Autore: Andrea Marton

  • Come ottengo la cartella clinica completa e in quanto tempo? E se l’ospedale fa storie?

    In breve. Hai diritto a ottenere la cartella clinica completa: come paziente sui tuoi dati, e come erede o avente diritto su quella di un familiare defunto. La via spesso più rapida ed efficace è la richiesta di accesso ai propri dati ex art. 15 del GDPR, con la prima copia gratuita e risposta entro un mese. Se non te la danno o te la consegnano incompleta, hai rimedi precisi (diffida, reclamo all’URP, reclamo al Garante) e, in un’eventuale causa, la lacuna nella documentazione tende a danneggiare la struttura, non te.

    Chi può chiederla e per quanto tempo si conserva

    Possono richiedere la cartella clinica, di norma:

    • Il paziente stesso, cioè la persona a cui la cartella si riferisce.
    • Un delegato, munito di delega scritta firmata dal paziente e di copia dei documenti d’identità di entrambi.
    • Gli eredi e gli aventi diritto, in caso di paziente deceduto. L’accesso ai dati di una persona deceduta è espressamente disciplinato dall’art. 2-terdecies del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003), che riconosce questa facoltà a chi ha un interesse proprio, agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. In pratica la struttura chiede di documentare il rapporto (ad esempio con atto notorio o autocertificazione di erede) e l’identità.
    • Il genitore o tutore, per il minore o la persona soggetta a tutela.

    Quanto alla conservazione: la cartella clinica è considerata documentazione sanitaria a conservazione illimitata nel tempo. La struttura, pubblica o privata, non può distruggerla dopo un certo numero di anni: deve custodirla per sempre. Questo è un punto importante e protegge il paziente, perché significa che anche a distanza di molti anni puoi chiederne copia. Per gli esami radiologici (radiografie e simili) i tempi di conservazione possono essere diversi e più brevi: di norma si indicano almeno vent’anni per le immagini, ma su questo conviene chiedere conferma alla singola struttura. La cartella in senso stretto, invece, resta.

    Le due vie per ottenerla: accesso L. 241/1990 e accesso dati GDPR

    Per arrivare alla tua cartella esistono due binari, che in molti casi puoi anche usare in alternativa. Capire la differenza ti aiuta a scegliere quello più rapido.

    1) Accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990)

    Per le strutture pubbliche, la cartella clinica è anche un documento amministrativo. La legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) riconosce a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale il diritto di accedere ai documenti e di estrarne copia. È la via “classica”, che però richiede di motivare la richiesta indicando l’interesse e che, nella pratica, può comportare costi di copia e tempi non sempre rapidi.

    2) Accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR)

    Questa è spesso la via più efficace. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ti riconosce, all’art. 15, il diritto di accedere ai dati personali che ti riguardano e di ottenerne copia. Applicata alla sanità, significa che puoi chiedere copia integrale dei dati contenuti nella tua cartella clinica. I vantaggi di questa via:

    • Non devi spiegare il perché: il diritto di accesso ai propri dati non richiede di motivare la richiesta.
    • La prima copia è gratuita: il GDPR (art. 12, par. 5, e art. 15, par. 3) prevede che la prima copia dei dati venga fornita gratuitamente. La struttura può chiedere un contributo solo per le copie ulteriori della stessa documentazione già rilasciata.
    • I termini sono definiti: la risposta deve arrivare, di norma, entro un mese dalla richiesta, prorogabile di ulteriori due mesi per richieste particolarmente complesse, dandone avviso all’interessato.

    Consiglio pratico: nella richiesta puoi citare entrambe le basi, indicando che chiedi copia della documentazione sia ai sensi della normativa sull’accesso sia, in particolare, come accesso ai tuoi dati personali ex art. 15 GDPR. Così metti la struttura nelle condizioni di non poterti opporre il pretesto del costo o della motivazione mancante.

    Tempi e costi

    I tempi di rilascio della documentazione sanitaria sono fissati a livello nazionale dalla cosiddetta legge Gelli-Bianco (L. 24/2017, art. 4, comma 2): la direzione sanitaria deve fornire la documentazione disponibile entro sette giorni dalla richiesta dell’avente diritto, preferibilmente in formato elettronico; eventuali integrazioni vanno comunque consegnate entro un termine ulteriore, indicativamente di 30 giorni. Se segui la via dell’accesso ai dati ex GDPR, il termine di riferimento è invece di un mese (prorogabile).

    Nella prassi quotidiana molte aziende sanitarie consegnano in tempi più lunghi (alcune settimane). Questo non rende legittimo il ritardo: i termini sopra restano il tuo riferimento per sollecitare.

    La tabella seguente riassume i riferimenti in modo indicativo. I numeri precisi e i costi vanno verificati presso la singola struttura, perché i diritti di copia variano da azienda ad azienda.

    Via Termine di norma Costo Va motivata?
    Documentazione sanitaria (L. 24/2017, Gelli-Bianco) 7 giorni (integrazioni entro un termine ulteriore, indicativamente 30 gg) Diritti di copia/segreteria, variabili per struttura Sì, di norma indichi l’interesse
    Accesso dati ex art. 15 GDPR 1 mese (prorogabile di 2 mesi) Prima copia gratuita; costo ragionevole solo per copie ulteriori No

    In sostanza: se vuoi risparmiare ed evitare di dover motivare, punta sull’accesso ai dati ex GDPR; se la struttura è pubblica e ti interessa anche la procedura amministrativa, puoi affiancare la L. 241/1990.

    Cosa chiedere esattamente

    Per evitare consegne “a metà”, nella richiesta conviene elencare con precisione ciò che vuoi. La cartella clinica completa non è solo il foglio della diagnosi: comprende un insieme di documenti. Chiedi espressamente copia integrale e completa di tutti gli allegati, e in particolare:

    • Il frontespizio e l’anamnesi (la storia clinica raccolta all’ingresso).
    • Il diario clinico (le annotazioni giornaliere dei medici) e il diario infermieristico.
    • I referti degli esami (di laboratorio, strumentali, anatomopatologici).
    • Le immagini diagnostiche (radiografie, TAC, risonanze, ecografie) e i relativi referti.
    • Il verbale operatorio e la cartella anestesiologica, se c’è stato un intervento.
    • Il modulo del consenso informato firmato.
    • La lettera (o relazione) di dimissione.
    • La scheda di pronto soccorso, se l’accesso è iniziato da lì.

    Una formula utile da inserire è: “chiedo copia integrale e completa della cartella clinica e di ogni documento ad essa allegato, inclusi referti, immagini diagnostiche, consenso informato, diario clinico e infermieristico, verbali e lettera di dimissione”. Più sei specifico, meno spazio lasci a consegne lacunose.

    Se l’ospedale fa storie o la consegna incompleta

    Capita che la struttura non risponda, sfori i termini o consegni una documentazione incompleta. Ecco come muoverti, dal passo più semplice al più incisivo.

    1. Sollecito e diffida scritta. Invia una richiesta scritta (meglio via PEC o raccomandata), richiamando i termini di legge e diffidando la struttura a consegnare la cartella completa entro un breve termine. Conserva prova della spedizione: ti servirà.
    2. Reclamo all’URP. Ogni azienda sanitaria ha un Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), a cui puoi presentare un reclamo formale per il mancato o ritardato rilascio. È spesso il modo più rapido per sbloccare la pratica.
    3. Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Se hai chiesto l’accesso ai tuoi dati ex art. 15 GDPR e ti viene negato, ritardato oltre i termini o dato in modo incompleto, puoi presentare reclamo al Garante Privacy. È uno strumento gratuito e pensato proprio per far valere il diritto di accesso ai dati: il Garante può intervenire nei confronti della struttura.

    E in causa? La lacuna danneggia la struttura, non te. Questo è il punto più importante da capire. Se, dopo aver chiesto la cartella per valutare un possibile caso di responsabilità sanitaria, la struttura ti consegna documentazione incompleta o non la trova, quella mancanza tende a ritorcersi contro la struttura stessa. La ragione sta nel cosiddetto principio di vicinanza della prova: la documentazione clinica è custodita dall’ospedale, che è la parte più “vicina” alla prova ed è obbligato a tenerla in modo completo e ordinato. Se quei dati mancano, il paziente non può essere penalizzato per non aver dimostrato qualcosa che solo la struttura aveva il dovere di documentare e conservare. In pratica, una cartella tenuta male o incompleta è un problema di chi doveva custodirla, e nel giudizio questa carenza è valutata a sfavore della struttura. Per questo conviene sempre far mettere per iscritto cosa ti è stato consegnato e cosa manca.

    Un caso pratico

    Tizio viene operato in un ospedale pubblico e, dopo le dimissioni, vuole capire se qualcosa è andato storto. Caio, suo nipote praticante, gli suggerisce di non limitarsi a telefonare al reparto, ma di presentare una richiesta scritta all’ufficio cartelle cliniche, chiedendo copia integrale della cartella e di tutti gli allegati (referti, immagini, consenso informato, verbale operatorio, diario), e citando sia la normativa sull’accesso sia, soprattutto, l’art. 15 del GDPR per ottenere la prima copia gratuita. La struttura, di norma, dovrebbe rilasciare entro sette giorni la documentazione disponibile.

    Passano tre settimane e arriva solo una parte: manca il verbale operatorio. Tizio invia allora una diffida scritta via PEC, fissando un breve termine, e in parallelo presenta un reclamo all’URP. Poiché aveva impostato la richiesta come accesso ai propri dati, se anche dopo il sollecito la struttura non completa la consegna, può presentare reclamo al Garante Privacy. Sempronio, un altro conoscente, gli ricorda l’aspetto decisivo: se un domani Tizio dovesse agire per un danno e l’ospedale non riuscisse a produrre il verbale operatorio mancante, quella lacuna non graverebbe su di lui, ma sulla struttura, che aveva il dovere di custodire la documentazione completa. Morale: chiedere tutto per iscritto, elencando i singoli documenti, e conservare ogni ricevuta è la mossa che mette il paziente nella posizione più forte.

  • L’intervento è andato male: come capisco se è stato un errore medico e cosa devo fare subito?

    Non ogni esito negativo è un errore medico. Un intervento può andare male anche senza colpe di nessuno: alcune complicanze sono possibili e non sempre evitabili. Per capire se c’è stato davvero un errore servono due cose: la cartella clinica completa e una valutazione medico-legale. Intanto, però, ci sono passi urgenti da compiere e cose da non fare assolutamente.

    Errore medico o complicanza? La differenza che cambia tutto

    È il punto più importante e quello più frainteso. Quando una cura o un intervento finiscono male, l’istinto è pensare subito a un errore. Ma il diritto distingue due situazioni profondamente diverse.

    La complicanza è un evento avverso possibile, previsto dalla letteratura medica, che può verificarsi anche quando il medico ha lavorato correttamente. Un’infezione, un sanguinamento, una reazione imprevedibile: alcune complicanze rientrano nel rischio fisiologico di certe procedure e, da sole, non fanno scattare alcuna responsabilità.

    L’errore è invece una condotta non conforme alle regole dell’arte: uno scostamento dalle linee guida e dalle buone pratiche che la comunità medica riconosce come corrette. Qui non conta che ci sia stato un evento eclatante. Conta che il professionista o la struttura abbiano agito in modo difforme da come avrebbero dovuto, e che da quella condotta sia derivato un danno.

    Per stabilire da che parte sta il vostro caso servono due valutazioni tecniche: se c’è stato uno scostamento dalle buone pratiche, e se esiste un nesso causale tra quella condotta e il danno subito. Sono giudizi che né il paziente né il familiare possono fare da soli: per questo è decisiva la figura del medico-legale, di cui parliamo più avanti.

    I primi passi da fare SUBITO

    Nei giorni e nelle settimane dopo un intervento andato male si gioca molto. Ecco la sequenza pratica.

    1. Richiedete subito copia completa della cartella clinica. È un vostro diritto e va fatto presto, per iscritto, alla struttura sanitaria. Chiedete tutto: cartella clinica, referti, esami, verbale operatorio, diario infermieristico, consenso informato firmato. La cartella è il documento centrale su cui qualunque tecnico baserà la sua valutazione.
    2. Conservate ogni documento. Referti, scontrini, ricevute di visite e farmaci, fatture, eventuali messaggi o relazioni. Tutto ciò che documenta cosa è successo e quanto vi è costato, anche economicamente, va tenuto in ordine.
    3. Annotate i fatti finché sono freschi. Date, nomi, cosa vi è stato detto e da chi. La memoria sbiadisce e i dettagli, a distanza di mesi, diventano difficili da ricostruire.
    4. Fatevi valutare da un medico-legale di parte. È il passo che trasforma un sospetto in una posizione tecnicamente sostenibile: serve a capire se c’è errore o complicanza e se esiste il nesso causale.
    5. Tenete d’occhio i termini. I tempi per agire non sono infiniti e variano a seconda di chi chiamate in causa. Ne parliamo nel paragrafo sulla Legge Gelli.

    Gli errori da NON commettere

    Alcune mosse sbagliate, fatte in buona fede, possono indebolire o azzerare il diritto al risarcimento.

    • Non firmate transazioni o liberatorie frettolose. Se la struttura o un’assicurazione vi propongono un accordo a tamburo battente, fermatevi. Una liberatoria firmata può chiudere ogni pretesa futura, anche per danni che ancora non sono emersi. Mai firmare nulla senza prima una valutazione tecnica indipendente.
    • Non aspettate troppo. Lasciar passare gli anni rischia di far maturare la prescrizione e, nel frattempo, le tracce documentali e i ricordi si deteriorano.
    • Non affidatevi a chi promette risultati certi. Nessuno può garantire un esito prima di aver letto la cartella e ottenuto una valutazione medico-legale. Diffidate delle promesse facili e delle stime di risarcimento sparate a caso.
    • Non ragionate “a sentimento”. Un esito doloroso non significa automaticamente colpa. La rabbia è comprensibile, ma la strada giusta passa dai documenti e dalla tecnica, non dall’emotività.

    Chi risponde: struttura e medico (Legge Gelli)

    La materia è regolata dalla Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, che ha disegnato un cosiddetto doppio binario. Capirlo aiuta a sapere chi conviene chiamare in causa e con quali tempi.

    Chi risponde Titolo Riferimento Prescrizione
    Struttura sanitaria Responsabilità contrattuale art. 1218 c.c. 10 anni
    Medico dipendente Responsabilità extracontrattuale art. 2043 c.c. 5 anni

    La struttura sanitaria (ospedale, clinica, ASL) risponde di norma a titolo contrattuale: la prescrizione è di dieci anni e l’onere della prova è più favorevole al paziente. In pratica, è spesso la posizione più solida da cui partire.

    Il medico dipendente della struttura risponde invece, di regola, a titolo extracontrattuale: la prescrizione è più breve, cinque anni. Questa distinzione sui tempi è uno dei motivi per cui non conviene aspettare: il termine più corto può scadere mentre si è ancora indecisi.

    Prima della causa: il tentativo obbligatorio (ATP 696-bis o mediazione)

    Un punto che molti ignorano: nelle cause di responsabilità sanitaria non si può andare direttamente davanti al giudice. La legge impone, prima, un passaggio obbligatorio, a scelta tra due strade:

    • l’accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, l’ATP previsto dall’art. 696-bis del codice di procedura civile: un consulente nominato dal giudice valuta il caso e tenta di far conciliare le parti;
    • oppure la mediazione, davanti a un organismo abilitato.

    Se si salta questo passaggio e si fa causa diretta, la domanda è improcedibile: il giudice non può entrare nel merito. È un filtro pensato per favorire accordi e ridurre i contenziosi, e va affrontato preparati, con la documentazione e la valutazione tecnica già pronte.

    Perché è decisiva la valutazione medico-legale

    Tutto, in questa materia, ruota intorno a un giudizio tecnico. Il medico-legale è il professionista che, leggendo la cartella e la documentazione, risponde alle due domande che contano davvero:

    1. c’è stato uno scostamento dalle linee guida e dalle buone pratiche (cioè un errore) oppure si è trattato di una complicanza non evitabile?
    2. esiste un nesso causale tra la condotta contestata e il danno subito?

    Senza una risposta solida a queste domande, qualunque richiesta di risarcimento resta un’opinione. Con una valutazione medico-legale ben fatta, invece, si capisce fin da subito se il caso ha basi concrete: questo evita di intraprendere percorsi inutili e, al contrario, mette al riparo da rinunce affrettate quando il caso è fondato. È il motivo per cui questa visita non è un dettaglio, ma il vero punto di partenza tecnico.

    Un caso pratico

    Tizio viene operato e, dopo l’intervento, sviluppa una complicazione seria. La famiglia è convinta che sia colpa dei medici. Caio, un parente, vorrebbe firmare subito l’accordo che la clinica ha proposto, “per chiudere in fretta”. Sempronio, più prudente, suggerisce di non firmare nulla.

    La scelta corretta è quella di Sempronio. Prima di tutto la famiglia richiede per iscritto la cartella clinica completa e conserva ogni referto e scontrino. Poi sottopone la documentazione a un medico-legale, che stabilisce se l’evento è una complicanza prevedibile o uno scostamento dalle buone pratiche, e se c’è nesso causale. Solo a quel punto, e solo se la valutazione è favorevole, si avvia il tentativo obbligatorio (ATP ex art. 696-bis o mediazione), individuando se conviene agire verso la struttura (dieci anni, posizione più favorevole) o anche verso il medico (cinque anni). Avere firmato subito la liberatoria proposta da Caio avrebbe, con ogni probabilità, chiuso ogni possibilità futura.

  • Corte cost. n. 60/2018 – Tributo regionale sul deposito in discarica dei rifiuti (Liguria): processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro le modifiche introdotte dalla Regione Liguria alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Liguria n. 16 del 2016, che modificavano la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Secondo il Governo, quella materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato (sistema tributario e tutela dell’ambiente), con margini ristretti per la potestà legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 16 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione (sistema tributario e contabile dello Stato; tutela dell’ambiente). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le censure statali.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il venir meno dei presupposti per proseguire (di norma per rinuncia al ricorso accettata, anche a seguito di interventi normativi regionali satisfattivi) determina l’estinzione del processo: la Corte ne prende atto senza pronunciarsi sulla legittimità della disciplina regionale.

    Domande e risposte

    Cosa contestava lo Stato alla Regione Liguria?

    Le modifiche al tributo speciale sul deposito in discarica dei rifiuti, in materie (sistema tributario e tutela dell’ambiente) ritenute di competenza esclusiva statale.

    Perché il processo è estinto?

    Perché sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione: la Corte non è entrata nel merito.

    La norma regionale è valida?

    L’estinzione non si pronuncia su validità o invalidità: la questione resta impregiudicata.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e tutela dell’ambiente, parametro del ricorso.
  • Corte cost. n. 59/2018 – Insindacabilità parlamentare e qualificazione del fatto (caso Calderoli)

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    La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo: ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni di un senatore in rapporto a una specifica aggravante e ha annullato la relativa delibera del Senato.

    Di cosa si tratta

    Davanti al Tribunale di Bergamo pendeva un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico di un senatore, per dichiarazioni rivolte a un membro del Governo. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle espressioni in relazione all’aggravante della finalità di discriminazione razziale, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale riteneva che così il Senato avesse invaso la funzione giurisdizionale di qualificazione del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alla delibera di insindacabilità del 16 settembre 2015. Il Tribunale lamentava l’invasione del settore riservato alla giurisdizione e l’assenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni in rapporto all’aggravante contestata e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato.

    Il principio

    La prerogativa di insindacabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle funzioni, ma non consente alla Camera di appartenenza di riferire l’insindacabilità a una specifica qualificazione giuridica del fatto (qui, un’aggravante): operazione che spetta in via riservata all’autorità giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché la delibera del Senato è stata annullata?

    Perché il Senato non si era limitato a valutare il nesso tra dichiarazioni e funzioni parlamentari, ma aveva riferito l’insindacabilità a una specifica aggravante, invadendo la qualificazione giuridica del fatto riservata al giudice.

    Cosa comporta l’annullamento?

    La delibera di insindacabilità viene meno e il giudizio penale può proseguire senza il limite che essa aveva inteso porre.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 58/2018 – Prosecuzione dell’attività degli stabilimenti strategici sotto sequestro (caso ILVA)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che consentivano la prosecuzione dell’attività d’impresa negli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche in presenza di un sequestro disposto per reati relativi alla sicurezza dei lavoratori. La disciplina sacrificava in modo irragionevole la tutela della vita e della salute dei lavoratori.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (e disposizioni collegate della legge n. 132 del 2015) consentiva alle imprese di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività produttiva nonostante un provvedimento di sequestro disposto per ipotesi di reato relative alla sicurezza dei lavoratori, a condizione di predisporre un piano di misure. Il Giudice per le indagini preliminari di Taranto, nell’ambito della vicenda dello stabilimento ILVA, ne dubitava la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto. Secondo il rimettente, la norma anteponeva la continuità produttiva alla tutela della vita, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015, che ne avevano ribadito il contenuto.

    Il principio

    La continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non può spingersi fino a consentire la prosecuzione dell’attività in presenza di un sequestro disposto per la tutela della sicurezza dei lavoratori, sacrificando in modo irragionevole e sproporzionato i beni costituzionalmente primari della vita e della salute: il bilanciamento operato dal legislatore è viziato perché non assicura un’adeguata protezione di tali diritti.

    Domande e risposte

    Cosa permetteva la norma dichiarata illegittima?

    Consentiva alle imprese strategiche di continuare a produrre nonostante un sequestro disposto per reati sulla sicurezza dei lavoratori, predisponendo un piano di misure.

    Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?

    Perché il bilanciamento tra continuità produttiva e tutela dei lavoratori era irragionevole: sacrificava in modo sproporzionato la vita, la salute e la sicurezza, beni costituzionalmente primari.

    Quale vicenda concreta era all’origine?

    La questione era stata sollevata dal GIP di Taranto nell’ambito del procedimento relativo allo stabilimento siderurgico ILVA.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 57/2018 – Non punibilità nei reati patrimoniali e convivenza more uxorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 649, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende al convivente more uxorio la causa di non punibilità prevista per alcuni reati contro il patrimonio commessi tra familiari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 649 cod. pen. prevede la non punibilità per determinati delitti contro il patrimonio commessi a danno del coniuge, di ascendenti, discendenti e altri familiari conviventi, e dopo il d.lgs. n. 6 del 2017 anche della parte dell’unione civile. In un procedimento per appropriazione indebita ai danni dell’ex convivente, il Tribunale di Matera dubitava che fosse irragionevole l’esclusione del convivente di fatto da tale causa di non punibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la non punibilità per i fatti contro il patrimonio commessi in danno di un convivente more uxorio. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Matera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione che chiede di estendere in via additiva una causa di non punibilità a una categoria di soggetti non contemplata dalla norma, quando l’intervento richiesto investe scelte di politica criminale riservate alla discrezionalità del legislatore e non rappresenta una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?

    Una causa di non punibilità per alcuni reati contro il patrimonio commessi tra familiari conviventi e, dopo il 2017, tra parti di un’unione civile.

    Cosa chiedeva il giudice di Matera?

    Di estendere quella non punibilità anche ai reati commessi a danno del convivente di fatto (more uxorio), ritenendo irragionevole la sua esclusione.

    Perché la questione è manifestamente inammissibile?

    Perché l’estensione richiesta riguarda scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore e non costituisce una soluzione costituzionalmente imposta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2018 – Potere sostitutivo statale sugli Istituti zooprofilattici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che consente al Ministro della salute di nominare un commissario per gli Istituti zooprofilattici sperimentali in caso di mancata costituzione dei nuovi organi da parte delle Regioni. Il potere sostitutivo statale è stato ritenuto compatibile con il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali (d.lgs. n. 106 del 2012), la legge n. 190 del 2014 aveva previsto che, decorsi sei mesi senza la costituzione dei nuovi organi, il Ministro della salute potesse nominare un commissario. La Regione Campania riteneva che questo potere sostitutivo violasse il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 580, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Campania. Secondo la ricorrente, l’esercizio del potere sostitutivo doveva svolgersi con procedure che garantissero sussidiarietà e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni impugnate con lo stesso ricorso.

    Il principio

    La previsione di un potere sostitutivo statale, attivabile solo dopo l’inutile decorso di un termine concesso alle Regioni per costituire i nuovi organi, non viola il principio di leale collaborazione: il meccanismo è volto a garantire la continuità dell’azione degli enti e l’attuazione del riordino, intervenendo in caso di inerzia regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli Istituti zooprofilattici sperimentali?

    Sono enti pubblici che operano nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, oggetto di una riorganizzazione che ne ridefiniva organi e gestione.

    Perché lo Stato può nominare un commissario?

    Perché la norma prevede un potere sostitutivo statale che si attiva solo se, decorsi sei mesi, le Regioni non hanno costituito i nuovi organi: serve a evitare vuoti gestionali.

    Questo viola le competenze regionali?

    No: la Corte ha ritenuto che il potere sostitutivo, condizionato all’inerzia regionale e a un previo termine, sia compatibile con la leale collaborazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2018 – Contabilità della Regione Trentino-Alto Adige: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro alcune norme di contabilità della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni (artt. 8, 20, 21 e 24) della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 25 del 2015, che modificavano la disciplina regionale di bilancio e contabilità per adeguarla alle regole statali di armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. n. 118 del 2011).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lettera e), e 119, sesto comma, della Costituzione, oltre a norme di attuazione statutaria e di armonizzazione contabile. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le censure statali.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il venir meno dei presupposti per la prosecuzione (di norma per rinuncia al ricorso accettata, anche a seguito di modifiche normative satisfattive) comporta l’estinzione del processo: la Corte si limita a darne atto, senza valutare la legittimità delle norme regionali.

    Domande e risposte

    Cosa contestava lo Stato a queste norme regionali?

    Riguardavano la disciplina di bilancio e contabilità della Regione e il loro adeguamento alle regole statali di armonizzazione contabile.

    Perché il processo è estinto?

    Perché sono venuti meno i presupposti per proseguirlo: la Corte non è entrata nel merito.

    Le norme regionali sono valide?

    L’estinzione non si pronuncia su validità o invalidità: la questione resta impregiudicata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 54/2018 – Ne bis in idem tra sanzione penale e amministrativa (olio di oliva)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa per il medesimo fatto, sollevate in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, in riferimento al divieto di ne bis in idem della CEDU.

    Di cosa si tratta

    Un legale rappresentante di una società cooperativa, già sottoposto a procedimento penale (conclusosi con prescrizione) per operazioni ritenute fittizie sulla cessione di olio, era poi destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero delle politiche agricole. Il Tribunale di Lecce dubitava che questo doppio binario sanzionatorio violasse il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 649 del codice di procedura penale e l’art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all’art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU (divieto di ne bis in idem). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lecce, in un giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    La questione fondata sul divieto convenzionale di ne bis in idem è manifestamente inammissibile quando il rimettente non ricostruisce adeguatamente i presupposti applicativi della garanzia al caso concreto: il giudizio sul doppio binario sanzionatorio richiede una verifica puntuale dell’identità del fatto e della natura sostanzialmente penale delle sanzioni, che qui non era stata correttamente impostata.

    Domande e risposte

    Cosa significa ne bis in idem?

    È il principio per cui nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto: il Tribunale di Lecce lo invocava contro il cumulo di sanzione penale e amministrativa.

    Perché la questione è manifestamente inammissibile?

    Perché presentava carenze nella ricostruzione dei presupposti per applicare la garanzia convenzionale al caso concreto, impedendo alla Corte un esame nel merito.

    La Corte ha negato l’esistenza del divieto di doppio giudizio?

    No: si è limitata a rilevare i vizi di impostazione della questione, senza pronunciarsi sulla sua fondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 53/2018 – Reato permanente e rideterminazione della pena in esecuzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 671 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare una pena unica in caso di più condanne per distinte frazioni del medesimo reato permanente. La disciplina è stata ritenuta conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 671 cod. proc. pen. consente al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina del concorso formale o della continuazione tra reati giudicati separatamente. Il Tribunale di Chieti dubitava che la norma fosse incostituzionale nella parte in cui non estende quel potere anche all’ipotesi di più condanne per frazioni dello stesso reato permanente, con possibile cumulo materiale delle pene.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 671 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona. Secondo il rimettente, l’assenza di un potere di rideterminazione unitaria della pena per il reato permanente avrebbe creato un trattamento irragionevole (art. 3) e un vuoto di tutela giurisdizionale (art. 24).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La mancata previsione, all’art. 671 cod. proc. pen., di un potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare unitariamente la pena per più condanne relative a frazioni del medesimo reato permanente non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: l’ordinamento offre altri rimedi e la situazione non è assimilabile a quella del concorso formale o della continuazione cui la norma si riferisce.

    Domande e risposte

    Che cos’è il reato permanente?

    È un reato la cui condotta si protrae nel tempo (ad esempio un’occupazione abusiva): se viene giudicato per frazioni distinte, possono intervenire più condanne sullo stesso fatto complessivo.

    Cosa chiedeva il giudice di Chieti?

    Che il giudice dell’esecuzione potesse rideterminare una pena unica quando vi siano più condanne per parti del medesimo reato permanente, evitando il cumulo materiale delle pene.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la disciplina dell’art. 671 cod. proc. pen. riguarda ipotesi diverse e non sussiste la lesione dei principi di eguaglianza e di tutela giurisdizionale prospettata dal rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 52/2018 – Tributi regionali sull’attività di cava in Campania

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sui contributi previsti dalla Regione Campania a carico dei titolari di attività di cava. La Corte non è entrata nel merito perché il giudice rimettente aveva dato per scontata, senza adeguata motivazione, la natura tributaria di quei prelievi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva previsto, con leggi finanziarie regionali, contributi a carico dei titolari di autorizzazioni e concessioni per l’attività di cava: un contributo annuo rapportato ai metri cubi di materiale estratto (art. 17, l.r. n. 15 del 2005) e un ulteriore contributo ambientale (art. 19, l.r. n. 1 del 2008). Una Commissione tributaria di Napoli dubitava che si trattasse di tributi istituiti senza i necessari principi posti da una legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 17 della legge della Regione Campania n. 15 del 2005 e l’art. 19 della legge regionale n. 1 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che qualificava i contributi come tributi istituiti in carenza di una previsione statale di principio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando il rimettente assume la natura tributaria del prelievo come premessa interpretativa, la Corte può e deve controllare la correttezza di tale premessa: se il giudice non motiva adeguatamente perché il contributo sia un tributo, le questioni, costruite proprio su quella qualificazione, risultano inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme campane impugnate?

    Contributi a carico dei titolari di attività di cava: uno commisurato al materiale estratto e uno di carattere ambientale.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché il giudice rimettente aveva dato per scontata la natura tributaria dei prelievi senza adeguata motivazione, mentre la Corte poteva verificare quella premessa, da cui dipendeva la pertinenza dei parametri evocati.

    La Corte ha detto che quei contributi non sono tributi?

    Non si è pronunciata in via definitiva: ha solo rilevato che la qualificazione tributaria, posta a base della questione, non era sufficientemente argomentata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 51/2018 – Bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Campania: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro la legge della Regione Campania n. 4 del 2017 in materia di bilancio di previsione 2017-2019. La controversia si chiude per ragioni processuali, senza esame del merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Campania n. 4 del 2017 (bilancio di previsione per il triennio 2017-2019), sostenendo che essa recepisse contabilmente quanto già disposto in modo asseritamente illegittimo dal rendiconto 2013 e dall’assestamento 2016 della stessa Regione, in violazione delle regole statali sull’armonizzazione contabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Campania n. 4 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e ad altre disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito sulle censure statali.

    Il principio

    Anche nel giudizio in via principale relativo alla legge di bilancio regionale, il venir meno dei presupposti per proseguire (di regola per rinuncia accettata) determina l’estinzione del processo: la Corte ne prende atto senza valutare la fondatezza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il Governo alla legge di bilancio campana?

    Che recepisse contabilmente risultanze derivanti da atti regionali precedenti ritenuti illegittimi, in contrasto con le regole statali di armonizzazione contabile.

    Perché non c’è stata una decisione di merito?

    Perché il processo si è estinto: la Corte si è limitata a chiudere il giudizio per ragioni procedurali.

    Che effetto ha l’estinzione sulla legge regionale?

    Nessuna pronuncia sulla validità: la disposizione resta impregiudicata.

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