Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma che, nel decreto penale di condanna, fissa un valore giornaliero minimo di 75 euro per convertire la pena detentiva in pena pecuniaria. La disciplina è stata ritenuta conforme a Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice può sostituire una pena detentiva con una pena pecuniaria. La norma censurata impone di tener conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare e fissa il valore giornaliero di ragguaglio in misura non inferiore a 75 euro al giorno (e non superiore al triplo).
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese e quello del Tribunale di Macerata hanno censurato l’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, lamentando in particolare l’eccessiva rigidità della soglia minima di 75 euro.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina è rimasta in vigore.
Il principio
La previsione di una soglia minima per il valore giornaliero di ragguaglio nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, accompagnata dall’obbligo di considerare la condizione economica dell’imputato, non viola i principi di uguaglianza, di finalità rieducativa della pena e di giusto processo.
Domande e risposte
La soglia di 75 euro è stata cancellata?
No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, lasciando in vigore la disciplina.
Di che procedimento si parla?
Del decreto penale di condanna, in cui la pena detentiva può essere sostituita da una pena pecuniaria con il meccanismo di ragguaglio previsto dall’art. 459, comma 1-bis, c.p.p.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza), 27 (funzione rieducativa della pena) e 111 (giusto processo) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro invocato.
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro invocato.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.