Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte salva la legge della Regione Lombardia che impone un codice identificativo di riferimento (CIR) per la pubblicità e la commercializzazione delle strutture ricettive e degli alloggi per vacanze. La disciplina attiene al turismo e ai controlli, non invade l’ordinamento civile statale.

Di cosa si tratta

Per contrastare l’abusivismo e agevolare i controlli, la Lombardia ha imposto che ogni unità ricettiva — comprese case e appartamenti per vacanze — indichi un codice identificativo (CIR) in ogni forma di pubblicità, promozione o commercializzazione, anche tramite intermediari e portali telematici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che la disciplina invadesse la materia «ordinamento civile» riservata allo Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina lombarda sul codice identificativo resta in vigore.

Il principio

L’obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive rientra nella materia del turismo e nella funzione di controllo dell’attività ricettiva, di competenza regionale, e non incide sui rapporti civilistici riservati allo Stato. La misura risponde all’esigenza, ragionevole, di trasparenza e contrasto all’abusivismo.

Domande e risposte

Che cos’è il codice identificativo di riferimento (CIR)?

È un codice che ogni unità ricettiva deve indicare nella pubblicità e nella commercializzazione, per consentire i controlli e contrastare l’abusivismo.

Perché la legge regionale è legittima?

Perché attiene al turismo e ai controlli sull’attività ricettiva, materia regionale, senza invadere l’ordinamento civile riservato allo Stato.

L’obbligo vale anche per i portali online?

Sì: la norma estende l’obbligo di pubblicare il CIR anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di portali telematici.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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