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La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Basilicata che, ammettendo solo gli impianti di recupero di materia, escludeva di fatto il recupero energetico dei rifiuti, in contrasto con la tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

La gestione dei rifiuti segue una gerarchia europea e nazionale che comprende, tra l’altro, il recupero di energia. Una legge della Regione Basilicata aveva limitato la procedibilità delle istanze ai soli impianti di recupero di materia, escludendo quelli di recupero energetico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 17, commi 6 e 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per contrasto con i criteri di gerarchia nella gestione dei rifiuti fissati dal codice dell’ambiente e dalla normativa europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 7, mentre ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 6. La disciplina del recupero dei rifiuti rientra nella «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva statale, con i limiti che ne derivano per la legge regionale.

Il principio

La Regione non può alterare la gerarchia statale ed europea nella gestione dei rifiuti escludendo il recupero energetico, perché la disciplina del recupero dei rifiuti appartiene alla tutela dell’ambiente, materia riservata allo Stato.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma annullata?

Limitava la procedibilità delle istanze ai soli impianti di recupero di materia, escludendo di fatto quelli di recupero energetico dei rifiuti.

Perché la Regione non poteva farlo?

Perché la disciplina del recupero dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale, e la Regione non può ridurre i livelli di tutela alterando la gerarchia delle azioni.

Tutta la legge è stata annullata?

No: la Corte ha annullato solo il comma 7 dell’art. 17, dichiarando non fondata la questione sul comma 6.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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