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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Governo contro una legge della Regione Calabria che, per gli ambulanti itineranti, sospende i limiti di sosta quando sul medesimo punto non si presenta un altro operatore. La norma rientra nella competenza regionale sul commercio e non viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

Il commercio su aree pubbliche può svolgersi con posteggio fisso (autorizzazione di tipo A) oppure in forma itinerante (tipo B). Per gli ambulanti itineranti la legge calabrese imponeva soste non superiori a un’ora, con obbligo di spostarsi di almeno 500 metri e divieto di tornare nello stesso punto in giornata. Una modifica del 2018 ha aggiunto che questi limiti non si applicano se sul medesimo punto non si presenta un altro operatore. Il Governo ha impugnato la disposizione ritenendola anticoncorrenziale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lamentava un’indebita equiparazione tra ambulanti itineranti ed esercenti con posteggio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione regola le condizioni di spazio e di tempo del commercio in forma itinerante e va ascritta alla competenza residuale delle Regioni in materia di «commercio» (art. 117, quarto comma, Cost.). Non vi è alcuna equiparazione tra le due forme di esercizio: l’ambulante itinerante, a differenza del titolare di posteggio, non potrà mai contare sulla sicurezza del «dove» e «quando» operare, restando esposto alla condizione che si presenti un altro operatore.

Il principio

La regolamentazione delle modalità concrete del commercio su aree pubbliche, compresi i limiti di sosta degli ambulanti, appartiene alla competenza regionale sul commercio e non attrae automaticamente la tutela della concorrenza statale; il d.lgs. n. 114 del 1998, anteriore alla riforma del 2001, si applica solo alle Regioni che non abbiano legiferato in materia.

Domande e risposte

La legge calabrese sugli ambulanti è stata annullata?

No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi la norma resta in vigore.

Perché non si tratta di tutela della concorrenza?

Perché la norma disciplina le modalità concrete del commercio itinerante, materia che rientra nella competenza residuale regionale sul commercio, senza introdurre discriminazioni tra operatori in posizione analoga.

Gli ambulanti diventano così equiparati ai titolari di posteggio?

No. Secondo la Corte la garanzia di disponibilità stabile del luogo e del tempo resta esclusiva del titolare di posteggio; l’ambulante resta sempre soggetto all’eventuale arrivo di un altro operatore.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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