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La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che imponeva all’amministrazione di appartenenza il versamento dei contributi riferiti al rapporto a tempo pieno per il personale in part-time impiegato altrove. Cessata la materia del contendere sull’altra questione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016 in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso statale investiva gli artt. 12, comma 6, e 21 della legge reg. FVG n. 18 del 2016; la censura sull’art. 12, comma 6, era riferita all’art. 4, primo comma, dello Statuto speciale (legge cost. n. 1 del 1963) e all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge reg. FVG n. 18 del 2016, limitatamente alla previsione sul versamento dei contributi riferiti al rapporto a tempo pieno, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 12, comma 6.
Il principio
La disciplina del rapporto di lavoro e del relativo regime contributivo rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può imporre un versamento contributivo riferito al rapporto a tempo pieno per personale collocato altrove.
Domande e risposte
Perché la norma regionale è stata dichiarata illegittima?
Perché incideva sul regime contributivo del rapporto di lavoro, materia riconducibile all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per l’altra disposizione impugnata, è venuto meno l’interesse alla decisione, di norma perché la norma è stata modificata o abrogata.
Cosa rientra nell’«ordinamento civile»?
Rientrano i rapporti di diritto privato, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi contributivi, riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro: competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (lettera l)
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