Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Liguria che prorogava di trent’anni le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative. Disciplinare durata e affidamento delle concessioni balneari spetta in via esclusiva allo Stato, a tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria, con la legge n. 26 del 2017, aveva esteso automaticamente di trent’anni la durata delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari uscenti e fissato per le nuove concessioni una durata compresa fra venti e trenta anni. Si tratta delle cosiddette «concessioni balneari», cioè i titoli che consentono di gestire stabilimenti e spiagge attrezzate su beni del demanio marittimo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 49 TFUE e alla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta direttiva servizi) e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017.
Il principio
La disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime e dei criteri di affidamento incide direttamente sulla concorrenza e sulle condizioni del mercato: rientra perciò nella competenza esclusiva statale. La Regione non può introdurre proroghe automatiche né fissare in modo autonomo durate minime e massime, perché ciò altererebbe la parità di trattamento fra operatori sull’intero territorio nazionale.
Domande e risposte
La Regione può prorogare da sola le concessioni balneari?
No. La Corte ha chiarito che la durata e i criteri di affidamento delle concessioni demaniali marittime incidono sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato. Una proroga regionale automatica è quindi illegittima.
Perché viene in rilievo il diritto dell’Unione europea?
Perché l’art. 117, primo comma, Cost. impone alle Regioni di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione, fra cui la direttiva 2006/123/CE e l’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento.
Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?
Le disposizioni regionali sulla proroga e sulla durata delle concessioni cessano di avere efficacia: non possono più essere applicate dai Comuni liguri.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro su cui si fonda la decisione: tutela della concorrenza riservata allo Stato e vincoli europei.
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