Art. 3 Codice del Processo Amministrativo – Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.
Capo II – Organi della giurisdizione amministrativa