Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 20/2019 – Trasparenza e pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’obbligo generalizzato di pubblicare on line i dati reddituali e patrimoniali di tutti i dirigenti pubblici, ritenendolo sproporzionato. L’obbligo resta solo per i titolari degli incarichi dirigenziali apicali.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia bilancia la trasparenza amministrativa con il diritto alla protezione dei dati personali. La normativa anticorruzione imponeva a tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare on line redditi e patrimoni dei dirigenti; il TAR Lazio dubitava che un obbligo così esteso fosse proporzionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in materia di trasparenza), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla CEDU e alla Convenzione n. 108 sui dati personali. A sollevare la questione era il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui imponeva la pubblicazione dei dati patrimoniali per tutti i titolari di incarichi dirigenziali anziché solo per quelli apicali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001; ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 1-ter.

    Il principio

    La trasparenza amministrativa è un valore costituzionale, ma deve essere bilanciata con il diritto alla protezione dei dati personali secondo il principio di proporzionalità: la pubblicazione integrale di redditi e patrimoni può essere imposta solo per i dirigenti di vertice, non indistintamente per tutti i dirigenti pubblici.

    Domande e risposte

    Cosa imponeva la norma dichiarata illegittima?

    La pubblicazione on line dei dati reddituali e patrimoniali di tutti i dirigenti pubblici, a qualsiasi titolo nominati.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che tale obbligo è sproporzionato e resta legittimo solo per i titolari degli incarichi dirigenziali apicali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Quale principio ha guidato la decisione?

    Il principio di proporzionalità nel bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2019 – Tributo regionale della Campania: questione manifestamente infondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione finanziaria della Regione Campania, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

    Di cosa si tratta

    La questione riguarda i limiti dell’autonomia tributaria regionale e il rapporto con la competenza statale sul sistema tributario e sul coordinamento della finanza pubblica. Una commissione tributaria dubitava della legittimità di una norma della legge finanziaria regionale campana.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione. A sollevare la questione era la Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 19.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    L’autonomia tributaria delle Regioni si esercita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge statale di coordinamento; la disciplina regionale censurata non eccedeva tali limiti, e dunque la questione è risultata manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 19, nell’ambito di un contenzioso tributario.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, relativi al sistema tributario e all’autonomia finanziaria regionale.

    Qual è stato l’esito?

    La questione è stata dichiarata manifestamente infondata, con conferma della disposizione regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2019 – Piani di riequilibrio degli enti locali e copertura della spesa (artt. 81 e 97 Cost.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che disciplinava la rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario degli enti locali in predissesto, per contrasto con i principi di equilibrio di bilancio e di buon andamento.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda gli enti locali in difficoltà finanziaria (cosiddetto predissesto) e le regole sulla restituzione delle anticipazioni di liquidità ricevute. Il giudice contabile dubitava che la norma consentisse di rinviare nel tempo oneri di bilancio senza adeguata copertura, scaricando il debito sulle generazioni future.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016), in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione (anche in combinato con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost.) e agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU. A sollevare la questione era la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016.

    Il principio

    Le regole sul riequilibrio finanziario degli enti locali devono rispettare i principi di equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.): non è consentito diluire o rinviare la copertura del disavanzo in modo da alterare la corretta rappresentazione contabile e gravare ingiustificatamente sugli esercizi futuri.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’esercizio del controllo sui piani di riequilibrio degli enti locali.

    Quali parametri sono risultati decisivi?

    Gli artt. 81 e 97 della Costituzione, ossia l’equilibrio di bilancio e il buon andamento dell’amministrazione.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

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  • Corte cost. n. 43/2019 – Responsabilità erariale dei consiglieri regionali e autonomia del Consiglio (Emilia-Romagna)

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    Decidendo un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna convenire in giudizio per responsabilità amministrativa il Presidente del Consiglio regionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza per le delibere indicate, e ha annullato in parte qua l’atto di citazione.

    Di cosa si tratta

    L’autonomia degli organi consiliari regionali tutela la libertà di decisione politica e organizzativa del Consiglio. Il caso riguardava un’azione di responsabilità per danno erariale promossa dalla Procura contabile nei confronti dei vertici del Consiglio regionale per alcune delibere dell’Ufficio di Presidenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione tra enti contro l’atto di citazione della Procura regionale presso la Corte dei conti, ritenendo lesa l’autonomia del Consiglio regionale e dei suoi organi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, convenire in giudizio per responsabilità amministrativa i vertici del Consiglio regionale per le delibere indicate, e ha annullato in tale parte l’atto di citazione.

    Il principio

    L’autonomia costituzionalmente garantita del Consiglio regionale e dei suoi organi pone un limite all’azione di responsabilità erariale: questa non può spingersi a sindacare scelte rientranti nella sfera di autonomia politico-organizzativa dell’assemblea.

    Domande e risposte

    Che cos’è la responsabilità erariale?

    È la responsabilità per il danno arrecato alle finanze pubbliche, fatta valere davanti alla Corte dei conti nei confronti di amministratori e funzionari.

    Perché la Corte ha annullato l’atto di citazione?

    Perché l’azione invadeva la sfera di autonomia del Consiglio regionale, sindacando scelte coperte dalla sua autonomia politico-organizzativa.

    Chi era stato citato in giudizio?

    Il Presidente del Consiglio regionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza in carica al momento delle delibere contestate.

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  • Corte cost. n. 17/2019 – Conflitto sull’iter della legge di bilancio 2019: ricorso inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da alcuni senatori sull’iter di approvazione della legge di bilancio 2019.

    Di cosa si tratta

    Alcuni senatori del Gruppo Partito democratico lamentavano che le modalità di approvazione della legge di bilancio per il 2019 avessero compresso le prerogative dei parlamentari e la possibilità di un esame effettivo del provvedimento. La pronuncia riguarda la fase di ammissibilità del conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era sorto a seguito dell’iter di approvazione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981), approvato il 23 dicembre 2018, promosso dal senatore Andrea Marcucci, anche quale capogruppo del Gruppo Partito democratico al Senato, e da altri senatori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Il singolo parlamentare può sollevare conflitto di attribuzione a tutela delle proprie prerogative costituzionali, ma il ricorso è ammissibile solo in presenza di una lesione manifesta e grave delle attribuzioni; in mancanza di tali presupposti il conflitto non supera la fase di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato il conflitto?

    Il senatore Andrea Marcucci, anche come capogruppo del Gruppo Partito democratico al Senato, insieme ad altri senatori.

    Cosa contestavano i ricorrenti?

    Le modalità con cui si era svolto l’iter di approvazione della legge di bilancio per il 2019.

    Qual è stato l’esito?

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella fase di ammissibilità.

  • Corte cost. n. 42/2019 – Titoli minerari per idrocarburi e competenza statale (conflitto con la Regione Abruzzo)

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    Decidendo un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato adottare il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2017 sui titoli minerari per la ricerca e coltivazione di idrocarburi, in attuazione di una precedente sentenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La materia dei titoli minerari per la ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare coinvolge i rapporti tra competenze statali e regionali. Con il decreto del 9 agosto 2017 lo Stato aveva adeguato la disciplina del settore alla sentenza costituzionale n. 170 del 2017.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Abruzzo ha promosso conflitto di attribuzione tra enti contro il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2017, ritenendo lese le proprie attribuzioni in materia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto del 9 agosto 2017, respingendo così le pretese della Regione Abruzzo.

    Il principio

    L’adozione del decreto di adeguamento del disciplinare tipo per i titoli minerari in materia di idrocarburi rientra nelle attribuzioni dello Stato: la Regione non può rivendicare la titolarità del relativo potere.

    Domande e risposte

    Che cosa decideva la Corte in questo conflitto?

    Doveva stabilire se il potere di adottare il decreto sui titoli minerari per gli idrocarburi spettasse allo Stato o alla Regione Abruzzo.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha riconosciuto che il potere spettava allo Stato, e in particolare al Ministro dello sviluppo economico.

    Che cos’era il decreto impugnato?

    Un decreto che adeguava il disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari di idrocarburi alla sentenza costituzionale n. 170 del 2017.

  • Corte cost. n. 41/2019 – Obbligo regionale di costituzione di parte civile nei processi di mafia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 1 del 2018, che impone agli organi regionali competenti di costituirsi parte civile nei processi penali per delitti di stampo mafioso commessi nel territorio regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto, nell’ambito delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata, aveva stabilito l’obbligo per i propri organi di costituirsi sempre parte civile nei processi per reati di mafia commessi sul proprio territorio, a tutela degli interessi regionali eventualmente lesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 2, comma 1, della legge regionale veneta n. 1 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ritenendo invasa la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e processuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

    Il principio

    La norma regionale che impone agli organi della Regione di costituirsi parte civile nei processi di mafia non invade la competenza statale in materia di ordinamento penale: si limita a regolare l’esercizio, da parte dell’ente, di una facoltà già riconosciuta dall’ordinamento statale, attinente all’organizzazione regionale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la legge della Regione Veneto?

    Che gli organi regionali competenti si costituissero sempre parte civile nei processi penali per delitti di stampo mafioso commessi nel territorio regionale.

    Perché lo Stato l’aveva impugnata?

    Perché riteneva che la Regione invadesse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e processuale, ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto la questione: la norma disciplina solo l’esercizio di una facoltà già prevista dall’ordinamento statale e non incide sull’ordinamento penale.

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    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera l), sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e processuale
  • Corte cost. n. 16/2019 – Legge venatoria del Veneto e tutela dell’ambiente (art. 117 Cost.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla legge della Regione Veneto in materia di prelievo venatorio, sollevata dal Governo per contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una norma della Regione Veneto che introduceva una nuova disposizione nella legge regionale sulla protezione della fauna selvatica. La questione tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di caccia e tutela dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 67, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45, che introduceva l’art. 19-bis nella legge regionale n. 50 del 1993, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), in relazione alle norme della legge statale n. 157 del 1992. Ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione nella parte riferita all’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 e non fondata quella riferita all’art. 14, comma 5, della medesima legge statale.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e le norme statali sul prelievo venatorio costituiscono parametro interposto; le previsioni regionali sono legittime se non si discostano dagli standard minimi di tutela fissati dalla legge dello Stato.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, ossia il Governo, davanti alla Corte costituzionale.

    Quale parametro costituzionale era invocato?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Qual è stato l’esito?

    Inammissibilità di una parte della questione e non fondatezza dell’altra: la disciplina regionale è rimasta in vigore.

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  • Corte cost. n. 15/2019 – Conflitto di attribuzione di ex consiglieri regionali del Lazio: ricorsi inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi da alcuni ex componenti del Consiglio della Regione Lazio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica di Roma.

    Di cosa si tratta

    Alcuni ex consiglieri regionali del Lazio avevano sollevato un conflitto di attribuzione lamentando una lesione delle prerogative connesse alla loro qualità, in relazione a una richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel 2016.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da C.U. P., T. D’A. e M. D.S. nella qualità di ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica del 20 settembre 2016.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede precisi presupposti soggettivi e oggettivi; in difetto di tali requisiti i ricorsi sono dichiarati inammissibili senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva proposto i ricorsi?

    Tre ex componenti del Consiglio della Regione Lazio, agendo in tale qualità.

    Contro chi erano diretti?

    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma.

    Come si è conclusa la pronuncia?

    Con una dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, previa riunione dei giudizi.

  • Corte cost. n. 40/2019 – Pena minima per i fatti non lievi di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione di otto anni anziché di sei anni per i fatti non lievi di traffico di stupefacenti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti punisce le condotte di produzione, vendita e cessione di sostanze stupefacenti. Per i fatti «non lievi» la pena minima era fissata in otto anni di reclusione, mentre per i fatti di lieve entità è prevista una pena assai più bassa, creando un divario molto ampio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trieste ha sollevato la questione sull’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza e la sproporzione della pena minima di otto anni, derivante anche dagli effetti della sentenza n. 32 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione di otto anni anziché di sei anni.

    Il principio

    La pena minima di otto anni per i fatti non lievi di traffico di stupefacenti è irragionevole e sproporzionata: riportando il minimo edittale a sei anni, la Corte ripristina un trattamento sanzionatorio coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia con questa sentenza?

    La pena minima per i fatti non lievi di traffico di stupefacenti scende da otto a sei anni di reclusione.

    Perché la pena era ritenuta sproporzionata?

    Perché il divario tra la cornice dei fatti non lievi e quella dei fatti di lieve entità era eccessivo, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.

    Quali articoli della Costituzione sono stati richiamati?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza) e 25 (principio di legalità e proporzionalità della pena) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 14/2019 – Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze e ragionevole durata del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze. La disciplina della legge n. 146 del 1990, integrata dal codice di autoregolamentazione, garantisce già un bilanciamento adeguato tra il diritto di astensione e la tutela della giustizia.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce da un processo penale a Venezia in cui il difensore aveva aderito a ripetute astensioni collettive proclamate dall’Unione delle camere penali italiane, impedendo lo svolgimento delle udienze. La Corte d’appello dubitava che le regole sul preavviso e la durata delle astensioni fossero adeguate quando le iniziative, pur formalmente distinte, sono collegate dalle medesime ragioni di protesta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (come modificata dalla legge n. 83 del 2000), nella parte in cui non impone che il preavviso riguardi tutte le astensioni collegate con un termine finale unico. La Corte d’appello di Venezia evocava i principi di ragionevolezza ed efficienza del processo, l’art. 97 (buon andamento), l’art. 111 (anche in relazione all’art. 6 CEDU), l’art. 3 e l’art. 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. (parametro incongruente, perché il buon andamento non riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale) e ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Il principio

    L’astensione collettiva degli avvocati è un diritto di libertà che va bilanciato con la tutela dei servizi essenziali della giustizia. Tale bilanciamento è già assicurato da una rete di garanzie: preavviso minimo di dieci giorni, durata non superiore a otto giorni nel mese, intervallo di almeno quindici giorni tra astensioni, oltre al possibile intervento della Commissione di garanzia e, nei casi estremi, del potere di ordinanza.

    Domande e risposte

    Cosa aveva chiesto la Corte d’appello di Venezia?

    Che fosse imposto un preavviso unico per tutte le astensioni collegate, con indicazione di un termine finale, e non per ciascuna singola astensione proclamata di volta in volta.

    Perché la questione sull’art. 97 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione attiene all’organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari, non all’esercizio della funzione giurisdizionale, che era ciò su cui incideva la norma.

    Quali limiti regolano oggi l’astensione degli avvocati?

    Preavviso minimo di dieci giorni e massimo di sessanta, durata non superiore a otto giorni consecutivi e comunque otto giorni per mese solare, con un intervallo di almeno quindici giorni tra un’astensione e la successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2019 – Inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

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    Con ordinanza, nella fase di ammissibilità, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un privato a fronte di una serie di pronunce della Corte dei conti e della Corte di cassazione.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento riservato a chi sia titolare di un potere dello Stato e ritenga che un altro potere ne abbia leso le competenze. Nel caso, il ricorso era stato promosso da un privato in relazione a decisioni giurisdizionali che lo riguardavano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso, promosso da Gerardo Silvestri, riguardava sentenze e ordinanze della Corte dei conti e della Corte di cassazione ed era stato proposto come conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nella fase preliminare di ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che il ricorrente sia titolare di un potere dello Stato: il privato che contesti pronunce giurisdizionali a sé sfavorevoli non è legittimato a promuoverlo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto tra poteri dello Stato?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale per risolvere controversie sulle attribuzioni tra organi che esercitano poteri dello Stato.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché mancavano i presupposti del conflitto: il ricorrente non era titolare di un potere dello Stato legittimato a promuoverlo.

    Che cos’è la fase di ammissibilità?

    È il primo vaglio con cui la Corte verifica, in via preliminare, se il conflitto presenta i requisiti per essere esaminato nel merito.