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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima nella sua interezza la legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018 in materia sanitaria, che confermava un’indennità aggiuntiva ai medici di continuità assistenziale incidendo su materie riservate alla disciplina nazionale.
Di cosa si tratta
La legge regionale abruzzese confermava un’indennità aggiuntiva, prevista da un accordo integrativo regionale, correlata allo svolgimento dell’attività di continuità assistenziale (la cosiddetta guardia medica). Il trattamento economico dei medici convenzionati è però regolato dagli accordi collettivi nazionali e ricade nell’ordinamento civile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 e l’intera legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione, perché la disciplina del rapporto economico dei medici convenzionati spetta alla contrattazione collettiva nazionale e quindi all’ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018.
Il principio
La Regione non può intervenire con legge sul trattamento economico dei medici convenzionati, disciplinato dagli accordi collettivi nazionali: si tratta di ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
L’intera legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2018 in materia sanitaria, non solo il singolo articolo.
Perché la Regione non poteva intervenire?
Perché il trattamento economico dei medici convenzionati è regolato dagli accordi collettivi nazionali e rientra nell’ordinamento civile, di competenza statale.
Quali parametri sono stati invocati?
Gli artt. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), e 3 (uguaglianza) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile, parametro decisivo.
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro invocato.
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