Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte dichiara incostituzionale l’art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il patteggiamento sul reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e oggetto di nuova contestazione. Diversamente sarebbe leso il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Quando, durante il processo, emerge un reato concorrente che il pubblico ministero contesta con un’imputazione «suppletiva», l’imputato si trova davanti a un’accusa nuova. La norma processuale non gli consentiva di reagire chiedendo l’applicazione della pena (patteggiamento) su quel reato sopravvenuto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Alessandria ha sollevato la questione sull’art. 517 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere il patteggiamento per il reato concorrente emerso in dibattimento e oggetto di nuova contestazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede tale facoltà per l’imputato.

Il principio

All’imputato che subisce una contestazione nuova nel corso del dibattimento, non dipendente da sua inerzia, deve essere restituita la possibilità di accedere ai riti alternativi — qui il patteggiamento — che avrebbe avuto se l’accusa fosse stata completa fin dall’inizio. Negarla viola il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Quando l’imputato può ora chiedere il patteggiamento?

Anche sul reato concorrente che emerge durante il dibattimento e gli viene contestato con una nuova imputazione.

Perché la vecchia norma era incostituzionale?

Perché privava l’imputato del rito alternativo per una contestazione tardiva non a lui imputabile, ledendo difesa e parità di trattamento.

Si inserisce in una giurisprudenza più ampia?

Sì: la Corte aveva già ammesso, in casi analoghi, l’accesso ad altri riti alternativi a fronte di contestazioni dibattimentali suppletive.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.