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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, una norma che incideva su un contenzioso previdenziale in corso tra INPS e un fondo pensione, violando il diritto di difesa, le attribuzioni del giudice e l’art. 6 CEDU.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda una disposizione che, intervenendo su un giudizio in corso tra l’INPS e il Fondo pensioni del personale della ex Cassa di risparmio di Torino, mirava a determinarne l’esito a favore dell’Istituto. Si pone così il problema dei limiti delle leggi retroattive che incidono su processi pendenti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011.

Il principio

Una norma retroattiva che incide su un giudizio in corso lede i principi sui rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale e il diritto alla tutela giurisdizionale quando non sussiste un motivo imperativo di interesse generale. Nel caso, l’impatto finanziario era di scarsa entità e non incideva sulla sostenibilità del sistema previdenziale: secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una misura finanziaria di scarso impatto non integra un motivo imperativo di interesse generale.

Domande e risposte

Perché la norma è stata dichiarata incostituzionale?

Perché incideva retroattivamente su un processo in corso a favore di una delle parti pubbliche, senza un motivo imperativo di interesse generale, ledendo il diritto di difesa e le attribuzioni del giudice.

Cosa significa «motivo imperativo di interesse generale»?

È la condizione che, secondo la Corte EDU, può giustificare un’interferenza del legislatore sui processi pendenti; una misura finanziaria di scarso impatto non lo integra.

Quali parametri costituzionali sono stati violati?

Gli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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