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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge dell’Abruzzo che istituiva la rete escursionistica regionale (REASTA), perché ne estendeva la disciplina anche ai parchi nazionali senza rispettare regolamenti, piani e nulla osta degli Enti parco. La tutela delle aree protette è materia di competenza esclusiva statale.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva istituito con legge n. 42 del 2016 la «Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica» (REASTA), affidando funzioni di gestione, programmazione e intervento su sentieri e percorsi. Il problema: la disciplina si applicava all’intero territorio regionale, comprese le porzioni ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree naturali protette, che hanno una disciplina statale dedicata (legge quadro n. 394 del 1991).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 (e una norma della legge reg. n. 4 del 2017), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e all’art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e ledeva le funzioni degli Enti parco.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di vari articoli (5, 6, 7, 10 e 14) nella parte in cui la disciplina sulla rete escursionistica si applicava all’interno delle aree naturali protette senza prevedere la conformità ai relativi regolamenti e piani e senza subordinare gli interventi gestori al nulla osta dell’Ente parco.

Il principio

La tutela dell’ambiente e delle aree naturali protette è espressione della competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la legge quadro statale fissa un nucleo minimo e inderogabile di salvaguardia. La Regione può introdurre livelli di maggiore tutela, ma non disciplinare attività nei parchi nazionali in deroga ai piani, ai regolamenti e ai poteri degli Enti parco.

Domande e risposte

La legge regionale è stata annullata del tutto?

No: solo nelle parti in cui si applicava alle aree naturali protette senza rispettare regolamenti, piani e nulla osta degli Enti parco.

Perché la materia è statale?

Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, che con la legge n. 394 del 1991 ha dettato i principi sulle aree protette.

Le Regioni possono intervenire sui parchi?

Possono prevedere maggiore tutela, ma devono rispettare i piani, i regolamenti e le prerogative degli Enti parco fissati dalla legge statale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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