’autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

    6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza

  • Lavoro in somministrazione (agenzia interinale): come funziona e i diritti

    Nel lavoro in somministrazione il lavoratore è assunto da un’agenzia ma presta la propria attività presso un’altra impresa. È un meccanismo flessibile e pienamente legittimo, ma con regole precise a tutela del lavoratore — a partire dalla parità di trattamento — e con conseguenze pesanti se usato in modo irregolare. Ecco come funziona e quali sono i diritti di chi lavora in somministrazione.

    Natura del rapporto: tre soggetti, due contratti

    La somministrazione di lavoro (d.lgs. 81/2015) coinvolge tre soggetti: l’agenzia per il lavoro (somministratore), autorizzata dal Ministero e iscritta all’apposito albo, che assume il lavoratore; l’utilizzatore, l’impresa presso cui il lavoratore svolge concretamente la prestazione; e il lavoratore. Si intrecciano così due contratti: il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore (subordinato, a termine o a tempo indeterminato) e il contratto di somministrazione (di natura commerciale) tra agenzia e utilizzatore. Il potere direttivo durante la missione è esercitato dall’utilizzatore, ma il datore di lavoro formale resta l’agenzia.

    Questa scissione tra datore di lavoro formale (l’agenzia, che assume, retribuisce e versa i contributi) e soggetto che utilizza la prestazione (l’impresa che dirige il lavoratore) è la cifra dell’istituto. È ciò che lo rende legittimo nonostante il divieto generale di interposizione di manodopera: la somministrazione è l’unica forma autorizzata di “prestito” di lavoratori, proprio perché passa attraverso agenzie controllate e si accompagna a tutele rafforzate. Fuori da questo perimetro, ogni fornitura di manodopera ricade nell’illecito.

    Le due forme

    Tipo Caratteristica
    Somministrazione a termine A tempo determinato; soggetta a limiti quantitativi e, in certi casi, causali secondo legge e CCNL
    Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) Lavoratore assunto stabilmente dall’agenzia e inviato in missione presso uno o più utilizzatori

    Lo staff leasing è la forma a tempo indeterminato: il lavoratore ha un rapporto stabile con l’agenzia e, nei periodi tra una missione e l’altra (disponibilità), percepisce un’indennità di disponibilità. La somministrazione a termine è invece legata alla durata della missione presso l’utilizzatore.

    La parità di trattamento

    È il principio cardine: il lavoratore somministrato ha diritto, a parità di mansioni, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 35, d.lgs. 81/2015). Niente lavoratori “di serie B”: stessa retribuzione, stessi premi, stessi diritti collegati alle mansioni. L’utilizzatore è obbligato in solido con l’agenzia a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi: una tutela forte, che impedisce di scaricare sul lavoratore l’eventuale insolvenza dell’agenzia.

    I limiti e i divieti (art. 32)

    La somministrazione è vietata in alcuni casi tassativi (art. 32, d.lgs. 81/2015): per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità produttive che, nei mesi precedenti, abbiano fatto licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni, o che usino la cassa integrazione per le medesime mansioni; in mancanza della valutazione dei rischi. Esistono inoltre limiti percentuali (contingentamento) al numero di lavoratori somministrati rispetto agli organici dell’utilizzatore, secondo legge e contrattazione collettiva.

    Durata, proroghe e rinnovi

    Nella somministrazione a termine la durata della missione segue quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l’agenzia, con i limiti di durata, proroghe e rinnovi previsti dalla legge e, soprattutto, dalla contrattazione collettiva applicata dall’agenzia, spesso più flessibile rispetto al regime ordinario del lavoro a termine. La disciplina delle causali e dei tetti di durata è cambiata più volte negli ultimi anni: è bene verificare di volta in volta il CCNL applicabile, perché da esso dipendono la legittimità delle proroghe e il numero massimo di rinnovi possibili. Il superamento dei limiti può incidere sulla regolarità della somministrazione e aprire la strada alle tutele dell’art. 38.

    Missione, disponibilità e fine rapporto

    Durante la missione il lavoratore esegue la prestazione presso l’utilizzatore, che ne dirige l’attività e ne garantisce la sicurezza, ma resta dipendente dell’agenzia, che lo retribuisce. Nello staff leasing, terminata una missione, il lavoratore entra in disponibilità e percepisce la relativa indennità in attesa di un nuovo invio. La cessazione del rapporto di lavoro con l’agenzia segue le regole del contratto stipulato (a termine o a tempo indeterminato): la fine della singola missione, da sola, non equivale necessariamente al licenziamento, specie nello staff leasing dove il rapporto con l’agenzia prosegue.

    I diritti del lavoratore somministrato

    • Parità retributiva e normativa con i pari livello dell’utilizzatore (art. 35);
    • Sicurezza sul lavoro: l’utilizzatore garantisce formazione, DPI e tutela come per i propri dipendenti;
    • Diritti sindacali e accesso ai servizi sociali e assistenziali dell’utilizzatore;
    • Informazione sui posti vacanti a tempo indeterminato presso l’utilizzatore;
    • Garanzia retributiva grazie alla responsabilità solidale di agenzia e utilizzatore.

    La somministrazione irregolare e fraudolenta

    Se la somministrazione avviene fuori dai limiti di legge o senza i requisiti (es. agenzia non autorizzata, violazione dei divieti dell’art. 32 o dei limiti degli artt. 31 e 33), il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione (art. 38, d.lgs. 81/2015). È la sanzione più temuta. La legge prevede inoltre la somministrazione fraudolenta (art. 38-bis), quando lo schema è usato con la specifica finalità di eludere norme inderogabili, con sanzioni penali a carico di agenzia e utilizzatore. Per agire ex art. 38 valgono termini di decadenza: il lavoratore deve impugnare entro 60 giorni e poi attivarsi nei termini di legge.

    Somministrazione e appalto: la distinzione

    La somministrazione va tenuta distinta dall’appalto di servizi. Nell’appalto genuino l’appaltatore organizza i mezzi ed esercita il potere direttivo sui propri lavoratori, assumendo il rischio d’impresa (art. 1655 c.c.). Quando invece l’”appalto” maschera una mera fornitura di manodopera (l’appaltatore mette solo persone, dirette di fatto dal committente), si ha somministrazione illecita e i lavoratori possono chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore. La trattiamo nella guida sulla responsabilità solidale negli appalti e su come distinguere l’appalto genuino.

    Gli indici che la giurisprudenza usa per riconoscere l’appalto genuino sono noti: l’effettiva organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, l’esercizio del potere direttivo e organizzativo sui propri dipendenti e l’assunzione del rischio d’impresa. Quando questi indici mancano — i lavoratori prendono ordini direttamente dal committente, usano esclusivamente attrezzature di quest’ultimo, e l’appaltatore si limita a fornire personale — l’appalto è “non genuino” e si converte, nella sostanza, in interposizione vietata. La conseguenza, sul piano civilistico, è la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto con l’effettivo utilizzatore.

    Errori frequenti

    • Trattamento inferiore rispetto ai pari livello dell’utilizzatore: viola l’art. 35.
    • Ricorso in periodi vietati (sciopero, licenziamenti collettivi, CIG): scatta l’art. 32.
    • Agenzia non autorizzata: rende la somministrazione irregolare ex art. 38.
    • Appalto fasullo: usare l’appalto per aggirare i limiti della somministrazione espone alle sanzioni.

    Spunti pratici

    • Parità di trattamento: verifica busta paga e inquadramento rispetto ai pari livello dell’utilizzatore (art. 35).
    • Controlla i divieti (sciopero, licenziamenti collettivi, CIG) ex art. 32.
    • Staff leasing: è la forma stabile, con indennità di disponibilità tra le missioni.
    • Irregolare? Il lavoratore può chiedere l’assunzione dall’utilizzatore (art. 38), rispettando i termini di decadenza.

    Esempio pratico

    Tizio è somministrato presso Caio S.r.l. e scopre di essere pagato meno dei dipendenti diretti di pari livello: è violata la parità di trattamento (art. 35) e può pretendere le differenze, sia dall’agenzia sia da Caio in solido. In un altro caso, Caio ricorre alla somministrazione in un reparto dove ha appena effettuato licenziamenti collettivi per le stesse mansioni: scatta il divieto (art. 32) e Tizio può chiedere la costituzione del rapporto direttamente con Caio (art. 38), purché agisca nei termini di decadenza previsti dalla legge.

  • Contratto a tempo indeterminato: caratteristiche e tutele

    Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro subordinato: non ha una scadenza e prosegue finché una delle parti non recede legittimamente. È il contratto a cui la legge accorda le tutele più ampie, in particolare contro il licenziamento. Le sue basi sono nel codice civile (artt. 2094 e seguenti) e nel D.Lgs. 81/2015, che lo qualifica come forma comune del rapporto.

    Caratteristiche essenziali

    Il lavoratore subordinato si obbliga a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore, in cambio della retribuzione (art. 2094 c.c.). Gli elementi tipici sono l’eterodirezione (il potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore), l’inserimento nell’organizzazione aziendale e la continuità della prestazione. A differenza dei contratti a termine, qui non occorre indicare causali né rispettare durate massime: il rapporto è stabile per definizione.

    Forma, periodo di prova e inquadramento

    Il contratto può essere concluso anche verbalmente, ma il datore deve consegnare al lavoratore l’informativa scritta sulle condizioni del rapporto. Spesso è previsto un periodo di prova, che deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all’inizio: durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso né motivazione, ferma la durata massima prevista dal CCNL. L’inquadramento (categoria e livello) determina il minimo tabellare e dipende dalle mansioni effettive (art. 2103 c.c.).

    Le tutele del lavoratore

    • Stabilità: il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo (L. 604/1966) e, nei casi di legge, forma e procedura predeterminate.
    • Retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.; art. 2099 c.c.) e maturazione piena di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
    • Tutela della professionalità contro il demansionamento (art. 2103 c.c.).
    • Diritti collettivi e sindacali dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

    Il regime del licenziamento

    Il licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato deve essere giustificato: per giusta causa (fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria) o per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento) od oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva), ex L. 604/1966 e art. 2119 c.c. Le conseguenze dell’illegittimità dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore:

    Regime Si applica a Tutela
    Art. 18 L. 300/1970 (come modif.) assunti fino al 6 marzo 2015 reintegra o indennità secondo i casi
    D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti) assunti dal 7 marzo 2015 indennità (reintegra solo in casi limitati)

    Sul calcolo dell’indennità nelle tutele crescenti è intervenuta la Corte costituzionale n. 194/2018, che ha dichiarato incostituzionale il criterio che ancorava l’importo al solo dato dell’anzianità: oggi il giudice quantifica l’indennità entro un minimo e un massimo valutando più elementi (anzianità, numero di dipendenti, dimensioni dell’attività, comportamento delle parti).

    La procedura del licenziamento

    Il licenziamento non è solo questione di “motivo”: deve rispettare anche regole di forma e di procedura. Deve essere comunicato per iscritto, con l’indicazione dei motivi (la motivazione è ormai contestuale). Per il licenziamento disciplinare va seguito l’iter dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970): contestazione scritta e specifica dell’addebito, termine a difesa del lavoratore (di norma cinque giorni), eventuale audizione e solo dopo l’irrogazione della sanzione, che deve essere proporzionata. Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende sopra soglia è prevista, in alcuni casi, una procedura preventiva di conciliazione presso l’Ispettorato. La violazione di forma o procedura ha conseguenze proprie sul piano sanzionatorio.

    Le norme cardine, commentate

    • Art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato e fonda l’intero rapporto sull’eterodirezione.
    • Art. 2103 c.c. tutela la professionalità: il datore può adibire il lavoratore a mansioni dello stesso livello o, entro limiti, anche inferiori in casi tipizzati, ma non può svuotarne la posizione.
    • L. 604/1966 impone la necessità di un giustificato motivo per il licenziamento e fissa i termini di impugnazione (art. 6).
    • Art. 2119 c.c. disciplina il recesso per giusta causa, senza preavviso, quando il fatto non consente la prosecuzione neppure provvisoria.
    • L. 300/1970 (Statuto) contiene le garanzie procedurali (art. 7) e, nella versione applicabile, la tutela reintegratoria (art. 18).
    • D.Lgs. 23/2015 introduce per i nuovi assunti il regime indennitario delle tutele crescenti, poi temperato dalla Corte cost. n. 194/2018.

    Diritti durante il rapporto

    La stabilità del tempo indeterminato si accompagna a un fascio di diritti che accompagnano il rapporto giorno per giorno. Tra i principali:

    • Retribuzione puntuale nei tempi d’uso e con tutte le voci spettanti (paga base, scatti, mensilità aggiuntive).
    • Ferie e riposi nei termini di legge e del CCNL, irrinunciabili nei minimi.
    • Tutela della salute e sicurezza: il datore è debitore di sicurezza ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008.
    • Riservatezza e limiti ai controlli: i controlli a distanza e sui dispositivi incontrano i limiti dell’art. 4 dello Statuto (L. 300/1970).
    • Libertà e attività sindacale e diritto di assemblea (Titolo III dello Statuto).
    • Divieto di discriminazioni per genere, età, convinzioni, condizioni personali.

    Il periodo di prova nel dettaglio

    Il patto di prova consente a entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto: deve risultare da atto scritto antecedente o contestuale all’inizio, indicare con sufficiente precisione le mansioni oggetto della prova ed essere contenuto nella durata massima prevista dal CCNL. Durante la prova il recesso è libero, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo, e deve consentire un congruo esperimento delle mansioni: un licenziamento in prova intimato prima che la prova possa dirsi effettivamente svolta, o per motivi illeciti, è impugnabile. Superato positivamente il periodo, il rapporto prosegue stabilmente e si applicano per intero le tutele contro il licenziamento.

    Cessazione del rapporto

    Oltre al licenziamento, il rapporto a tempo indeterminato può cessare per dimissioni del lavoratore (con la procedura telematica), per risoluzione consensuale, per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per altre cause di legge. In tutti i casi vanno rispettati il preavviso previsto dal CCNL e la liquidazione delle competenze di fine rapporto (TFR, ratei, ferie non godute).

    Errori frequenti

    • Accettare un periodo di prova non risultante da atto scritto preventivo.
    • Confondere il regime di tutela applicabile (art. 18 vs tutele crescenti) ignorando la data di assunzione.
    • Subire un demansionamento senza reagire (art. 2103 c.c.).
    • Non impugnare il licenziamento nei termini di decadenza di legge.

    Trasformazione da tempo determinato e da altre forme

    Molti rapporti a tempo indeterminato nascono dalla trasformazione di contratti diversi. Un contratto a termine che superi i limiti di durata o di proroghe, o privo dei presupposti di legge, può convertirsi in rapporto a tempo indeterminato; lo stesso può accadere per un contratto di somministrazione irregolare o per un lavoro in somministrazione oltre i limiti consentiti. Anche il superamento dei tetti del lavoro intermittente o l’uso simulato di una collaborazione autonoma in presenza di etero-organizzazione possono condurre all’accertamento di un ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato. In questi casi il lavoratore acquisisce le tutele piene del tempo indeterminato a far data, secondo i casi, dall’inizio del rapporto o dal momento della trasformazione.

    Spunti pratici

    Caio, assunto a tempo indeterminato nel 2019, viene licenziato per un fatto che si rivela insussistente. Trattandosi di assunzione successiva al 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti): di regola la tutela è indennitaria, con reintegra limitata ai casi più gravi. Sull’ammontare dell’indennità, dopo la Corte cost. n. 194/2018, il giudice non si limita al criterio dell’anzianità ma valuta anche dimensioni dell’azienda e condotta delle parti. Caio dovrà comunque impugnare il licenziamento nei termini di decadenza previsti dalla legge, prima stragiudizialmente e poi in giudizio, per non perdere il diritto.

    Risorse correlate

  • Infortunio sul lavoro e INAIL: cosa fare e l’indennità

    L’infortunio sul lavoro è l’evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o un’inabilità. Il lavoratore è tutelato dall’assicurazione obbligatoria INAIL, che eroga prestazioni economiche e sanitarie a prescindere dalla colpa. La disciplina è contenuta nel D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico INAIL) e, per l’infortunio in itinere e il danno biologico, nel D.Lgs. 38/2000.

    Cosa copre l’assicurazione INAIL

    L’INAIL indennizza gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e le malattie professionali. La tutela è automatica: spetta anche se il datore non ha versato i premi, e prescinde dalla colpa del lavoratore (salvo i casi di rischio elettivo). Rientra nella copertura anche l’infortunio in itinere, cioè quello occorso nel normale tragitto tra abitazione e luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo di consumazione dei pasti in assenza di mensa (art. 12 D.Lgs. 38/2000).

    Cosa deve fare il lavoratore

    1. Avvisare subito il datore dell’infortunio, anche lieve, per consentire gli adempimenti.
    2. Recarsi al pronto soccorso o dal medico e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico trasmette telematicamente all’INAIL.
    3. Comunicare al datore i dati del certificato (numero identificativo) per permettere la denuncia.
    4. Conservare la documentazione sanitaria e, nell’infortunio in itinere, ogni prova del tragitto.

    Il datore deve presentare la denuncia di infortunio all’INAIL nei termini di legge (di norma entro due giorni dalla ricezione del certificato per gli infortuni che comportano assenza oltre tre giorni); l’omessa o tardiva denuncia è sanzionata.

    Le prestazioni economiche

    Periodo / evento Prestazione
    Giorno dell’infortunio retribuzione intera a carico del datore
    Dal 1° al 3° giorno successivo indennità a carico del datore (di norma 60% secondo CCNL)
    Dal 4° giorno indennità temporanea INAIL (60% e poi 75% della retribuzione)
    Postumi permanenti indennizzo/rendita per danno biologico secondo il grado

    L’INAIL riconosce inoltre le cure, le prestazioni sanitarie e, in caso di postumi permanenti, l’indennizzo del danno biologico (in capitale o in rendita a seconda del grado, secondo le tabelle del D.Lgs. 38/2000). In caso di morte sono previste prestazioni ai superstiti.

    Il limite del rischio elettivo

    La copertura, in particolare per l’infortunio in itinere, incontra il limite del rischio elettivo: non è indennizzabile l’evento causato da una scelta arbitraria del lavoratore che, per ragioni personali, affronta volontariamente una situazione estranea al lavoro, così interrompendo il nesso tra lavoro, rischio ed evento. Per l’uso del mezzo privato nel tragitto, la copertura presuppone di norma la necessità del mezzo (luogo non servito da trasporti pubblici, orari incompatibili e simili).

    INAIL e responsabilità del datore

    L’indennizzo INAIL non esaurisce la tutela: se l’infortunio dipende da una violazione delle norme di sicurezza da parte del datore (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008), il lavoratore può agire per il danno differenziale, cioè la parte di danno non coperta dall’INAIL, e l’Istituto può esercitare l’azione di regresso verso il datore. La sicurezza sul lavoro è approfondita nella guida al D.Lgs. 81/2008.

    Malattia professionale e differenze con la malattia comune

    Oltre all’infortunio, l’INAIL tutela la malattia professionale, cioè quella contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione (ad esempio patologie da esposizione a sostanze o da movimenti ripetuti). Per molte malattie esiste una presunzione legale di origine professionale quando ricorrono determinate lavorazioni elencate nelle tabelle; per le altre, il lavoratore deve provare il nesso con l’attività. La differenza rispetto alla malattia comune (a carico INPS) è netta: cambiano l’ente erogatore, le prestazioni e la tutela contro i postumi permanenti. Riconoscere correttamente la natura dell’evento è quindi il primo passo per ottenere la giusta protezione.

    Errori frequenti

    • Non avvisare subito il datore o non farsi rilasciare il certificato.
    • Sottovalutare infortuni “lievi” che poi lasciano postumi.
    • Confondere infortunio (INAIL) e malattia comune (INPS): tutele diverse.
    • Pensare che l’indennizzo INAIL escluda il risarcimento del danno differenziale dal datore.

    Spunti pratici

    Sempronio cade andando al lavoro lungo il consueto percorso a piedi e riporta una frattura. Si tratta di infortunio in itinere indennizzabile dall’INAIL (art. 12 D.Lgs. 38/2000): Sempronio va al pronto soccorso, ottiene il certificato e avvisa il datore, che presenta la denuncia. Se la caduta fosse avvenuta perché Sempronio aveva scelto, senza necessità, un percorso pericoloso per ragioni personali, l’evento potrebbe non essere indennizzabile per rischio elettivo. Se invece l’infortunio fosse accaduto in azienda per una macchina priva di protezioni, oltre all’INAIL Sempronio potrebbe chiedere al datore il danno differenziale ex art. 2087 c.c.

    Risorse correlate

  • Maternità obbligatoria: congedo, indennità e divieto di licenziamento

    La maternità obbligatoria (oggi congedo di maternità) è il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice intorno al parto, durante il quale spettano un’indennità sostitutiva della retribuzione e una forte protezione contro il licenziamento. La disciplina è raccolta nel D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), attuativo della tutela costituzionale della madre e del bambino (artt. 31 e 37 Cost.).

    Durata e flessibilità del congedo

    Il congedo di maternità dura cinque mesi complessivi. La regola ordinaria prevede l’astensione nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi (art. 16 D.Lgs. 151/2001). È ammessa la flessibilità: la lavoratrice può scegliere di astenersi dal solo mese precedente e quattro mesi dopo il parto, previa attestazione medica che non vi sia pregiudizio per la salute. È inoltre possibile, a determinate condizioni e con certificazione, fruire dell’intero periodo dopo il parto (congedo posticipato).

    L’indennità di maternità

    Durante il congedo spetta un’indennità pari, di regola, all’80% della retribuzione, erogata dall’INPS e di norma anticipata in busta paga dal datore; molti CCNL prevedono l’integrazione fino al 100%. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici e, di regola, utile per ferie, tredicesima e TFR secondo le regole di settore.

    Aspetto Regola
    Durata 5 mesi (2 prima + 3 dopo, oppure 1+4 in flessibilità)
    Indennità 80% della retribuzione (spesso integrata dal CCNL)
    Contribuzione figurativa, utile a pensione
    Parto anticipato i giorni non goduti prima si aggiungono dopo

    Il divieto di licenziamento

    La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo, con diritto alla reintegrazione e alle retribuzioni perdute. Il divieto opera anche se al momento del recesso il datore ignorava lo stato di gravidanza, purché questo sia poi documentato. Sono previste limitate eccezioni (es. colpa grave costituente giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, esito negativo della prova). Anche le dimissioni presentate nel periodo protetto devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro per essere efficaci (art. 55 D.Lgs. 151/2001), a garanzia della genuinità della volontà.

    Tutele collegate

    • Divieto di lavoro notturno e adibizione a mansioni a rischio durante la gravidanza e fino a un anno del bambino.
    • Interdizione anticipata o prorogata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio o di lavorazioni pregiudizievoli, disposta dall’Ispettorato o dall’ASL.
    • Diritto al rientro nella medesima unità produttiva e alle stesse mansioni o equivalenti (art. 56 D.Lgs. 151/2001).
    • Riposi giornalieri (“permessi per allattamento”) nel primo anno di vita del bambino.

    Congedo di paternità e congedo parentale

    La tutela non riguarda solo la madre. Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente nei giorni previsti dalla legge intorno alla nascita, fruibili anche in modo non continuativo, ed è indennizzato. A questo si aggiunge il congedo parentale (artt. 32 e seguenti D.Lgs. 151/2001), spettante a entrambi i genitori nei primi anni di vita del bambino, entro limiti complessivi e con un’indennità parametrata alla retribuzione secondo le regole vigenti. Il congedo di maternità obbligatorio resta però il nucleo più protetto, perché è collegato direttamente all’evento del parto e alla salute della madre e del neonato.

    Le norme cardine, commentate

    • Artt. 31 e 37 Cost. pongono la tutela della maternità e dell’infanzia tra i principi fondamentali, giustificando il regime speciale di protezione.
    • Art. 16 D.Lgs. 151/2001 disciplina la durata e la flessibilità del congedo di maternità.
    • Art. 54 sancisce il divieto di licenziamento e la nullità del recesso intimato nel periodo protetto.
    • Art. 55 richiede la convalida delle dimissioni rese nel periodo protetto, a garanzia della genuinità della volontà.
    • Art. 56 garantisce il diritto al rientro nelle stesse mansioni o equivalenti.

    Errori frequenti

    • Non comunicare e documentare lo stato di gravidanza, perdendo l’attivazione delle tutele.
    • Credere che il licenziamento sia valido se il datore “non sapeva”: il divieto opera comunque.
    • Rassegnare dimissioni nel periodo protetto senza convalida.
    • Rinunciare alla flessibilità senza valutare l’impatto sulla salute.

    Spunti pratici

    Tizia, in stato di gravidanza, riceve una lettera di licenziamento per “riorganizzazione”. Il recesso è nullo perché intimato nel periodo protetto (art. 54 D.Lgs. 151/2001): Tizia ha diritto alla reintegrazione e alle retribuzioni dal licenziamento al ripristino, e la nullità opera anche se il datore afferma di non conoscere la gravidanza, una volta che questa sia documentata. Se invece fosse stata Tizia a voler lasciare il lavoro nello stesso periodo, le sue dimissioni avrebbero richiesto la convalida presso l’Ispettorato per essere valide (art. 55), proprio per evitare dimissioni “indotte”.

    Risorse correlate

  • Malattia: indennità INPS, certificato e reperibilità

    In caso di malattia il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un certo periodo (il comporto) e, nella maggior parte dei casi, a un’indennità economica a carico di INPS e datore. Per ottenerla deve rispettare obblighi precisi: certificato medico telematico, comunicazione al datore e reperibilità nelle fasce di visita. La materia si fonda sull’art. 2110 c.c. e sulla normativa previdenziale.

    Il certificato medico telematico

    Il medico (di base o ospedaliero) redige il certificato di malattia in via telematica e lo trasmette all’INPS; al lavoratore viene rilasciato il numero di protocollo (PUC). Il lavoratore non deve più consegnare il cartaceo al datore, ma deve avvisare tempestivamente l’azienda dell’assenza e comunicare il numero di protocollo se richiesto, nei termini previsti dal CCNL (di norma all’inizio dell’orario del primo giorno). L’omessa o tardiva comunicazione può avere rilievo disciplinare.

    L’indennità di malattia

    Per molte categorie l’indennità di malattia è erogata dall’INPS (anticipata in busta dal datore e poi conguagliata) a partire, di regola, dal quarto giorno; i primi tre giorni (la carenza) sono a carico del datore secondo quanto previsto dal CCNL. La misura dell’indennità è una percentuale della retribuzione, crescente con la durata dell’evento, e il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore fino al 100%. Per alcune categorie (es. molti impiegati) l’intero trattamento è a carico del datore secondo il contratto collettivo.

    Periodo Chi paga (regola generale)
    1°-3° giorno (carenza) datore secondo CCNL
    Dal 4° giorno INPS (anticipo del datore) + eventuale integrazione CCNL
    Categorie con trattamento a carico datore datore secondo CCNL

    La reperibilità e le visite fiscali

    Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile al domicilio indicato nelle fasce orarie di reperibilità per consentire la visita medica di controllo. Le fasce sono diverse tra settore privato e pubblico impiego. Sono ammesse assenze giustificate (visite, accertamenti, gravi e documentate necessità). L’assenza ingiustificata alla visita di controllo comporta sanzioni sulla decurtazione dell’indennità, secondo una progressività legata al numero di assenze, oltre a possibili profili disciplinari.

    Il periodo di comporto

    La malattia non consente al datore di licenziare finché non è superato il periodo di comporto, cioè il tempo massimo di conservazione del posto fissato dal CCNL (art. 2110 c.c.). Il comporto può essere “secco” (un unico evento) o “per sommatoria” (più malattie sommate in un arco temporale). La giurisprudenza ha chiarito alcuni punti fermi: i contratti collettivi possono escludere dal computo le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e tale esclusione è ragionevole; inoltre la lettera di licenziamento per superamento del comporto deve indicare con sufficiente precisione le assenze considerate, pena l’illegittimità del recesso. Per approfondire vedi la guida al comporto e al suo superamento.

    Il calcolo del comporto, passo per passo

    Stabilire se il comporto è superato richiede attenzione, perché un errore può rendere illegittimo il licenziamento o, all’opposto, far perdere il posto. I passaggi sono:

    1. individuare nel CCNL la durata del comporto per la propria anzianità e qualifica;
    2. capire se il contratto adotta il comporto secco (un solo evento continuativo) o per sommatoria (più malattie sommate in un arco temporale, di norma mobile);
    3. sommare i giorni di assenza per malattia rientranti nel periodo di riferimento;
    4. verificare le esclusioni: molti CCNL non computano nel comporto le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

    Il datore, prima di licenziare, deve essere certo del superamento e deve indicare nella lettera le assenze considerate, così che il lavoratore possa controllarne il computo.

    Le norme cardine, commentate

    • Art. 2110 c.c. è la norma chiave: durante malattia, infortunio, gravidanza e puerperio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo stabilito dalla legge o dal CCNL e alla retribuzione o indennità nella misura prevista; solo dopo il comporto il datore può recedere ex art. 2118 c.c.
    • Art. 5 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta al datore i controlli sanitari diretti sulle assenze per malattia, riservandoli agli enti pubblici competenti: per questo le visite di controllo passano da INPS/ASL.
    • La disciplina sulla reperibilità e le fasce orarie bilancia il diritto del lavoratore alla cura con l’interesse del datore e dell’ente a verificare la genuinità dell’assenza.

    Visita ambulatoriale e cambio di domicilio

    Durante la malattia possono presentarsi situazioni pratiche delicate. Se il lavoratore deve assentarsi dal domicilio nelle fasce di reperibilità per una visita medica, accertamenti o terapie, è tenuto, dove possibile, ad avvisare preventivamente e a conservare la documentazione che giustifica l’uscita. Se intende trascorrere la malattia in un luogo diverso da quello indicato (ad esempio presso un familiare), deve comunicarlo per consentire il controllo all’indirizzo corretto. La logica è sempre la stessa: il diritto a curarsi non viene compresso, ma la genuinità dell’assenza deve poter essere verificata. Un comportamento trasparente protegge il lavoratore da contestazioni e dalla decurtazione dell’indennità.

    Conservazione del posto e rientro

    Finché non è superato il comporto, il rapporto resta sospeso ma non sciolto: il lavoratore conserva il posto e, al termine della malattia, ha diritto a rientrare nelle proprie mansioni. Se la malattia ha lasciato limitazioni, possono entrare in gioco gli obblighi del datore in materia di idoneità alla mansione e di adattamento ragionevole, in collegamento con la disciplina della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e con il giudizio del medico competente. In casi particolari può rilevare anche il diritto a soluzioni che evitino il licenziamento, quando l’inidoneità sia solo parziale.

    Tutele del lavoratore

    • Conservazione del posto entro il comporto (art. 2110 c.c.).
    • Indennità economica secondo legge e CCNL.
    • Divieto di licenziamento intimato durante la malattia per il solo fatto dell’assenza, prima del superamento del comporto.
    • Diritto a giustificare le assenze alle visite di controllo.

    Errori frequenti

    • Non avvisare il datore all’inizio del primo giorno di assenza.
    • Allontanarsi dal domicilio nelle fasce di reperibilità senza giustificazione.
    • Confondere malattia comune e infortunio sul lavoro (diversa la tutela: vedi infortunio sul lavoro e INAIL).
    • Non controllare il calcolo del comporto in caso di assenze ripetute.

    Malattia del figlio e altre assenze collegate

    Accanto alla malattia del lavoratore, l’ordinamento tutela anche la malattia del figlio: il genitore ha diritto ad assentarsi per assistere il bambino malato, nei limiti di età e di durata previsti dal D.Lgs. 151/2001, con un trattamento che varia in base all’età del minore. Vanno tenute distinte, inoltre, la malattia comune e l’infortunio sul lavoro, che segue le regole INAIL ed è di norma escluso dal computo del comporto secondo molti CCNL. Anche i permessi per visite, terapie ed esami e quelli per assistere familiari con disabilità grave (L. 104/1992) rispondono a discipline proprie. Conoscere la corretta qualificazione dell’assenza evita errori sia sull’indennità sia sul calcolo dei giorni che incidono sulla conservazione del posto.

    Spunti pratici

    Caio si ammala e il medico trasmette il certificato telematico; Caio avvisa subito l’azienda e resta reperibile. Durante una fascia di reperibilità deve recarsi d’urgenza a una visita specialistica: prima di uscire avvisa il datore e conserva la documentazione, così l’assenza alla eventuale visita fiscale risulta giustificata. Se le sue assenze nell’anno si avvicinano al limite, Caio verifica il calcolo del comporto sul CCNL: un licenziamento intimato prima del superamento, o con lettera che non specifica le assenze, è illegittimo secondo l’art. 2110 c.c. e l’orientamento consolidato della Cassazione.

    Risorse correlate

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