Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla riserva all’ordinamento sportivo delle sanzioni disciplinari, confermando che davanti al giudice amministrativo resta possibile la tutela risarcitoria anche quando non si può annullare la sanzione.
Di cosa si tratta
La legge sulla giustizia sportiva riserva agli organi dell’ordinamento sportivo la disciplina e l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Un dirigente sportivo, colpito da inibizione per tre anni, aveva chiesto al giudice amministrativo l’annullamento della sanzione e il risarcimento dei danni, contestando l’esclusione del sindacato giurisdizionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha censurato l’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, ritenendo lesa la tutela giurisdizionale contro le sanzioni disciplinari sportive.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata: pur essendo riservato all’ordinamento sportivo l’annullamento delle sanzioni disciplinari, davanti al giudice amministrativo resta esperibile la tutela risarcitoria del tesserato.
Il principio
L’autonomia dell’ordinamento sportivo è compatibile con la Costituzione purché al tesserato resti garantita, davanti al giudice amministrativo, almeno la tutela risarcitoria per i danni derivanti dalle sanzioni disciplinari, anche quando ne sia preclusa la rimozione.
Domande e risposte
Il giudice statale può annullare una sanzione disciplinare sportiva?
No: l’annullamento resta riservato all’ordinamento sportivo. Resta però possibile chiedere al giudice amministrativo il risarcimento dei danni.
La norma sull’autonomia sportiva è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, salvandola con un’interpretazione conforme a Costituzione.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, parametro invocato.
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione amministrativa, parametro invocato.
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, parametro invocato.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.