La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma che, nel decreto penale di condanna, fissa un valore giornaliero minimo di 75 euro per convertire la pena detentiva in pena pecuniaria. La disciplina è stata ritenuta conforme a Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice può sostituire una pena detentiva con una pena pecuniaria. La norma censurata impone di tener conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare e fissa il valore giornaliero di ragguaglio in misura non inferiore a 75 euro al giorno (e non superiore al triplo).

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese e quello del Tribunale di Macerata hanno censurato l’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, lamentando in particolare l’eccessiva rigidità della soglia minima di 75 euro.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina è rimasta in vigore.

Il principio

La previsione di una soglia minima per il valore giornaliero di ragguaglio nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, accompagnata dall’obbligo di considerare la condizione economica dell’imputato, non viola i principi di uguaglianza, di finalità rieducativa della pena e di giusto processo.

Domande e risposte

La soglia di 75 euro è stata cancellata?

No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, lasciando in vigore la disciplina.

Di che procedimento si parla?

Del decreto penale di condanna, in cui la pena detentiva può essere sostituita da una pena pecuniaria con il meccanismo di ragguaglio previsto dall’art. 459, comma 1-bis, c.p.p.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza), 27 (funzione rieducativa della pena) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.