Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 36/2018 – Potere sostitutivo dello Stato e competenze regionali

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    La Corte ha respinto il conflitto di attribuzione della Regione Veneto: spettava allo Stato adottare la disciplina del potere sostitutivo contenuta nell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. Inammissibile la censura sul comma 1.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava un regolamento statale (d.P.R. n. 194 del 2016) sulla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, che la Regione Veneto riteneva lesivo delle proprie competenze costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto, con ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, lamentava la lesione delle competenze regionali riconosciute dagli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in relazione all’art. 5 del d.P.R. n. 194 del 2016.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto all’art. 5, comma 1, e ha dichiarato che spettava allo Stato adottare l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016.

    Il principio

    La disciplina statale del potere sostitutivo, finalizzata a garantire l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 120, secondo comma, Cost., rientra nella competenza dello Stato e non lede le attribuzioni regionali.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sulla spettanza di competenze tra lo Stato e le Regioni.

    Cos’è il potere sostitutivo dello Stato?

    È il potere, previsto dall’art. 120, secondo comma, Cost., di intervenire al posto degli enti territoriali in determinati casi per tutelare interessi unitari.

    Cosa ha deciso la Corte sul comma 2?

    Ha dichiarato che spettava allo Stato adottarlo: la competenza statale era legittima e non vi era lesione delle attribuzioni della Regione.

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  • Corte cost. n. 7/2018 – Citazione a giudizio e messa alla prova: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 552 del codice di procedura penale, sollevate da due tribunali, per omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 552 cod. proc. pen. disciplina i requisiti del decreto di citazione diretta a giudizio. I giudici rimettenti dubitavano che esso dovesse contenere anche l’avvertimento sulla facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ma le ordinanze non chiarivano lo stato concreto dei giudizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, su ordinanze del Tribunale ordinario di Spoleto e del Tribunale ordinario di Pistoia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    Le questioni sono manifestamente inammissibili per omessa descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza: i rimettenti non avevano precisato se fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento (che precluderebbe la messa alla prova) né se gli imputati avessero interesse alla declaratoria di nullità. L’insufficiente descrizione dello stato del giudizio impedisce il controllo sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 552 cod. proc. pen.?

    I requisiti del decreto di citazione diretta a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché le ordinanze di rimessione non descrivevano adeguatamente la fattispecie concreta e lo stato del procedimento, impedendo il controllo sulla rilevanza della questione.

    Cosa c’entra l’apertura del dibattimento?

    L’apertura del dibattimento preclude la richiesta di messa alla prova: senza sapere se fosse già avvenuta, non era possibile verificare l’interesse degli imputati e la rilevanza della questione.

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  • Corte cost. n. 26/2018 – Estinzione del processo costituzionale per rinuncia

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, senza decidere nel merito la questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il processo davanti alla Corte costituzionale può concludersi senza una decisione di merito quando viene meno il suo presupposto, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o per altre cause che ne determinano l’estinzione. In tali casi la Corte si limita a dichiarare estinto il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione era stata portata all’esame della Corte costituzionale, ma nel corso del giudizio si sono verificate le condizioni che hanno comportato l’estinzione del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo così il giudizio senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione.

    Il principio

    Quando vengono meno le condizioni per la prosecuzione del giudizio costituzionale, la Corte dichiara l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «processo estinto»?

    Che il giudizio si chiude senza una decisione sulla fondatezza della questione, per il venir meno dei suoi presupposti.

    La norma impugnata è stata annullata?

    No. L’estinzione non incide sulla norma, che resta in vigore.

    La questione può essere riproposta?

    Sì, in un nuovo e distinto giudizio, se ne ricorrono i presupposti.

  • Corte cost. n. 35/2018 – Indebita compensazione: la soglia di punibilità non viola l’eguaglianza

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    La Corte ha salvato il reato di indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, testo anteriore al 2015): la soglia di punibilità prevista non viola il principio di eguaglianza, perché le soglie rispondono a logiche diverse rispetto al dosaggio delle pene.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il giudice penale dubitava della ragionevolezza della soglia oltre la quale scatta la rilevanza penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità dell’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 158 del 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Non esiste un principio di necessaria proporzionalità tra il livello delle soglie di rilevanza penale e l’intensità della sanzione: nell’esercizio della sua discrezionalità il legislatore può mantenere la stessa soglia di punibilità senza violare l’eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indebita compensazione punita dall’art. 10-quater?

    È il mancato versamento di somme dovute realizzato utilizzando in compensazione, tramite il modello unitario, crediti non spettanti o inesistenti.

    Cos’è una soglia di punibilità?

    È l’importo al di sotto del quale il fatto non costituisce reato: serve a limitare la rilevanza penale ai casi più significativi.

    Perché la soglia non viola l’eguaglianza?

    Perché la quantificazione delle soglie risponde a logiche distinte da quelle del dosaggio delle pene e rientra nella discrezionalità del legislatore.

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  • Corte cost. n. 6/2018 – Pubblico impiego: termine di decadenza e giurisdizione

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che fissa al 15 settembre 2000 il termine di decadenza per le controversie di pubblico impiego relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998. Il termine è coerente con i parametri convenzionali.

    Di cosa si tratta

    Con la privatizzazione del pubblico impiego, il legislatore ha ripartito la giurisdizione: al giudice ordinario le controversie sul rapporto successivo al 30 giugno 1998, al giudice amministrativo, in via esclusiva, quelle anteriori, ma solo se proposte entro il termine di decadenza del 15 settembre 2000. La Cassazione e alcuni giudici dubitavano della compatibilità di tale termine con la CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del primo Protocollo addizionale. Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, dal TAR Campania e dal TAR Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Cassazione e dal TAR Campania e non fondata quella sollevata dal TAR Lazio.

    Il principio

    Il termine di decadenza fissato dalla norma persegue una finalità legittima ed è più che ragionevole, risultando coerente con i parametri convenzionali; ciò esclude anche la sua illegittimità costituzionale. L’eventuale «effetto sorpresa» derivante dal mutamento giurisprudenziale potrebbe semmai condurre, ove ne sussistano i presupposti, all’istituto della rimessione in termini per errore scusabile, e non alla declaratoria di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Qual è il termine di decadenza in discussione?

    Il 15 settembre 2000, entro cui dovevano essere proposte le controversie di pubblico impiego relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Il termine è compatibile con la CEDU?

    Sì. La Corte lo ha ritenuto ispirato a una finalità legittima e ragionevole, coerente con l’art. 6 CEDU; ciò esclude l’illegittimità costituzionale.

    Cosa si può fare in caso di mutamento giurisprudenziale a sorpresa?

    Si può valutare la rimessione in termini per errore scusabile, prevista dall’art. 37 del codice del processo amministrativo, ove ne ricorrano i presupposti.

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  • Corte cost. n. 25/2018 – Restituzione degli atti al giudice per ius superveniens

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Verbania, affinché il giudice riesamini la rilevanza della questione alla luce delle sopravvenienze normative o giurisprudenziali.

    Di cosa si tratta

    Quando, dopo che un giudice ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, interviene una modifica della legge o un mutamento del quadro normativo, la Corte può non decidere nel merito e restituire gli atti al giudice, perché valuti se la questione sia ancora rilevante per il giudizio che deve definire.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania. A fronte di sopravvenienze incidenti sul quadro normativo di riferimento, la Corte ha ritenuto necessario un nuovo vaglio di rilevanza da parte del giudice rimettente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Verbania, senza decidere nel merito la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    In presenza di un mutamento sopravvenuto del quadro normativo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e l’attualità della questione prima di un’eventuale nuova rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riesamini la rilevanza alla luce delle novità sopravvenute.

    La questione è stata respinta?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: la questione potrà essere riproposta se ancora rilevante.

    Perché la Corte sceglie la restituzione?

    Perché un mutamento normativo o giurisprudenziale successivo può incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.

  • Corte cost. n. 34/2018 – L’assicuratore facoltativo non è responsabile civile nel processo penale

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    La Corte ha confermato che l’art. 83 del codice di procedura penale non deve consentire la citazione dell’assicuratore della responsabilità civile (assicurazione facoltativa) come responsabile civile nel processo penale: la posizione dell’assicuratore è diversa da quella del responsabile civile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 83 cod. proc. pen. disciplina la citazione del responsabile civile nel processo penale, cioè di chi deve rispondere civilmente del fatto dell’imputato. Il caso riguardava la possibilità di chiamare in giudizio l’assicuratore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell’art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente di citare l’assicuratore della responsabilità civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Con l’assicurazione facoltativa l’assicuratore non assume un obbligo di risarcimento verso i terzi, ma solo di tenere indenne l’assicurato: manca il presupposto per equipararlo al responsabile civile. Introdurre l’azione diretta del danneggiato è scelta riservata alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Chi è il responsabile civile nel processo penale?

    È il soggetto, diverso dall’imputato, che deve rispondere civilmente del danno causato dal reato e che può essere citato in giudizio dalla parte civile.

    Perché l’assicuratore facoltativo non è equiparato al responsabile civile?

    Perché con l’assicurazione facoltativa l’assicuratore si obbliga solo verso l’assicurato, non verso i terzi danneggiati, che non hanno azione diretta nei suoi confronti.

    La Corte poteva aggiungere quella facoltà alla norma?

    No: ha ritenuto che inserire una nuova figura processuale spetti alla scelta discrezionale del legislatore, non a una pronuncia additiva.

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  • Corte cost. n. 5/2018 – Obbligo vaccinale per i minori: il ricorso della Regione Veneto

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    La Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte cessate, le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro il decreto sui vaccini obbligatori per i minori. La disciplina dell’obbligo vaccinale resta confermata.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 73 del 2017 (convertito dalla legge n. 119 del 2017) ha previsto dieci (inizialmente dodici) vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, con sanzioni amministrative e divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia in caso di inadempimento. La Regione Veneto ha contestato l’intero impianto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati, con due ricorsi in via principale della Regione Veneto, il d.l. n. 73 del 2017 e la legge di conversione n. 119 del 2017, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 2, 3, 32, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 117 e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di varie associazioni, inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 6-ter, del decreto e cessata la materia del contendere su altre disposizioni: il ricorso della Regione non è stato accolto.

    Il principio

    Esaminando in particolare la dedotta violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., la Corte ha ritenuto che la clausola di invarianza finanziaria, nel breve periodo e tenuto conto della necessità di un intervento immediato, non sia implausibile; ha al tempo stesso ricordato che il Ministero dell’economia deve esercitare con puntualità le funzioni di monitoraggio, in coerenza con il principio dell’equilibrio dinamico di bilancio.

    Domande e risposte

    Quante vaccinazioni obbligatorie ha previsto il decreto?

    Dieci vaccinazioni obbligatorie (inizialmente dodici) per i minori fino a sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati.

    Cosa ha deciso la Corte sul ricorso del Veneto?

    Lo ha respinto: ha dichiarato in parte inammissibili le questioni e in parte cessata la materia del contendere, lasciando in vigore l’obbligo vaccinale.

    La copertura finanziaria del decreto è stata ritenuta valida?

    Sì. La Corte ha ritenuto non implausibile la clausola di invarianza nel breve periodo, richiamando però il dovere di monitoraggio del Ministero dell’economia.

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  • Corte cost. n. 24/2018 – Personale ATA trasferito allo Stato e ricostruzione della carriera

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), sollevate dal Consiglio di Stato in materia di trattamento del personale trasferito.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2001 ha disciplinato il passaggio di personale dagli enti locali allo Stato e i criteri per riconoscere l’anzianità già maturata. Il Consiglio di Stato, anche in adunanza plenaria, dubitava della legittimità di questa disciplina sotto vari profili, anche in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, e l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato hanno impugnato l’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione di alcune parti private, inammissibili le questioni sollevate dalla sezione quarta in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 117 Cost., e non fondate le questioni sollevate dall’adunanza plenaria in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.

    Il principio

    La disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale trasferito, nei limiti sottoposti al vaglio della Corte, non viola i principi di uguaglianza, di buon andamento e di rispetto degli obblighi internazionali: le relative scelte rientrano nella discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Chi era il personale interessato?

    Il personale degli enti locali trasferito allo Stato, la cui anzianità e carriera dovevano essere ricostruite secondo la legge n. 388 del 2000.

    Perché si invocava la CEDU?

    Perché si lamentava una possibile lesione del diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo (artt. 6 e 13 CEDU), tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Qual è stato l’esito?

    In parte inammissibilità e in parte non fondatezza: la norma non è stata annullata.

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  • Corte cost. n. 33/2018 – Confisca allargata e ragionevolezza temporale dei beni

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    La Corte ha salvato la cosiddetta confisca «allargata» (art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992): il criterio della ragionevolezza temporale, che limita la confisca ai beni acquisiti in un arco di tempo coeso ai fatti di reato, rende la disciplina compatibile con il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 consente, in caso di condanna per determinati reati, di confiscare il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al proprio reddito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Reggio Calabria dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità dell’art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La confisca allargata deve essere contenuta entro una fascia di «ragionevolezza temporale»: i beni confiscabili sono quelli acquisiti secondo criteri strettamente coesi ai fatti di reato, e questa lettura rende la disciplina conforme al principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la confisca «allargata»?

    È la confisca dei beni di valore sproporzionato al reddito di cui il condannato per certi reati non giustifica la provenienza, prevista dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992.

    Cosa significa «ragionevolezza temporale»?

    Significa che possono essere confiscati solo i beni acquisiti in un arco di tempo ragionevolmente collegato ai fatti di reato, non l’intero patrimonio a vita.

    La norma è stata abolita dalla Corte?

    No: la questione è stata dichiarata non fondata e la disciplina resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 32/2018 – Garanzia fideiussoria a tutela degli acquirenti di immobili da costruire

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    La Corte ha salvato la disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. n. 122 del 2005): la definizione di «immobile da costruire» ancorata al permesso di costruire già richiesto non viola il principio di eguaglianza. Inammissibili le altre censure.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 122 del 2005 protegge chi acquista un immobile ancora da costruire imponendo al costruttore di rilasciare una fideiussione a garanzia delle somme versate. Il caso nasceva dalla richiesta di restituzione degli acconti versati da una socia di una cooperativa edilizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siena dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità degli artt. 1, comma 1, lettera d), 5 e 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 122 del 2005, in particolare della definizione di «immobile da costruire» legata al permesso di costruire già richiesto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 5 e 6, comma 1, lettera i), e non fondata la questione sull’art. 1, comma 1, lettera d), in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.

    Il principio

    Rientra nella discrezionalità del legislatore delimitare l’ambito di una tutela speciale: ancorare la nozione di immobile «da costruire» al momento della richiesta del permesso di costruire non determina una disparità di trattamento irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi tutela il d.lgs. n. 122 del 2005?

    Gli acquirenti di immobili ancora da costruire, ai quali il costruttore deve rilasciare una fideiussione a garanzia delle somme versate prima dell’ultimazione.

    Cosa significa che la questione è «non fondata»?

    Significa che la norma resta in vigore: la Corte ha ritenuto che la definizione di immobile da costruire non viola il principio di eguaglianza.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché relative a disposizioni non decisive ai fini del giudizio principale o non correttamente prospettate dal giudice rimettente.

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  • Corte cost. n. 4/2018 – Informazione antimafia e documentazione interdittiva

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 89-bis del Codice antimafia, che consente all’informazione antimafia interdittiva di produrre anche gli effetti della comunicazione antimafia. La norma resta entro i limiti della delega e non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle leggi antimafia distingue tra comunicazione antimafia e informazione antimafia. L’art. 89-bis disciplina il caso in cui, richiesta una comunicazione antimafia, emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa: in tal caso viene adottata un’informazione interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione, precludendo rapporti e provvedimenti con la pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 89-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, inserito dal d.lgs. n. 153 del 2014, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 3 della Costituzione, su ordinanza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Nell’attività di riempimento della delega, il legislatore delegato può legittimamente estendere gli effetti dell’informazione antimafia fino a precludere gli atti elencati nell’art. 67 del Codice: tale effetto trova copertura nella legge delega. Non è inoltre manifestamente irragionevole che, di fronte a un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore reagisca inibendo sia i rapporti contrattuali sia quelli autorizzatori con la pubblica amministrazione, vista la particolare pericolosità di inquinamento dell’economia legale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra comunicazione e informazione antimafia?

    La comunicazione attesta l’assenza di cause di decadenza o divieto; l’informazione antimafia interdittiva interviene quando emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa e ha effetti più ampi e preclusivi.

    La norma rispetta la legge delega?

    Sì. Secondo la Corte rientra nella fisiologica attività di completamento della delega da parte del legislatore delegato e non viola gli artt. 76 e 77 Cost.

    È ragionevole che l’informazione produca anche gli effetti della comunicazione?

    Sì. Di fronte a un pericolo di infiltrazione mafiosa, non è manifestamente irragionevole inibire sia i contratti sia le autorizzazioni con la pubblica amministrazione.

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