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La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 456 e 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., relative al decreto penale di condanna e al decreto di citazione a giudizio, sollevate dai Tribunali di Bergamo e Bari.

Di cosa si tratta

Due tribunali avevano sollevato dubbi di costituzionalità su altrettante norme processuali penali: l’art. 456 cod. proc. pen. sul decreto penale di condanna e l’art. 552 sul contenuto del decreto di citazione a giudizio, sotto il profilo delle garanzie difensive dell’imputato. La Corte ha trattato congiuntamente le due questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 456 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24 della Costituzione (Tribunale di Bergamo), e l’art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione (Tribunale di Bari).

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni.

Il principio

Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non ha esaminato nel merito i profili di legittimità delle due norme processuali.

Domande e risposte

Le norme sul decreto penale e sulla citazione a giudizio sono state dichiarate incostituzionali?

No. La Corte ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili.

Perché i due giudizi sono stati riuniti?

Per la connessione tra le questioni, decise dalla Corte con un’unica ordinanza.

Quali garanzie costituzionali erano invocate?

Soprattutto il diritto di difesa (art. 24), oltre all’eguaglianza (art. 3) e al giusto processo (art. 111) per la norma sulla citazione a giudizio.

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