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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato in parte illegittima la legge urbanistica della Valle d’Aosta: le norme che escludevano dalla valutazione ambientale strategica (VAS) alcuni piani di dettaglio e le varianti non sostanziali al PRG riducevano i livelli di tutela ambientale fissati dallo Stato. Ha invece salvato, con interpretazione adeguatrice, la disciplina degli interventi nei centri storici.

Di cosa si tratta

La valutazione ambientale strategica (VAS) è la procedura che verifica l’impatto ambientale dei piani urbanistici. Lo Stato fissa livelli minimi di tutela che valgono per tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale. La Valle d’Aosta aveva escluso dalla VAS alcuni piani di dettaglio e le «varianti non sostanziali» al piano regolatore. Il Governo ha impugnato la legge.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 12-bis, comma 4, 16, comma 1, e 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (come inseriti o sostituiti dalla l.r. n. 5/2018), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente e del paesaggio) e allo statuto speciale. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 4 (nella parte in cui escludeva da VAS e verifica di assoggettabilità i piani di dettaglio con modifiche non costituenti variante) e dell’art. 16, comma 1 (varianti non sostanziali al PRG escluse dalla verifica). Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 52, comma 2, relativo agli interventi consentiti nei centri storici.

Il principio

La normativa statale sulla VAS (d.lgs. n. 152/2006) fissa livelli di tutela ambientale che anche le Regioni ad autonomia speciale devono assicurare: la legge regionale non può introdurre esclusioni dalla valutazione non previste dallo Stato, riducendo quei livelli. La competenza regionale in materia urbanistica va esercitata in armonia con la tutela dell’ambiente, riservata allo Stato.

Domande e risposte

Una Regione speciale può escludere piani urbanistici dalla VAS?

No, se ciò riduce i livelli di tutela ambientale fissati dallo Stato: la VAS è presidio di un interesse — l’ambiente — di competenza esclusiva statale, vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale.

Cosa è stato salvato della legge valdostana?

La disciplina degli interventi consentiti nei centri storici (art. 52), ritenuta non fondata «nei sensi di cui in motivazione», cioè legittima se interpretata in modo conforme ai principi statali a tutela del territorio.

La competenza urbanistica regionale è illimitata?

No: va esercitata in armonia con la Costituzione e nel rispetto della tutela dell’ambiente e del paesaggio, riservata in via esclusiva allo Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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