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Con la sentenza n. 198 del 2019 la Corte costituzionale ha respinto i rilievi del Governo contro la legge di semplificazione 2018 della Regione Campania: in parte inammissibili, in parte infondate le questioni sulle norme in materia di governo del territorio e attività edilizia.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 6, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettera a), numero 3), della legge della Regione Campania 2 agosto 2018, n. 26, recante misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale (legge annuale di semplificazione 2018).
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso statale lamentava il contrasto delle disposizioni regionali con gli artt. 3, 5, 114, 117, secondo comma, lettera l), e 118, primo comma, della Costituzione, ipotizzando un’invasione di ambiti riservati allo Stato (tra cui l’ordinamento civile) e una lesione dei principi di ragionevolezza e di autonomia degli enti locali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), promosse in riferimento agli artt. 5, 114, 117, secondo comma, lettera l), e 118, primo comma, Cost., e ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 6, comma 1, lettera a), promosse in riferimento agli artt. 3, 114, primo e secondo comma, e 118, primo comma, Cost. La legge regionale impugnata è quindi rimasta in vigore.
Il principio
La Regione può legittimamente adottare misure di semplificazione in materia di governo del territorio, di propria competenza, purché non invada gli ambiti riservati allo Stato; le censure statali che non dimostrano in modo adeguato l’invasione di competenze o la lesione dei parametri evocati non possono condurre all’annullamento della norma regionale.
Domande e risposte
La legge di semplificazione campana è stata salvata?
Sì. Le censure statali sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito, lasciando in vigore le disposizioni impugnate.
Chi aveva sollevato le questioni?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale.
Su quali materie si discuteva?
Governo del territorio e attività edilizia, con il Governo che lamentava interferenze con competenze statali come l’ordinamento civile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative.
- Art. 114 della Costituzione — autonomia degli enti territoriali.
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