Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte respinge le censure della Regione Veneto contro le norme della legge di bilancio 2018 sul finanziamento dell’assistenza agli alunni con disabilità. La previsione di un contributo per il solo 2018 non viola di per sé l’autonomia regionale né i diritti delle persone con disabilità.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2018 ha rifinanziato, per il solo anno 2018, un contributo alle Regioni per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, funzioni trasferite alle Regioni nel processo di riordino delle Province. Il Veneto contestava la mancata stabilizzazione del finanziamento e altre disposizioni connesse.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 70, 679, 682 e 683, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 5, 32, 38, 81, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione, lamentando lesione dell’autonomia finanziaria e dei principi a tutela delle persone con disabilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 119 Cost. sul comma 70 e non fondate tutte le altre questioni.
Il principio
Il rifinanziamento solo annuale di una funzione trasferita non lede di per sé l’autonomia regionale né i diritti delle persone con disabilità: la scelta di stanziare risorse anno per anno rientra nella discrezionalità del legislatore, fermi restando i livelli essenziali delle prestazioni e gli altri strumenti di finanziamento.
Domande e risposte
Cosa contestava la Regione Veneto?
Soprattutto che il contributo per l’assistenza agli alunni con disabilità fosse previsto solo per il 2018 e non stabilizzato per gli anni successivi.
Perché la Corte ha respinto le censure?
Perché lo stanziamento annuale rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime, di per sé, l’autonomia finanziaria regionale né i diritti tutelati.
Le funzioni di assistenza restano alle Regioni?
Sì: la decisione non incide sul trasferimento delle funzioni, ma solo sulla legittimità delle modalità di finanziamento contestate.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, oggetto della censura dichiarata inammissibile
- Art. 38 della Costituzione — tutela delle persone con disabilità richiamata tra i parametri
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni evocato dalla ricorrente
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