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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso del Governo contro la legge della Regione Lazio n. 7 del 2018. Ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni in materia urbanistica e di governo del territorio, respingendo invece le altre questioni.

Di cosa si tratta

La Regione Lazio aveva approvato una legge di semplificazione e sviluppo regionale che incideva su più settori, tra cui l’urbanistica e il governo del territorio. Il Governo ne ha impugnato diverse disposizioni ritenendole invasive di competenze statali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l), m) e s), e all’art. 97 della Costituzione (ordinamento civile, livelli essenziali delle prestazioni, tutela dell’ambiente e buon andamento).

La decisione della Corte

La Corte ha pronunciato un dispositivo articolato: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni (tra cui l’art. 5, comma 6, lettera c, che introduceva l’art. 57-ter nella legge reg. Lazio n. 38 del 1999), ha dichiarato non fondate diverse altre questioni e inammissibili quelle relative all’art. 84, comma 1, lettera b).

Il principio

Le disposizioni regionali in materia urbanistica e di governo del territorio sono illegittime quando incidono su ambiti riservati allo Stato, come l’ordinamento civile o la tutela dell’ambiente; restano invece valide quando rispettano il riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost.

Domande e risposte

La legge regionale del Lazio è stata annullata del tutto?

No. L’esito è parziale: solo alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime, mentre molte altre questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

Quali disposizioni sono state dichiarate illegittime?

Tra le altre, l’art. 5, comma 6, lettera c), che introduceva l’art. 57-ter nella legge regionale sul governo del territorio, e la modifica all’art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

L’art. 117, secondo comma, lettere l) (ordinamento civile), m) (livelli essenziali delle prestazioni) e s) (ambiente), oltre all’art. 97 sul buon andamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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