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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925 in materia di riscatto dei pubblici servizi assunti da Comuni e Province, sollevate dal Tribunale di Brescia.
Di cosa si tratta
Una risalente disciplina del 1925 regola il riscatto, da parte dell’ente locale, dei pubblici servizi precedentemente assunti, con un apposito procedimento per la determinazione dell’indennità. Il Tribunale di Brescia dubitava della compatibilità di quelle previsioni con il diritto di difesa, il giudice naturale e l’unità della giurisdizione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto n. 2578 del 1925 (testo unico sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.
Il principio
Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato nel merito i dubbi sulla disciplina del riscatto dei pubblici servizi.
Domande e risposte
La vecchia disciplina del 1925 sul riscatto è stata dichiarata incostituzionale?
No. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 24 (diritto di difesa), 25 (giudice naturale) e 102 (funzione giurisdizionale) della Costituzione.
La norma del 1925 resta applicabile?
Sì, per quanto riguarda questa pronuncia, che non ne ha modificato il contenuto.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Parametro sul diritto di difesa invocato dal rimettente
- Art. 25 della Costituzione — Parametro sul giudice naturale precostituito per legge
- Art. 102 della Costituzione — Parametro sull’esercizio della funzione giurisdizionale
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