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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, pur segnalando con forza al legislatore l’esigenza di rivedere una disciplina ormai cristallizzata.
Di cosa si tratta
I trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici (TFS, comunque denominati) sono erogati con notevole ritardo e a rate, a differenza del trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati, corrisposto senza dilazione. Il giudice del lavoro contestava questa sperequazione, divenuta strutturale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha censurato l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, denunciando la disparità rispetto ai lavoratori privati e la lesione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni (oltre a dichiarare inammissibile un intervento sindacale): la pluralità di soluzioni possibili imponeva di rimettere la scelta al legislatore. La pronuncia contiene tuttavia un chiaro monito a intervenire sul differimento e sulla rateizzazione.
Il principio
La revisione del regime di pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti spetta al legislatore, data la pluralità di soluzioni possibili; la Corte segnala però la non più tollerabile perpetuazione di una disciplina nata come provvisoria.
Domande e risposte
La Corte ha eliminato il pagamento rateale del TFS?
No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, lasciando al legislatore il compito di intervenire, ma con un esplicito monito.
Qual era la differenza contestata rispetto ai privati?
I lavoratori privati percepiscono il TFR senza dilazione, mentre i dipendenti pubblici ricevono il TFS in modo differito e a rate.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato.
- Art. 36 della Costituzione — retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro invocato.
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