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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie il conflitto promosso dalla Valle d’Aosta: non spettava allo Stato adottare unilateralmente il decreto di riordino delle Camere di commercio nelle parti applicabili alla Camera Valdostana, senza rispettare la procedura rinforzata prevista dallo Statuto speciale.

Di cosa si tratta

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2018 aveva ridotto e riorganizzato le Camere di commercio su tutto il territorio nazionale, incidendo anche sulla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni. La Valle d’Aosta ha contestato l’applicazione di quel decreto alla propria realtà, rivendicando la competenza primaria in materia camerale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha promosso conflitto di attribuzione lamentando la violazione dell’art. 48-bis del proprio Statuto speciale, del principio di sussidiarità (art. 118 Cost.) e del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), in relazione alle competenze statutarie e all’art. 117, commi terzo e quarto, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare il decreto ministeriale, limitatamente agli artt. 6 e 7 nelle parti applicabili alla Regione e agli Allegati A), C) e D) riferiti alla Camera Valdostana, e ha annullato per l’effetto il decreto in parte qua.

Il principio

Lo Stato non può incidere unilateralmente sulle competenze di una Regione a Statuto speciale in materia di Camere di commercio senza rispettare la procedura rinforzata di partecipazione prevista dallo Statuto e i principi di leale collaborazione.

Domande e risposte

Cosa ha deciso in concreto la Corte?

Ha stabilito che il decreto statale non poteva applicarsi alla Camera Valdostana nelle parti contestate e lo ha annullato limitatamente a quelle parti.

Perché la Valle d’Aosta ha un trattamento speciale?

Perché gode di competenza primaria in materia camerale in forza dello Statuto speciale e di norme di attuazione, che impongono allo Stato una procedura rinforzata per modificarne le funzioni.

Lo Stato si era costituito in giudizio?

No, lo Stato non si è costituito; la Corte ha comunque esaminato e accolto il ricorso della Regione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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