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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittime due previsioni della legge urbanistica lombarda (la cosiddetta legge «antimoschee») che subordinavano in modo assoluto e senza termini certi l’apertura di nuovi luoghi di culto all’approvazione di un apposito piano comunale. La libertà religiosa non può restare imprigionata in una programmazione urbanistica a tempo indeterminato.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia, con la legge n. 2 del 2015, aveva modificato la legge sul governo del territorio (legge reg. n. 12 del 2005) prevedendo che nessuna nuova «attrezzatura religiosa» potesse essere installata senza un apposito Piano delle attrezzature religiose (PAR), parte del piano dei servizi comunale. Il TAR Lombardia, davanti ai ricorsi di due associazioni islamiche cui era stato negato uno spazio di culto, ha sollevato la questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 72, commi 1, 2 e 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il comma 2 vietava l’apertura di qualsiasi nuova attrezzatura religiosa in assenza del piano; il comma 5, secondo periodo, stabiliva che, decorsi diciotto mesi, il piano fosse approvato solo «unitamente al nuovo PGT», senza ulteriori termini. Parametri evocati: artt. 2, 3 e 19 della Costituzione (e, per il comma 5, anche artt. 5, 97, 114, 117 e 118). Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, e dell’art. 72, comma 5, secondo periodo. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 1 e inammissibili gli interventi tardivi dell’Associazione Assalam di Cantù. Il comma 2 è caduto perché subordinava in modo assoluto l’apertura dei luoghi di culto al piano; il comma 5, secondo periodo, perché lasciava i fedeli in una situazione di attesa senza tempi certi.

Il principio

La legislazione regionale sul governo del territorio può disciplinare l’inserimento urbanistico degli edifici di culto, ma non può ostacolare o comprimere la libertà di religione garantita dall’art. 19 Cost. La domanda di spazi per l’esercizio del culto deve trovare risposta — positiva o negativa — in tempi certi ed entro un termine ragionevole.

Domande e risposte

Perché viene chiamata legge «antimoschee»?

Perché, pur formalmente neutra, la disciplina lombarda rendeva di fatto difficilissima l’apertura di nuovi luoghi di culto, colpendo soprattutto le comunità religiose minoritarie, come quelle islamiche, prive di edifici già esistenti.

I Comuni possono ancora regolare gli edifici di culto?

Sì. La Corte conferma che i Comuni possono disciplinare l’inserimento urbanistico delle attrezzature religiose, ma non possono trasformare la pianificazione in un controllo che impedisca o rinvii sine die l’esercizio del culto.

Che cosa cambia per chi chiede uno spazio di culto?

Dopo la sentenza, l’apertura non è più subordinata in modo assoluto al piano e l’amministrazione non può rinviare a tempo indeterminato la decisione: deve rispondere entro un termine ragionevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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