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La Corte costituzionale ha esaminato il d.l. n. 4 del 2015 sull’esenzione IMU per i terreni agricoli montani, impugnato dalla Regione autonoma Sardegna e dal TAR Lazio. Le numerose questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la disciplina statale ha retto al vaglio costituzionale.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 ha ridefinito i criteri di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli situati in zone montane o di collina, individuandoli sulla base dell’altitudine dei Comuni. La Regione Sardegna e alcuni contribuenti laziali contestavano questa disciplina, ritenendola lesiva dell’autonomia regionale e di altri principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Sardegna ha impugnato in via principale l’art. 1, vari commi, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito dalla legge n. 34 del 2015; il TAR Lazio ha sollevato in via incidentale questioni sull’art. 1, comma 1, lettere a) e b). I parametri comprendevano norme dello Statuto speciale per la Sardegna e gli artt. 3, 23, 81, 117 e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni proposte dalla Regione Sardegna e dal TAR Lazio. La disciplina statale dell’esenzione IMU per i terreni montani è stata ritenuta riconducibile alla competenza statale e non lesiva dell’autonomia finanziaria regionale né degli altri parametri evocati.
Il principio
La definizione dei presupposti di esenzione dall’IMU rientra nella competenza del legislatore statale in materia di sistema tributario e non vincola illegittimamente l’autonomia finanziaria della Regione: le scelte sull’ambito dell’esenzione sono espressione della discrezionalità legislativa statale.
Domande e risposte
Cosa disciplinava il decreto impugnato?
I criteri per l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli montani, basati sull’altitudine dei Comuni in cui si trovano.
Come si è conclusa la causa?
Con una pronuncia di inammissibilità e non fondatezza: la disciplina statale non è stata annullata.
La Regione Sardegna ha ottenuto ragione?
No. Le sue censure sono state respinte, in parte per inammissibilità e in parte perché ritenute infondate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come principio di uguaglianza e ragionevolezza della disciplina IMU.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia tributaria.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.