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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 200 del 2019 la Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzione tra la Regione Calabria e lo Stato, dichiarando che spettava al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi della sanità calabrese.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 e del telegramma del Presidente del Consiglio del 6 dicembre 2018, con cui erano stati nominati il commissario ad acta e il subcommissario per attuare il piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione contestava che lo Stato avesse esercitato, con quegli atti, un potere asseritamente lesivo delle proprie competenze in materia di organizzazione sanitaria, rivendicando un proprio ruolo nella scelta del commissario incaricato del rientro dai disavanzi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, nella riunione del 7 dicembre 2018. Il conflitto si è quindi risolto a favore dello Stato.

Il principio

Nell’ambito dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle Regioni, la nomina del commissario ad acta rientra nelle attribuzioni dello Stato, chiamato a garantire l’equilibrio dei conti e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, anche a fronte delle competenze regionali in materia di organizzazione del servizio sanitario.

Domande e risposte

Chi ha vinto il conflitto, la Regione o lo Stato?

Lo Stato. La Corte ha dichiarato che la nomina del commissario ad acta e del subcommissario spettava al Consiglio dei ministri.

Che cos’è un commissario ad acta per la sanità?

È un soggetto incaricato di attuare il piano di rientro dai disavanzi sanitari di una Regione in difficoltà finanziaria, in sostituzione degli organi regionali per gli atti necessari.

Perché lo Stato può intervenire sulla sanità regionale?

Per assicurare l’equilibrio dei conti pubblici e il rispetto del piano di rientro, esigenze che giustificano i poteri statali di attuazione anche in un settore di competenza regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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