Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso del Governo contro la legge di semplificazione della Regione Lombardia n. 17 del 2018 in materia di fauna selvatica. Ha dichiarato l’illegittimità della norma sul recupero dei capi abbattuti, respingendo le altre questioni.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva approvato una legge di revisione normativa e semplificazione che modificava anche la disciplina venatoria e sul prelievo della fauna selvatica. Il Governo riteneva che alcune modifiche violassero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune lettere dell’art. 15, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), in relazione alla legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera j), nella parte in cui sostituiva le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con «dopo gli abbattimenti e l’avvenuto recupero». Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative alle lettere m) e q) dello stesso articolo.
Il principio
La disciplina del prelievo venatorio incide sulla tutela dell’ecosistema, riservata allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; la Regione non può allentare i vincoli posti dalla legge n. 157 del 1992 a protezione della fauna selvatica subordinando il conteggio degli abbattimenti all’avvenuto recupero dei capi.
Domande e risposte
Cosa ha annullato la Corte?
La modifica che agganciava il conteggio degli abbattimenti all’«avvenuto recupero» dei capi, anziché ai soli abbattimenti accertati: una previsione che indeboliva la protezione della fauna selvatica.
Le altre modifiche sono rimaste valide?
Sì. Le questioni relative alle lettere m) e q) dell’art. 15 sono state dichiarate non fondate.
Perché la materia spetta allo Stato?
Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); la legge n. 157 del 1992 fissa standard uniformi che le Regioni non possono ridurre.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.