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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che imponeva all’amministrazione di appartenenza il versamento dei contributi riferiti al rapporto a tempo pieno per il personale in part-time impiegato altrove. Cessata la materia del contendere sull’altra questione.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016 in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso statale investiva gli artt. 12, comma 6, e 21 della legge reg. FVG n. 18 del 2016; la censura sull’art. 12, comma 6, era riferita all’art. 4, primo comma, dello Statuto speciale (legge cost. n. 1 del 1963) e all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge reg. FVG n. 18 del 2016, limitatamente alla previsione sul versamento dei contributi riferiti al rapporto a tempo pieno, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 12, comma 6.

Il principio

La disciplina del rapporto di lavoro e del relativo regime contributivo rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può imporre un versamento contributivo riferito al rapporto a tempo pieno per personale collocato altrove.

Domande e risposte

Perché la norma regionale è stata dichiarata illegittima?

Perché incideva sul regime contributivo del rapporto di lavoro, materia riconducibile all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, per l’altra disposizione impugnata, è venuto meno l’interesse alla decisione, di norma perché la norma è stata modificata o abrogata.

Cosa rientra nell’«ordinamento civile»?

Rientrano i rapporti di diritto privato, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi contributivi, riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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