Autore: Andrea Marton

  • Articolo 216 Codice Penale: Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

    Articolo 216 Codice Penale: Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

    Art. 216 c.p. Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

    1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali; professionali o per tendenza ;

    2) coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;

    3) le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge.

  • Articolo 217 Codice Penale: Durata minima

    Articolo 217 Codice Penale: Durata minima

    Art. 217 c.p. Durata minima

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

  • Art. 218 Codice Penale: Esecuzione

    Art. 218 Codice Penale: Esecuzione

    Art. 218 c.p. Esecuzione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

    Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso dell’esecuzione.

  • Articolo 219 Codice Penale: Assegnazione a una casa di cura e di custodia

    Articolo 219 Codice Penale: Assegnazione a una casa di cura e di custodia

    Art. 219 c.p. Assegnazione a una casa di cura e di custodia

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

    Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte (1) o la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

    Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in un casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata . Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

    Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

  • Articolo 220 Codice Penale: Esecuzione dell’ordine di ricovero

    Articolo 220 Codice Penale: Esecuzione dell’ordine di ricovero

    Art. 220 c.p. Esecuzione dell’ordine di ricovero

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

    Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d’infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

    Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell’articolo precedente.

    Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all’esecuzione della pena.

  • Articolo 221 Codice Penale: Ubriachi abituali

    Articolo 221 Codice Penale: Ubriachi abituali

    Art. 221 c.p. Ubriachi abituali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

    Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

    Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

  • Articolo 222 Codice Penale: Ricovero in un manicomio giudiziario

    Articolo 222 Codice Penale: Ricovero in un manicomio giudiziario

    Art. 222 c.p. Ricovero in un manicomio giudiziario

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo , è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza.

    La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

    Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso.

  • Articolo 223 Codice Penale: Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

    Articolo 223 Codice Penale: Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

    Art. 223 c.p. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

    Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

  • Articolo 224 Codice Penale: Minore non imputabile

    Articolo 224 Codice Penale: Minore non imputabile

    Art. 224 c.p. Minore non imputabile

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

    Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell’articolo 98.

  • Articolo 225 Codice Penale: Minore imputabile

    Articolo 225 Codice Penale: Minore imputabile

    Art. 225 c.p. Minore imputabile

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.

    È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l’esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità