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La Corte costituzionale dichiara illegittime due previsioni della legge urbanistica lombarda (la cosiddetta legge «antimoschee») che subordinavano in modo assoluto e senza termini certi l’apertura di nuovi luoghi di culto all’approvazione di un apposito piano comunale. La libertà religiosa non può restare imprigionata in una programmazione urbanistica a tempo indeterminato.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia, con la legge n. 2 del 2015, aveva modificato la legge sul governo del territorio (legge reg. n. 12 del 2005) prevedendo che nessuna nuova «attrezzatura religiosa» potesse essere installata senza un apposito Piano delle attrezzature religiose (PAR), parte del piano dei servizi comunale. Il TAR Lombardia, davanti ai ricorsi di due associazioni islamiche cui era stato negato uno spazio di culto, ha sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 72, commi 1, 2 e 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il comma 2 vietava l’apertura di qualsiasi nuova attrezzatura religiosa in assenza del piano; il comma 5, secondo periodo, stabiliva che, decorsi diciotto mesi, il piano fosse approvato solo «unitamente al nuovo PGT», senza ulteriori termini. Parametri evocati: artt. 2, 3 e 19 della Costituzione (e, per il comma 5, anche artt. 5, 97, 114, 117 e 118). Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, e dell’art. 72, comma 5, secondo periodo. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 1 e inammissibili gli interventi tardivi dell’Associazione Assalam di Cantù. Il comma 2 è caduto perché subordinava in modo assoluto l’apertura dei luoghi di culto al piano; il comma 5, secondo periodo, perché lasciava i fedeli in una situazione di attesa senza tempi certi.
Il principio
La legislazione regionale sul governo del territorio può disciplinare l’inserimento urbanistico degli edifici di culto, ma non può ostacolare o comprimere la libertà di religione garantita dall’art. 19 Cost. La domanda di spazi per l’esercizio del culto deve trovare risposta — positiva o negativa — in tempi certi ed entro un termine ragionevole.
Domande e risposte
Perché viene chiamata legge «antimoschee»?
Perché, pur formalmente neutra, la disciplina lombarda rendeva di fatto difficilissima l’apertura di nuovi luoghi di culto, colpendo soprattutto le comunità religiose minoritarie, come quelle islamiche, prive di edifici già esistenti.
I Comuni possono ancora regolare gli edifici di culto?
Sì. La Corte conferma che i Comuni possono disciplinare l’inserimento urbanistico delle attrezzature religiose, ma non possono trasformare la pianificazione in un controllo che impedisca o rinvii sine die l’esercizio del culto.
Che cosa cambia per chi chiede uno spazio di culto?
Dopo la sentenza, l’apertura non è più subordinata in modo assoluto al piano e l’amministrazione non può rinviare a tempo indeterminato la decisione: deve rispondere entro un termine ragionevole.
Norme collegate
- Art. 19 della Costituzione — garantisce la libertà di professare la fede religiosa e di esercitarne il culto in pubblico.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, ragionevolezza e non discriminazione.
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, tra cui la dimensione religiosa della personalità.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.