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Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 Codice Penale: (Arresto)

    Art. 25 Codice Penale: (Arresto)

    Art. 25 c.p. (Arresto)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

    Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

  • Art. 26 Codice Penale: (Ammenda)

    Art. 26 Codice Penale: (Ammenda)

    Art. 26 c.p. (Ammenda)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.

  • Articolo 27 Codice Penale: (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

    Articolo 27 Codice Penale: (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

    Art. 27 c.p. (Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

  • Articolo 28 Codice Penale: (Interdizione dai pubblici uffici)

    Articolo 28 Codice Penale: (Interdizione dai pubblici uffici)

    Art. 28 c.p. (Interdizione dai pubblici uffici)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

    L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

    :1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

    :2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;

    :3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

    :4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

    :5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

    :6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

    :7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

    L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

    Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

    La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

  • Articolo 29 Codice Penale: (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici)

    Articolo 29 Codice Penale: (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici)

    Art. 29 c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

    La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

  • Articolo 30 Codice Penale: (Interdizione da una professione o da un’arte)

    Articolo 30 Codice Penale: (Interdizione da una professione o da un’arte)

    Art. 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un’arte)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, o licenza anzidetti.

    L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

  • Articolo 31 Codice Penale: (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione)

    Articolo 31 Codice Penale: (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione)

    Art. 31 c.p. (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell’art. 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

  • Articolo 32 Codice Penale: (Interdizione legale)

    Articolo 32 Codice Penale: (Interdizione legale)

    Art. 32 c.p. (Interdizione legale)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato all’ergastolo è in stato di interdizione legale.

    La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

    Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

    Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull’interdizione giudiziale.

  • Articolo 32-bis Codice Penale: (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

    Articolo 32-bis Codice Penale: (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

    Art. 32-bis c.p. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

    Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

  • Articolo 32-ter Codice Penale: (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

    Articolo 32-ter Codice Penale: (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

    Art. 32-ter c.p. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

    Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.