Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla negoziazione assistita obbligatoria, condizione di procedibilità per le domande di pagamento entro 50.000 euro. I dubbi del Tribunale di Verona, sia sull’urgenza del decreto-legge sia sul concorso con la mediazione, non superano il vaglio di ammissibilità.

Di cosa si tratta

La negoziazione assistita è una procedura in cui le parti, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, tentano di risolvere la controversia prima del giudizio. In alcuni casi — tra cui le domande di pagamento fino a 50.000 euro — è obbligatoria, cioè condizione di procedibilità della domanda. Un tribunale ne ha dubitato la legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo (in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost.), e, in via subordinata, l’art. 3, comma 5 (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014. Il rimettente lamentava sia il difetto dei presupposti di necessità e urgenza del decreto, sia il gravoso concorso tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Verona.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili sia le questioni sull’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, sia quelle proposte in via subordinata sull’art. 3, comma 5. La disciplina della negoziazione assistita obbligatoria resta quindi in vigore.

Il principio

Le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità — per come sono prospettate dal giudice rimettente — non consentono alla Corte di pronunciarsi nel merito: la condizione di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria continua ad applicarsi.

Domande e risposte

Quando la negoziazione assistita è obbligatoria?

Tra l’altro, per le domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro: in questi casi tentare la negoziazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Cosa significa «condizione di procedibilità»?

Significa che, prima di poter procedere in giudizio, occorre aver esperito la procedura: senza, la domanda è improcedibile.

La sentenza ha cambiato la disciplina?

No: avendo dichiarato inammissibili le questioni, la Corte non ha inciso sulla normativa, che resta in vigore.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.