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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso contro la norma ligure sulle distanze minime degli impianti eolici. Non c’è stata decisione sul merito.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva introdotto, per gli impianti eolici, una distanza minima di 250 metri di ciascun aerogeneratore dalle unità abitative e ulteriori distanze dalle zone con insediamenti residenziali. Lo Stato riteneva che la disciplina contrastasse con le linee guida nazionali sulle fonti rinnovabili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 23 della legge della Regione Liguria n. 15 del 2018, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 387 del 2003 sulle energie rinnovabili e alle relative linee guida.
La decisione della Corte
Dopo la rinuncia al ricorso da parte dello Stato e in mancanza di costituzione della Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso in via principale, non seguita dalla costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo costituzionale, che si chiude senza pronuncia di merito.
Domande e risposte
La norma ligure sulle distanze degli impianti eolici è stata annullata?
No. Il processo si è estinto per rinuncia, senza decisione sul merito.
Perché lo Stato ha rinunciato?
Perché era emerso, da comunicazione della Regione, che la disposizione censurata non aveva avuto applicazione medio tempore.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 97 (buon andamento) e 117, terzo comma (competenza concorrente sulla produzione, trasporto e distribuzione dell’energia), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di energia, parametro invocato.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento, parametro invocato.
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