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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quanto vale causa licenziamento? Dipende da tre cose: la data in cui sei stato assunto, quanti dipendenti ha l'azienda e che tipo di vizio ha il licenziamento. Gli esiti possibili vanno dal ritorno al lavoro (reintegra) a una somma di denaro che può arrivare fino a 36 mensilità. Qui non trovi la teoria astratta, ma una griglia per capire in quale scenario ricadi e che cosa puoi realisticamente ottenere.

Prima domanda: quando sei stato assunto?

È lo spartiacque che cambia tutto. Esistono due regimi diversi a seconda della data di assunzione:

Se non ricordi la data esatta, guarda la lettera di assunzione o l'estratto contributivo INPS. Un dettaglio importante: conta la data di assunzione, non quella del licenziamento. Chi è in azienda da molti anni resta spesso sotto l'art. 18, anche se viene licenziato oggi.

Seconda domanda: quanti dipendenti ha l'azienda?

La soglia chiave è 15 dipendenti (nell'unità produttiva o nel Comune; oltre 60 a livello nazionale). Sopra questa soglia le tutele sono più ricche; sotto, di norma scattano solo indennità ridotte.

Incrociando le due domande (data + dimensioni) sai già in quale "quadrante" ti trovi. Il passo successivo è capire il tipo di vizio.

I quattro esiti possibili

Nel regime delle tutele crescenti, dopo gli interventi della Corte costituzionale, lo schema dei rimedi si articola su quattro livelli a seconda del difetto del licenziamento. La tabella sintetizza che cosa ottieni in ciascun caso.

Tipo di vizio Esito Che cosa significa
Licenziamento nullo, discriminatorio o orale Reintegra piena Torni al lavoro + risarcimento di tutte le retribuzioni perse (con un minimo di 5 mensilità) e versamento dei contributi.
Fatto materiale contestato insussistente (il fatto non è mai accaduto) Reintegra attenuata Torni al lavoro, ma il risarcimento è limitato (fino a 12 mensilità).
Manca la giusta causa o il giustificato motivo (il fatto c'è, ma non è abbastanza grave) Indennità fino a 36 mensilità Il rapporto si chiude, ricevi una somma di denaro determinata dal giudice.
Vizi solo formali o procedurali (motivazione carente, procedura sbagliata) Indennità fino a 12 mensilità Il rapporto si chiude, indennità ridotta per il difetto di forma.

Due novità recenti hanno ampliato i casi di reintegra, restringendo l'area della sola indennità:

Per chi è sotto l'art. 18 (assunto fino al 6/3/2015) lo schema è analogo nella logica: reintegra piena per nullità e discriminazione, reintegra attenuata per il fatto insussistente, tutela indennitaria negli altri casi di illegittimità.

Quanto vale in soldi: come si calcola l'indennità

Questa è la domanda più concreta. Nel regime delle tutele crescenti, per il difetto di giusta causa o giustificato motivo, i limiti in mensilità sono:

Il punto decisivo è come si determina l'importo dentro questa forbice. La Corte costituzionale 194/2018 ha dichiarato illegittimo il vecchio criterio rigido, che agganciava l'indennità solo all'anzianità (la formula automatica "2 mensilità per ogni anno di servizio"). Oggi non esiste più un calcolo automatico: è il giudice a fissare la somma, dentro il range minimo-massimo, valutando una pluralità di criteri:

In pratica, l'anzianità resta un punto di partenza, ma due lavoratori con la stessa anzianità possono ricevere importi diversi. Per stimare il tuo caso, parti dalla tua anzianità come orientamento e considera che giudici diversi possono collocarsi più in alto o più in basso nella forbice. Per le somme esatte in euro serve conoscere l'ultima retribuzione utile al TFR: moltiplicala per il numero di mensilità della tua fascia per farti un'idea dell'ordine di grandezza.

Conviene fare causa o accettare la conciliazione?

Prima ancora di andare dal giudice, esiste una strada più rapida: l'offerta di conciliazione prevista dall'art. 6 del d.lgs 23/2015. Il datore di lavoro, entro i termini per impugnare, può offrirti una somma in una sede protetta (per esempio l'Ispettorato del lavoro), tramite assegno circolare.

I tratti che la rendono interessante:

Pro della conciliazione: certezza, rapidità, niente costi e rischi di un giudizio, vantaggio fiscale. Contro: l'importo è spesso più basso del potenziale massimo ottenibile in causa, e rinunci alla reintegra. Conviene valutare la causa soprattutto se il tuo caso ricade negli scenari di reintegra (nullità, discriminazione, fatto insussistente) o se l'offerta è molto distante dal valore stimato dell'indennità. Conviene valutare la conciliazione se il vizio è solo formale, l'anzianità è bassa o vuoi evitare tempi e incertezze del processo. La scelta è sempre da fare con un professionista, dopo aver letto la lettera di licenziamento.

I termini da non sbagliare: 60 + 180 giorni

Qui non c'è margine di errore: se sfori i termini, perdi il diritto di contestare il licenziamento, anche se avevi pienamente ragione. La decadenza opera in due tappe:

  1. 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento per impugnarlo, anche solo in via stragiudiziale (basta una comunicazione scritta, ad esempio una raccomandata o tramite il sindacato/avvocato).
  2. 180 giorni successivi per depositare il ricorso in tribunale (o avviare il tentativo di conciliazione/arbitrato). Se questo secondo termine scade senza azione, l'impugnazione perde efficacia.

Tradotto: il primo gesto da fare, anche prima di decidere se ti conviene la causa, è impugnare per iscritto entro 60 giorni. È un atto che "congela" la situazione e ti lascia il tempo di valutare. Aspettare è il rischio più comune e più grave.

Tre casi pratici per orientarti

Tizio è stato assunto nel 2010 in un'azienda con 40 dipendenti. Viene licenziato per un fatto disciplinare che, in giudizio, risulta non essere mai accaduto. Ricade sotto l'art. 18 (assunzione precedente al 7/3/2015) e in azienda sopra i 15 dipendenti: lo scenario tipico è quello della reintegra per insussistenza del fatto, con ritorno al lavoro e risarcimento. Per lui la causa ha senso, perché punta a riavere il posto.

Caio è stato assunto nel 2019 (tutele crescenti) in un'azienda con 50 dipendenti, dove lavora da circa 5 anni. Viene licenziato per giusta causa, ma il fatto c'è ed è reale: semplicemente non è abbastanza grave da giustificare il licenziamento. Non scatta la reintegra, ma la tutela indennitaria fino a 36 mensilità: il giudice fisserà l'importo dentro la forbice 6-36, valutando anzianità, dimensioni e comportamento delle parti. Se il datore gli offre una conciliazione vicina a quel valore, e netta da tasse, per Caio può essere ragionevole accettare.

Sempronio lavora da 2 anni in un negozio con 8 dipendenti (sotto i 15), assunto nel 2022. Il suo licenziamento ha un vizio: ricade nella fascia ridotta 3-6 mensilità. Qui il valore economico è contenuto: per lui pesa molto il confronto tra l'offerta di conciliazione (esente da tasse e immediata) e il costo/tempo di una causa dall'esito limitato.

Tre persone, tre risultati diversi: la differenza la fanno la data di assunzione, le dimensioni dell'azienda e il tipo di vizio. Identifica il tuo quadrante, impugna entro 60 giorni e fatti assistere prima di decidere tra causa e conciliazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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