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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, che vieta ai militari di costituire associazioni a carattere sindacale, sollevata dal Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro.
Di cosa si tratta
Il Codice dell’ordinamento militare vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Il Tribunale di Torino, come giudice del lavoro, dubitava della compatibilità di tale divieto con la CEDU e con la Carta sociale europea, richiamando pronunce della Corte di Strasburgo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 11 CEDU e alla Carta sociale europea, dal Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.
Il principio
La questione è manifestamente inammissibile per i vizi del provvedimento di rimessione; il tema della libertà di associazione sindacale dei militari resta impregiudicato nel merito da questa pronuncia.
Domande e risposte
La Corte ha riconosciuto ai militari il diritto di formare sindacati?
No. Con questa ordinanza non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Su cosa si fondava la censura?
Sull’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 11 CEDU e alla Carta sociale europea, richiamando la giurisprudenza di Strasburgo.
Il divieto resta quindi in vigore?
Sì, per quanto riguarda questa pronuncia, che non ha inciso sul testo della norma.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Primo comma: vincolo agli obblighi internazionali, in relazione all’art. 11 CEDU e alla Carta sociale europea
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