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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla deducibilità solo parziale dell’IMU dal reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi. La Corte non è entrata nel merito del contrasto con la capacità contributiva.
Di cosa si tratta
L’IMU pagata sugli immobili strumentali era deducibile, ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), solo in misura percentuale (nel testo applicabile alla controversia, il venti per cento). Una società di capitali, vistosi negare il rimborso dell’IRES, contestava che la deducibilità soltanto parziale facesse gravare il prelievo su un reddito lordo, anziché netto.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Parma ha censurato l’art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 (come sostituito dalla legge n. 147 del 2013), in riferimento all’art. 53 della Costituzione, sostenendo che la deducibilità solo parziale dell’IMU violasse il principio di capacità contributiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, senza esaminare nel merito la compatibilità della deducibilità parziale con l’art. 53 Cost.
Il principio
La misura della deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi rientra nelle scelte di politica fiscale rimesse al legislatore; la relativa questione è stata ritenuta inammissibile, sicché non vi è stata pronuncia sul merito della capacità contributiva.
Domande e risposte
La deducibilità parziale dell’IMU è stata dichiarata illegittima?
No. La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, senza decidere nel merito.
Chi aveva sollevato la questione?
La Commissione tributaria provinciale di Parma, in un giudizio promosso da una società di capitali per il rimborso dell’IRES.
Quale principio era invocato?
L’art. 53 della Costituzione, sulla capacità contributiva e la tassazione del reddito effettivo.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, unico parametro invocato.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.