Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 5 T.U. Espropriazione – Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

    Art. 5 T.U. Espropriazione – Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

    2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

    3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

    4. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.

  • Art. 4 T.U. Espropriazione – Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

    Art. 4 T.U. Espropriazione – Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

    1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico.

    1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura.

    1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’esercizio dell’uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.

    2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

    3. I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.

    4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:

    a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l’Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l’organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.

    5. Si applicano le regole sull’espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l’Italia aderisce.

  • Art. 3 T.U. Espropriazione – Definizioni

    Art. 3 T.U. Espropriazione – Definizioni

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Ai fini del presente testo unico:

    a) per “espropriato”, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; b) per “autorità espropriante”, si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per “beneficiario dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio; d) per “promotore dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.

    2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell’indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma 2.

    3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.

  • Art. 2 T.U. Espropriazione – Principio di legalità dell’azione amministrativa

    Art. 2 T.U. Espropriazione – Principio di legalità dell’azione amministrativa

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

    2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.

  • Art. 1 T.U. Espropriazione – Oggetto

    Art. 1 T.U. Espropriazione – Oggetto

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Il presente testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

    2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

    3.

    4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.

  • Art. 100 Codice del Processo Amministrativo – Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

    Art. 100 Codice del Processo Amministrativo – Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

  • Art. 99 Codice del Processo Amministrativo – Deferimento all’adunanza plenaria

    Art. 99 Codice del Processo Amministrativo – Deferimento all’adunanza plenaria

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. L’adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può restituire gli atti alla sezione.

    2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

    3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

    4. L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

    5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.

    Titolo II – Appello

  • Art. 98 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari

    Art. 98 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

    2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.

  • Art. 97 Codice del Processo Amministrativo – Intervento nel giudizio di impugnazione

    Art. 97 Codice del Processo Amministrativo – Intervento nel giudizio di impugnazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: malattia e infortunio

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Comporto, certificazione e trattamento economico: cosa spetta al dipendente di agenzia immobiliare in caso di malattia o infortunio.

    In sintesi

    Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare (art. 133 del CCNL) e a un trattamento economico garantito dalla legge (art. 2110 c.c.) e integrato dal datore al 100% nei primi tre giorni, all’85% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° (art. 134). Il certificato medico va trasmesso telematicamente all'INPS e il datore va avvisato tempestivamente. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Il diritto alla conservazione del posto: il comporto

    In caso di malattia o infortunio, l'art. 2110 del codice civile garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo determinato, detto comporto. Durante il comporto il rapporto resta sospeso e il datore non può licenziare per il solo fatto dell'assenza. La durata del comporto è fissata dall'art. 133 del CCNL in 180 giorni in un anno solare per il lavoratore non in prova, uguale per tutti i livelli e senza scaglioni di anzianità; si contano gli episodi di malattia dell'anno, non solo un evento prolungato. Il datore deve comunicare al lavoratore la scadenza del comporto almeno 10 giorni prima, e il periodo di malattia conta per preavviso e indennità di licenziamento.

    Su richiesta del lavoratore, con raccomandata prima del 180° giorno e con certificati medici, il posto è conservato per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; in caso di patologia grave con terapie salvavita documentata dal SSN l'aspettativa può durare fino a guarigione clinica, per un massimo di 8 mesi (art. 139). Per l'infortunio sul lavoro l'aspettativa non retribuita dura quanto l'inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL.

    Il trattamento economico durante la malattia

    Per il periodo di malattia spetta un trattamento economico composto, di regola, da due parti:

    • indennità INPS: per le categorie tutelate l'INPS eroga un'indennità di malattia a partire dai giorni previsti dalla legge;
    • integrazione del datore: il CCNL (art. 134) pone a carico del datore un'integrazione che porta il trattamento complessivo, calcolato sulla retribuzione giornaliera netta, alle misure della tabella seguente.
    Trattamento economico in caso di malattia (art. 134)
    Giorni di malattia Indennità INPS Totale con l'integrazione del datore
    1°-3° (carenza) Non dovuta 100%
    4°-20° 50% della retribuzione giornaliera 85%
    Dal 21° Due terzi della retribuzione giornaliera 100%

    L'integrazione non è dovuta se l'INPS non paga l'indennità, e se l'INPS paga in misura ridotta il datore non integra la parte non corrisposta (art. 134). Le festività cadenti nel periodo di malattia sono integrate fino al 100% (art. 138).

    Certificazione e obblighi del lavoratore

    Adempimenti in caso di malattia
    Adempimento Chi Come
    Certificato medico Medico curante Trasmissione telematica all'INPS, che lo rende disponibile al datore
    Avviso al datore Lavoratore Comunicazione tempestiva dell'assenza e del protocollo del certificato
    Reperibilità Lavoratore Presenza al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per le visite di controllo (art. 132)

    Il mancato rispetto delle fasce di reperibilità senza giustificato motivo può comportare la perdita dell'indennità per i giorni interessati e conseguenze disciplinari.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'assicurazione obbligatoria INAIL. L'INAIL eroga l'indennità per inabilità temporanea assoluta; il CCNL (art. 136) pone a carico del datore l'intera quota giornaliera per il giorno dell'infortunio e, dai giorni successivi, un'integrazione che porta il trattamento al 60% dal 2° al 4° giorno, al 90% dal 5° al 20° e al 100% dal 21° della retribuzione giornaliera netta. L'infortunio va comunicato immediatamente al datore, con consegna del certificato, affinché questi possa effettuare la denuncia nei termini di legge.

    Malattia e licenziamento

    Finché non è superato il comporto, il licenziamento intimato per il solo superamento dei giorni di malattia è illegittimo. Superato il comporto, il datore può recedere, corrispondendo preavviso (o la relativa indennità sostitutiva) e TFR, come indicano gli artt. 133, 172 e 173 del CCNL. Sono sempre vietati i licenziamenti discriminatori legati allo stato di salute.

    Casi pratici

    Un'addetta con influenza prolungata
    Caia è assente per malattia tre settimane. Il medico invia il certificato telematico; lei avvisa l'agenzia e comunica il protocollo. Resta reperibile nelle fasce di controllo. Per quei giorni percepisce l'indennità INPS integrata dal datore fino al 100% nei primi tre giorni, all'85% dal 4° giorno e al 100% dal 21° (art. 134), e il posto è conservato, essendo ben dentro il comporto.
    Tizio si infortunia in sopralluogo
    Tizio cade durante un sopralluogo a un immobile e si frattura un polso. È un infortunio sul lavoro: lo comunica subito all'agenzia, che effettua la denuncia INAIL. Durante l'inabilità temporanea percepisce l'indennità INAIL, integrata dal datore fino al 60%, 90% e 100% della retribuzione netta nelle fasce dell'art. 136.
    Sempronio e il comporto per sommatoria
    Sempronio ha avuto diverse brevi assenze nell'ultimo anno. Il datore valuta il superamento del comporto sommando gli episodi. Sempronio chiede conferma del conteggio: per il CCNL il limite è di 180 giorni di malattia in un anno solare (art. 133) e il datore deve avvisarlo almeno 10 giorni prima della scadenza; conviene verificare il conteggio prima di qualsiasi recesso.
  • Art. 95 Codice del Processo Amministrativo – Parti del giudizio di impugnazione

    Art. 95 Codice del Processo Amministrativo – Parti del giudizio di impugnazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

    2. L’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

    3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

    4. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

    5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

    6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1.

  • Art. 94 Codice del Processo Amministrativo – Deposito delle impugnazioni

    Art. 94 Codice del Processo Amministrativo – Deposito delle impugnazioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.