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La Corte ha salvato l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sul trattamento di quiescenza: ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per i servizi speciali, non viola il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
Il d.P.R. n. 1092 del 1973 contiene le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Il giudizio riguardava il computo dell’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità dell’art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
L’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio è un trattamento di favore rimesso alla discrezionalità del legislatore: la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo riflette un bilanciamento non irragionevole tra adeguatezza della tutela e sostenibilità degli oneri.
Domande e risposte
Cos’è l’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio?
È una maggiorazione figurativa dell’anzianità, prevista per la gravosità e i rischi di certi servizi, che incide sul calcolo del trattamento pensionistico.
Perché la questione è non fondata?
Perché la scelta di non computare la maggiorazione figurativa ai fini della posizione assicurativa rientra nella discrezionalità del legislatore ed è un bilanciamento non irragionevole.
La norma resta in vigore?
Sì: la dichiarazione di non fondatezza lascia la disposizione pienamente efficace.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: principio di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità
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