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La Corte dichiara illegittima la norma dell’ordinamento penitenziario che imponeva ai condannati a pena temporanea per sequestro di persona con morte del sequestrato di scontare almeno due terzi della pena prima di accedere ai benefici, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Di cosa si tratta
Chi è condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione da cui sia derivata la morte del sequestrato può chiedere benefici penitenziari come il permesso premio. Una norma imponeva però di aver scontato almeno i due terzi della pena, senza la progressività tipica del trattamento penitenziario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Padova e quello di Milano hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui si applica ai condannati a pena temporanea per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, estendendo in via consequenziale la pronuncia all’art. 289-bis cod. pen.
Il principio
La rigida soglia temporale dei due terzi della pena sovverte la logica gradualistica della progressività e flessibilità del trattamento, in contrasto con la funzione rieducativa della pena; ne derivava anche un’irragionevole disparità rispetto ai condannati all’ergastolo per gli stessi reati, già ammessi a un regime più favorevole.
Domande e risposte
Cosa cambia con questa decisione?
I condannati a pena temporanea per sequestro con morte del sequestrato possono accedere ai benefici penitenziari senza la rigida preclusione dei due terzi di pena prima imposta.
Perché la norma era irragionevole?
Perché trattava i condannati a pena temporanea peggio dei condannati all’ergastolo per gli stessi reati, già ammessi ai benefici dopo termini più brevi grazie a una precedente sentenza.
Quale principio costituzionale è centrale?
La funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., letta insieme al principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della pronuncia
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena e progressività del trattamento
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