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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito, sollevate dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste.
Di cosa si tratta
La disciplina sulla riscossione delle imposte sul reddito regola le modalità di esecuzione forzata a tutela dell’erario. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste dubitava della conformità di tali previsioni con i principi di eguaglianza, difesa e tutela della proprietà.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.
Il principio
Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato nel merito i dubbi sulla disciplina della riscossione delle imposte.
Domande e risposte
La norma sulla riscossione delle imposte è stata dichiarata incostituzionale?
No. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronuncia nel merito.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 42 (tutela della proprietà) della Costituzione.
La disciplina della riscossione resta in vigore?
Sì, per quanto riguarda questa pronuncia, che non ne ha modificato il testo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro di eguaglianza invocato dal rimettente
- Art. 24 della Costituzione — Parametro sul diritto di difesa nell’esecuzione esattoriale
- Art. 42 della Costituzione — Parametro sulla tutela della proprietà privata
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