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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Sardegna che riconosceva un’indennità aggiuntiva al personale non dirigente preposto al coordinamento di unità organizzative, perché invadeva la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

La legge regionale sarda attribuiva a personale non dirigente, con compiti di coordinamento, un’indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione e di risultato del direttore di servizio. Lo Stato contestava che la disciplina del trattamento economico dei pubblici dipendenti è rimessa alla contrattazione collettiva e rientra nell’ordinamento civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 6 della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2018, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale (legge cost. n. 3 del 1948), all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile, per l’art. 2) e all’art. 97 Cost. (per l’art. 6).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, che fissava unilateralmente per legge un trattamento economico spettante alla contrattazione collettiva; ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 6.

Il principio

La disciplina del trattamento economico del personale pubblico appartiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: la Regione, pur dotata di potestà primaria sull’organizzazione dei propri uffici, non può determinarlo direttamente con legge in deroga alla contrattazione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 2 annullato?

Un’indennità aggiuntiva al personale non dirigente con compiti di coordinamento, equiparata alla retribuzione di posizione e risultato dei direttori di servizio.

Perché è stato dichiarato illegittimo?

Perché fissava per legge un trattamento economico spettante alla contrattazione collettiva, invadendo l’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

Cosa è successo all’art. 6?

La relativa questione è stata dichiarata inammissibile, quindi non decisa nel merito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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