Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 4/2019 – Costi della politica nel Lazio: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla norma della Regione Lazio che derogava ai limiti di spesa fissati per il contenimento dei costi della politica. Dopo l’abrogazione della disposizione, il Governo ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Per ridurre i costi della politica nelle Regioni, la normativa statale impone parametri di contenimento della spesa. La Regione Lazio, con la legge di stabilità 2017, aveva introdotto una deroga a tali limiti, modificando una propria legge sull’organizzazione del personale e della dirigenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 73, della legge reg. Lazio n. 17 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica posti dalla normativa statale sul contenimento dei costi della politica.

    La decisione della Corte

    Nelle more del giudizio la deroga è stata abrogata da una successiva legge regionale e il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione della Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo. La Corte non si pronuncia quindi nel merito sulla legittimità della norma, già comunque abrogata dalla stessa Regione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «processo estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione nel merito: la Corte non valuta se la norma fosse legittima o meno, perché sono venute meno le ragioni per proseguire.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché nel frattempo la Regione Lazio aveva abrogato la deroga contestata: erano così venute meno le ragioni dell’impugnazione.

    La norma regionale è ancora in vigore?

    No: la deroga era già stata abrogata dalla stessa Regione con una legge successiva, prima della decisione della Corte.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro evocato nel ricorso: coordinamento della finanza pubblica per il contenimento dei costi della politica.
  • Corte cost. n. 3/2019 – Spese di custodia dei beni sequestrati a carico del condannato: questione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulle spese di custodia dei beni sequestrati nel procedimento penale. Non c’è la disparità di trattamento denunciata fra chi opta per il decreto penale e chi affronta il rito ordinario.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, quando vengono sequestrati dei beni, la loro custodia genera dei costi. Il giudice di Venezia dubitava che fosse irragionevole porre queste spese a carico soltanto dei condannati con decreto penale o con patteggiamento, lasciando esenti i condannati all’esito del rito ordinario o abbreviato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), lamentando un’irragionevole disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate. La disparità lamentata si fondava su un presupposto interpretativo non condiviso: nessuna norma esenta dal pagamento delle spese di custodia il condannato all’esito del giudizio ordinario.

    Il principio

    Le spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati non rientrano fra le spese processuali da cui sono esentati chi patteggia o è condannato con decreto penale. L’obbligo di pagamento grava in linea generale su tutti i condannati: non esiste quindi la disparità di trattamento posta a fondamento della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la Corte respinge la questione, ma precisa l’interpretazione corretta delle norme: le spese di custodia gravano su tutti i condannati, non solo su chi opta per il decreto penale o il patteggiamento.

    Chi paga le spese di custodia dei beni sequestrati?

    Secondo la Corte, l’obbligo grava in via generale sul condannato, a prescindere dal rito seguito. L’esenzione prevista per decreto penale e patteggiamento riguarda le spese processuali in senso stretto, non quelle di custodia.

    Su quale parametro costituzionale si fondava la questione?

    Sull’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza, per l’asserita irragionevole disparità fra imputati condannati con riti diversi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2019 – Oblazione edilizia maggiorata nel Lazio: illegittima l’invasione della materia penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Lazio che fissava l’oblazione per la sanatoria edilizia in misura pari al valore di mercato dell’intervento. Così facendo la Regione incideva sulla causa di estinzione del reato edilizio, materia riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Quando un’opera edilizia è realizzata senza titolo ma risulta conforme alla disciplina urbanistica (la cosiddetta «doppia conformità»), è possibile ottenerne la sanatoria pagando una somma a titolo di oblazione. La legge della Regione Lazio n. 15 del 2008 quantificava questa somma nel valore di mercato dell’intervento eseguito, anziché nella misura ridotta prevista dal Testo unico edilizia statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio, sezione di Latina, ha sollevato la questione su un caso in cui una proprietaria estranea all’abuso (commesso falsificando il titolo da parte del suo tecnico) si era vista negare la sanatoria per il rifiuto di pagare l’importo elevato. Il rimettente ha denunciato la violazione degli artt. 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. (materia penale riservata allo Stato) e dell’art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, lettera a), della legge della Regione Lazio n. 15 del 2008.

    Il principio

    Il pagamento dell’oblazione è uno dei presupposti dell’estinzione del reato edilizio, disciplinata dalla legge statale. Aumentando in modo rilevante l’importo, la Regione finisce per restringere l’ambito di operatività di una causa di estinzione del reato, invadendo la competenza esclusiva statale in materia penale.

    Domande e risposte

    Cos’è la «doppia conformità»?

    È la condizione per ottenere il permesso in sanatoria: l’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione, sia al momento della richiesta di sanatoria.

    Perché la Regione non poteva alzare l’importo dell’oblazione?

    Perché l’oblazione è legata all’estinzione del reato edilizio, materia penale di competenza esclusiva dello Stato. Modificando la misura della somma, la Regione incide indirettamente sulla disciplina penale.

    Cosa succede a chi è estraneo all’abuso?

    La vicenda nasceva proprio dal caso di una proprietaria estranea all’abuso, gravata di un importo molto elevato. La pronuncia rimuove la norma regionale che imponeva quell’oblazione maggiorata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 1/2019 – Proroga trentennale delle concessioni balneari liguri illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Liguria che prorogava di trent’anni le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative. Disciplinare durata e affidamento delle concessioni balneari spetta in via esclusiva allo Stato, a tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria, con la legge n. 26 del 2017, aveva esteso automaticamente di trent’anni la durata delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari uscenti e fissato per le nuove concessioni una durata compresa fra venti e trenta anni. Si tratta delle cosiddette «concessioni balneari», cioè i titoli che consentono di gestire stabilimenti e spiagge attrezzate su beni del demanio marittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 49 TFUE e alla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta direttiva servizi) e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017.

    Il principio

    La disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime e dei criteri di affidamento incide direttamente sulla concorrenza e sulle condizioni del mercato: rientra perciò nella competenza esclusiva statale. La Regione non può introdurre proroghe automatiche né fissare in modo autonomo durate minime e massime, perché ciò altererebbe la parità di trattamento fra operatori sull’intero territorio nazionale.

    Domande e risposte

    La Regione può prorogare da sola le concessioni balneari?

    No. La Corte ha chiarito che la durata e i criteri di affidamento delle concessioni demaniali marittime incidono sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato. Una proroga regionale automatica è quindi illegittima.

    Perché viene in rilievo il diritto dell’Unione europea?

    Perché l’art. 117, primo comma, Cost. impone alle Regioni di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione, fra cui la direttiva 2006/123/CE e l’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento.

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    Le disposizioni regionali sulla proroga e sulla durata delle concessioni cessano di avere efficacia: non possono più essere applicate dai Comuni liguri.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro su cui si fonda la decisione: tutela della concorrenza riservata allo Stato e vincoli europei.
  • Corte cost. n. 88/2019 – Omicidio e lesioni stradali: il giudice può sospendere, non revocare, la patente nei casi meno gravi

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    La Corte dichiara incostituzionale l’automatica revoca della patente per omicidio e lesioni stradali quando non ricorrono le aggravanti più gravi. In questi casi il giudice deve poter scegliere, in alternativa, la sospensione del titolo. Respinte invece le censure sul divieto di bilanciamento dell’attenuante.

    Di cosa si tratta

    La legge sul reato di omicidio stradale impone la revoca della patente in caso di condanna per omicidio o lesioni stradali. Questa revoca scattava in modo automatico anche nelle ipotesi prive delle aggravanti più gravi (come la guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), senza lasciare al giudice alcun margine di valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino e il GUP del Tribunale di Roma hanno sollevato questioni sull’art. 222, comma 2, del codice della strada e sull’art. 590-quater del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, contestando l’automatismo della revoca della patente e il divieto di prevalenza o equivalenza dell’attenuante speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, del codice della strada nella parte in cui non consente al giudice, in assenza delle aggravanti più gravi, di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca; ha dichiarato inammissibile una censura sul comma 3-ter e non fondate le questioni sull’art. 590-quater cod. pen.

    Il principio

    L’automatismo della sanzione amministrativa accessoria — la revoca della patente — è irragionevole quando manchino le aggravanti più gravi: in tali casi il giudice deve poter graduare la risposta, scegliendo la sospensione. Resta invece legittimo il divieto di bilanciare l’attenuante speciale, espressione della discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi commette omicidio o lesioni stradali?

    Nei casi privi delle aggravanti più gravi, il giudice non è più obbligato a revocare la patente, ma può disporre in alternativa la sospensione.

    In quali casi resta la revoca automatica?

    La pronuncia incide sulle ipotesi senza le aggravanti più gravi; dove ricorrono quelle aggravanti, la disciplina più severa non è toccata.

    È stato eliminato il divieto di bilanciare l’attenuante?

    No: la Corte ha ritenuto non fondate le censure sull’art. 590-quater cod. pen., confermando il divieto di prevalenza o equivalenza dell’attenuante speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2019 – Commissario straordinario delle aziende sanitarie pugliesi: respinte le censure

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    La Corte respinge le censure contro la legge della Regione Puglia che consente, in caso di vacanza, la nomina di un commissario straordinario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. La disciplina non contrasta con i principi statali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    Quando l’incarico di direttore generale di un’azienda sanitaria resta vacante e, per comprovati motivi, non è possibile procedere subito alla nomina, la Regione Puglia ha previsto la possibilità di nominare un commissario straordinario, scelto nell’elenco nazionale degli idonei, per un periodo non superiore a sei mesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Puglia 17 aprile 2018, n. 15, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» sulla nomina dei direttori generali sanitari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina pugliese resta in vigore.

    Il principio

    La previsione di un commissario straordinario a tempo determinato, scelto tra gli idonei dell’elenco nazionale e in via temporanea, non si pone in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, rientrando in un ragionevole spazio di disciplina regionale dell’organizzazione sanitaria.

    Domande e risposte

    Quando la Puglia può nominare un commissario straordinario?

    In caso di vacanza dell’incarico di direttore generale quando, per comprovati motivi, non sia possibile procedere subito alla nomina ordinaria.

    Perché la Corte ha respinto le censure?

    Perché la figura del commissario, temporanea e scelta tra gli idonei nazionali, non contrasta con i principi statali in materia di tutela della salute.

    Quanto dura l’incarico del commissario?

    Resta in carica fino alla nomina del direttore generale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

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  • Corte cost. n. 86/2019 – Sanatoria edilizia regionale della Basilicata e demolizione degli abusi

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    La Corte dichiara incostituzionali diverse norme della Regione Basilicata che consentivano il completamento e la conservazione di opere edilizie abusive in deroga ai principi statali. La demolizione degli abusi è la regola; la conservazione resta possibile solo in via eccezionale e motivata.

    Di cosa si tratta

    La legislazione statale impone, di regola, la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, a tutela dell’ordinato assetto del territorio. La Basilicata aveva invece previsto, in via generale, il completamento funzionale e la conservazione di tali opere, rovesciando il rapporto regola-eccezione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte si è pronunciata su più disposizioni delle leggi della Regione Basilicata n. 19 del 2017 e n. 11 del 2018 (oltre a richiami alla legge reg. n. 25 del 2009), impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri per contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) e con la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni regionali (tra cui gli artt. 3, 4, 5, 8, 12 e 20 della legge reg. n. 19 del 2017 e norme collegate), riservando a separate pronunce le altre questioni.

    Il principio

    La demolizione delle opere abusive realizzate senza titolo o in totale difformità costituisce, per la legge statale, la regola posta a tutela del territorio; la conservazione è possibile solo in via eccezionale, con autonoma deliberazione del consiglio comunale che, caso per caso, ravvisi uno specifico interesse pubblico prevalente. La Regione non può rovesciare questo rapporto.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme della Basilicata?

    Consentivano in via generale il completamento funzionale e la conservazione di opere edilizie abusive, anziché la loro demolizione.

    Qual è la regola sugli abusi edilizi gravi?

    La demolizione: la conservazione è ammessa solo eccezionalmente, con deliberazione comunale che accerti un prevalente interesse pubblico, senza pregiudizio per gli interessi urbanistici e ambientali.

    Perché la Regione non poteva derogare?

    Perché la repressione degli abusi attiene ai principi fondamentali del governo del territorio fissati dallo Stato, che le Regioni devono rispettare.

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  • Corte cost. n. 85/2019 – Aiuti di Stato alla Regione Campania: processo estinto

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    Con questa ordinanza la Corte dichiara estinto il processo sulla legge della Regione Campania impugnata per presunta violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’estinzione consegue al venir meno dei presupposti del giudizio, senza decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava un intervento finanziario regionale — circa 6,75 milioni di euro per la ricapitalizzazione di una società partecipata — sospettato di costituire un aiuto di Stato erogato senza la preventiva notifica alla Commissione europea richiesta dal diritto dell’Unione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Campania 30 maggio 2018, n. 23, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di aiuti di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito della questione.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti del giudizio — tipicamente per rinuncia al ricorso accettata o per altre cause estintive — la Corte non decide la questione di legittimità, ma dichiara con ordinanza l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «processo estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude per cause sopravvenute, senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza della questione costituzionale.

    La legge regionale è stata dichiarata legittima?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito; l’estinzione non equivale a un giudizio di legittimità o illegittimità.

    Cosa sono gli aiuti di Stato?

    Sono vantaggi economici concessi dalle autorità pubbliche alle imprese che, per il diritto UE, vanno di regola notificati alla Commissione europea prima di essere erogati.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea ex art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE
  • Corte cost. n. 84/2019 – Codice identificativo per le case vacanze: legittima la disciplina della Lombardia

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    La Corte salva la legge della Regione Lombardia che impone un codice identificativo di riferimento (CIR) per la pubblicità e la commercializzazione delle strutture ricettive e degli alloggi per vacanze. La disciplina attiene al turismo e ai controlli, non invade l’ordinamento civile statale.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare l’abusivismo e agevolare i controlli, la Lombardia ha imposto che ogni unità ricettiva — comprese case e appartamenti per vacanze — indichi un codice identificativo (CIR) in ogni forma di pubblicità, promozione o commercializzazione, anche tramite intermediari e portali telematici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che la disciplina invadesse la materia «ordinamento civile» riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina lombarda sul codice identificativo resta in vigore.

    Il principio

    L’obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive rientra nella materia del turismo e nella funzione di controllo dell’attività ricettiva, di competenza regionale, e non incide sui rapporti civilistici riservati allo Stato. La misura risponde all’esigenza, ragionevole, di trasparenza e contrasto all’abusivismo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il codice identificativo di riferimento (CIR)?

    È un codice che ogni unità ricettiva deve indicare nella pubblicità e nella commercializzazione, per consentire i controlli e contrastare l’abusivismo.

    Perché la legge regionale è legittima?

    Perché attiene al turismo e ai controlli sull’attività ricettiva, materia regionale, senza invadere l’ordinamento civile riservato allo Stato.

    L’obbligo vale anche per i portali online?

    Sì: la norma estende l’obbligo di pubblicare il CIR anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di portali telematici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 83/2019 – Fondi per l’assistenza agli alunni con disabilità: respinte le censure del Veneto

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    La Corte respinge le censure della Regione Veneto contro le norme della legge di bilancio 2018 sul finanziamento dell’assistenza agli alunni con disabilità. La previsione di un contributo per il solo 2018 non viola di per sé l’autonomia regionale né i diritti delle persone con disabilità.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2018 ha rifinanziato, per il solo anno 2018, un contributo alle Regioni per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, funzioni trasferite alle Regioni nel processo di riordino delle Province. Il Veneto contestava la mancata stabilizzazione del finanziamento e altre disposizioni connesse.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 70, 679, 682 e 683, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 5, 32, 38, 81, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione, lamentando lesione dell’autonomia finanziaria e dei principi a tutela delle persone con disabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 119 Cost. sul comma 70 e non fondate tutte le altre questioni.

    Il principio

    Il rifinanziamento solo annuale di una funzione trasferita non lede di per sé l’autonomia regionale né i diritti delle persone con disabilità: la scelta di stanziare risorse anno per anno rientra nella discrezionalità del legislatore, fermi restando i livelli essenziali delle prestazioni e gli altri strumenti di finanziamento.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione Veneto?

    Soprattutto che il contributo per l’assistenza agli alunni con disabilità fosse previsto solo per il 2018 e non stabilizzato per gli anni successivi.

    Perché la Corte ha respinto le censure?

    Perché lo stanziamento annuale rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime, di per sé, l’autonomia finanziaria regionale né i diritti tutelati.

    Le funzioni di assistenza restano alle Regioni?

    Sì: la decisione non incide sul trasferimento delle funzioni, ma solo sulla legittimità delle modalità di finanziamento contestate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2019 – Patteggiamento sul reato concorrente contestato in dibattimento

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il patteggiamento sul reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e oggetto di nuova contestazione. Diversamente sarebbe leso il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Quando, durante il processo, emerge un reato concorrente che il pubblico ministero contesta con un’imputazione «suppletiva», l’imputato si trova davanti a un’accusa nuova. La norma processuale non gli consentiva di reagire chiedendo l’applicazione della pena (patteggiamento) su quel reato sopravvenuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria ha sollevato la questione sull’art. 517 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere il patteggiamento per il reato concorrente emerso in dibattimento e oggetto di nuova contestazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede tale facoltà per l’imputato.

    Il principio

    All’imputato che subisce una contestazione nuova nel corso del dibattimento, non dipendente da sua inerzia, deve essere restituita la possibilità di accedere ai riti alternativi — qui il patteggiamento — che avrebbe avuto se l’accusa fosse stata completa fin dall’inizio. Negarla viola il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Quando l’imputato può ora chiedere il patteggiamento?

    Anche sul reato concorrente che emerge durante il dibattimento e gli viene contestato con una nuova imputazione.

    Perché la vecchia norma era incostituzionale?

    Perché privava l’imputato del rito alternativo per una contestazione tardiva non a lui imputabile, ledendo difesa e parità di trattamento.

    Si inserisce in una giurisprudenza più ampia?

    Sì: la Corte aveva già ammesso, in casi analoghi, l’accesso ad altri riti alternativi a fronte di contestazioni dibattimentali suppletive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2019 – Contratto giornalistico agli uffici stampa regionali: invade l’ordinamento civile

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge del Friuli-Venezia Giulia che imponeva l’applicazione del contratto nazionale giornalistico al personale degli uffici stampa regionali. La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientra nell’ordinamento civile, riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici «privatizzati» è affidato alla contrattazione collettiva nazionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva invece previsto, per legge, l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all’albo dei giornalisti in servizio negli uffici stampa istituzionali regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all’art. 4 dello statuto speciale, perché la norma incideva sulla disciplina del rapporto di lavoro, riservata alla competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata.

    Il principio

    La regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati appartiene alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e affidata alla contrattazione collettiva: la Regione non può imporre per legge l’applicazione di un determinato contratto nazionale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva imporre il contratto giornalistico?

    Perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato e rimessa alla contrattazione collettiva.

    Che cos’è la materia «ordinamento civile»?

    È l’ambito, riservato allo Stato, che comprende la regolazione dei rapporti di diritto privato, tra cui il rapporto di lavoro contrattualizzato.

    Lo statuto speciale salvava la norma regionale?

    No: anche la competenza statutaria deve rispettare i principi dell’ordinamento e le norme di riforma economico-sociale, qui non osservati.

    Norme collegate