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La Corte dichiara estinto il processo sulla legge pugliese che ammetteva le imprese sociali tra i beneficiari di immobili regionali in comodato, dopo che lo Stato ha rinunciato al ricorso a seguito della soppressione delle parole contestate.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia consente agli enti del Terzo settore di richiedere in comodato d’uso immobili regionali per finalità socio-sanitarie. Tra i beneficiari erano incluse anche «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali», parole poi soppresse da una successiva legge regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 22 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza), nella parte in cui includevano tra i beneficiari le imprese sociali. La Regione Puglia non si era costituita.
La decisione della Corte
A seguito della soppressione delle parole impugnate da parte della Regione, il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In mancanza di costituzione della Regione resistente, la rinuncia determina l’estinzione del processo.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, quando la Regione resistente non si è costituita, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché la Regione Puglia ha soppresso le parole contestate e lo Stato ha quindi rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita in giudizio.
La Corte ha detto se le imprese sociali potessero beneficiare del comodato?
No. Trattandosi di estinzione del processo, non c’è stata decisione di merito sulla questione.
Qual era il dubbio dello Stato?
Che includere le imprese sociali tra i beneficiari del comodato d’uso violasse la tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), parametro del ricorso poi estinto.
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