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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Governo contro la norma sarda che incrementava le risorse per la contrattazione del personale FoReSTAS, perché il ricorso statale era genericamente e insufficientemente motivato.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna aveva aumentato di un milione di euro le risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa del personale dell’Agenzia FoReSTAS, per omogeneizzarne i trattamenti con quelli del restante personale regionale. Il Governo ha impugnato la norma temendo un’illegittima incidenza sulla materia dell’ordinamento civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità dell’art. 6, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 40 del 2018, in riferimento all’art. 3 dello Statuto speciale e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di riserva di contrattazione collettiva.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il ricorso in via principale deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus alle competenze statali; nel caso di specie l’impianto argomentativo era contraddittorio e insufficiente.

Il principio

Il ricorso statale in via principale deve essere adeguatamente motivato e indicare con precisione e coerenza il meccanismo lesivo delle attribuzioni dello Stato; la genericità o l’insufficienza dell’argomentazione ne determina l’inammissibilità.

Domande e risposte

Perché le questioni sono inammissibili?

Perché il ricorso del Governo era genericamente motivato e contraddittorio, senza spiegare in modo coerente come la norma sarda incidesse sulla materia statale dell’ordinamento civile.

Cos’è la riserva di contrattazione collettiva?

È il principio per cui il trattamento economico del personale pubblico è riservato alla contrattazione collettiva: una legge regionale che vi si sostituisca invade la competenza statale.

La norma sarda è quindi legittima?

La Corte non l’ha valutata nel merito: l’inammissibilità dipende dai difetti del ricorso, non da un giudizio sulla legittimità della norma.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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