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Con questa ordinanza la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice tributario di Trento, perché valuti nuovamente la questione sulla detraibilità delle erogazioni ai partiti alla luce del quadro normativo. È una pronuncia interlocutoria, non una decisione di incostituzionalità.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria di primo grado di Trento aveva dubitato della legittimità dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013 (sul finanziamento ai partiti), nella parte in cui rende detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR, le erogazioni in denaro a favore di partiti politici effettuate con strumenti tracciabili. La questione nasceva da un accertamento IRPEF che disconosceva la detraibilità di somme versate da un contribuente-candidato al proprio partito.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice rimettente aveva sollevato la questione sull’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 67 della Costituzione, muovendo dal presupposto interpretativo che la norma non richiedesse lo spirito di liberalità dell’erogazione.

La decisione della Corte

La Corte non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, sezione quarta, perché il giudice riconsideri la rilevanza e i presupposti della questione.

Il principio

Quando muta o va riconsiderato il quadro normativo o interpretativo rilevante per il giudizio, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi nuovamente se e come la questione di legittimità sia ancora rilevante e fondata.

Domande e risposte

La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale?

No: ha emesso un’ordinanza di restituzione degli atti, senza pronunciarsi sul merito.

Che cosa significa restituzione degli atti?

Gli atti tornano al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riconsideri la rilevanza alla luce del contesto normativo e interpretativo.

Le erogazioni ai partiti restano detraibili?

La questione sulla detraibilità non è stata risolta dalla Corte in questa sede: spetta al giudice tributario riesaminarla.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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